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Acconto iva 2025: regole aggiornate in vigore e scadenza il 29 Dicembre

di Marianna Quatraro pubblicato il
Acconto iva 2025 regole aggiornate

Slitta al 29 dicembre il pagamento dell'acconto Iva 2025: chi deve pagare e sanzioni per chi non rispetta la scadenza

L’acconto sull’Iva, imposta sul valore aggiunto, rappresenta un adempimento di fine anno che interessa la quasi totalità dei titolari di partita IVA, con regole consolidate ma soggette a puntuali aggiornamenti normativi. La scadenza per il versamento nel 2025 è fissata a lunedì 29 dicembre: questa scelta deriva dal fatto che il 27 dicembre, termine ordinario previsto dalla normativa vigente, coincide con un sabato.

Il rispetto di questo termine è essenziale per evitare le sanzioni e garantire una regolare posizione fiscale in vista delle successive liquidazioni. Le recenti istruzioni dell’Agenzia delle Entrate hanno inoltre chiarito le modalità di riversamento da parte degli intermediari, insieme alle possibilità di compensazione e le specifiche operative di versamento via F24. 

Chi deve versare l’acconto IVA 2025 e chi è esonerato

Soggetti obbligati: alla scadenza del 29 dicembre sono tenuti al pagamento coloro che svolgono operazioni imponibili ai fini IVA, compresi:

  • imprenditori individuali e società (di persone, di capitali e cooperative),
  • associazioni, enti pubblici e privati,
  • lavoratori autonomi e professionisti,
  • istituti di credito e società fiduciarie.
La platea interessa sia chi liquida l’IVA mensilmente che chi la versa in modalità trimestrale (sia naturale che per opzione), e non ha subìto modifiche rispetto all’anno precedente. L’importo va saldato solo se disposto dalle risultanze contabili, secondo uno dei tre metodi di calcolo ammessi.

Sono esonerati dal pagamento:

  • chi ha iniziato l’attività nel corso del 2025;
  • coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre (mensili) o entro il 30 settembre (trimestrali);
  • soggetti il cui conteggio porti a un acconto inferiore a 103,29 euro;
  • operatori in regime agricolo di esonero;
  • attività con solo operazioni esenti o non imponibili nell’anno;
  • imprese di intrattenimento e spettacolo, associazioni sportive e soggetti in regime forfetario;
  • soggetti con posizione a credito in sede di liquidazione o dichiarazione del periodo d’imposta rilevante.
Occorre sottolineare che l’importo dell’acconto si determina tenendo conto della posizione contabile aggiornata e che la presenza di un saldo a credito o la prospettiva di chiusura in credito esonera dal versamento.

I metodi di calcolo dell’acconto IVA 2025: storico, previsionale, analitico (effettivo)

Sono previsti tre distinti criteri di determinazione dell’obbligo:

  • Metodo storico: applica una percentuale all’imposta dovuta su base storica (di solito l’anno precedente),
  • Metodo previsionale: commisurato alla stima dell’imposta dovuta per l’ultimo mese o trimestre in corso,
  • Metodo analitico (o delle operazioni effettuate): impiega la liquidazione straordinaria delle operazioni alla data del 20 dicembre.
Ognuno di questi approcci consente un calcolo personalizzato, mettendo in evidenza diverse strategie per adattare il versamento alle reali dinamiche attività. Scegliere il criterio più favorevole permette di ottimizzare la gestione finanziaria e una pianificazione fiscale consapevole. Indipendentemente dalla scelta, la percentuale di riferimento è 88% (per storico e previsionale), mentre il metodo analitico prevede il versamento pari a quanto effettivamente risulta dalla liquidazione straordinaria.

Metodo storico: criteri, casi particolari e formule

Il criterio storico rappresenta l’approccio più diffuso e consente di calcolare l’acconto sull’imposta dovuta per il corrispondente periodo dell’anno precedente, in misura pari all’88%. Il riferimento contabile varia in funzione della periodicità della liquidazione IVA:

  • Per i soggetti con liquidazione mensile: base pari al saldo a debito della liquidazione del dicembre 2024 (righi VP13 e VP14 della LIPE 2024);
  • Per le imprese in regime trimestrale naturale: saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2024 (con la somma dei debiti dei mesi ottobre, novembre, dicembre se il regime è cambiato);
  • Per i trimestrali per opzione: riferimento al saldo annuo risultante dalla dichiarazione IVA 2024 (righi VL38–VL36).
Nel caso di passaggio da un regime all’altro (ad esempio da mensile a trimestrale, o viceversa) si devono rendere omogenee le basi di confronto secondo le specifiche della normativa. Inoltre, le attività con contabilità separate calcolano l’acconto separatamente per ciascun settore applicando la periodicità pertinente. Altre situazioni particolari:
  • Contabilità gestita presso terzi: aliquota ridotta a 2/3 dell’imposta storica;
  • Successioni, fusioni o trasformazioni: il subentrante calcola sullo storico della partita IVA precedente.
Periodicità Riferimento storico
Mensile Saldo dicembre 2024 (VP13+VP14)
Trimestrale naturale Quarto trimestre 2024 o somma ultimi mesi
Trimestrale opzione Saldo annuale dichiarazione IVA 2024
Il vantaggio del metodo storico è la semplicità, ma non è vantaggioso in presenza di una attività in calo rispetto all’anno precedente.

Metodo previsionale: quando conviene e rischi potenziali

Il metodo previsionale consente di determinare l’acconto sulla base di stime attendibili relative all’ultimo periodo (mese o trimestre) del 2025. L’importo sarà pari all’88% dell’IVA che si presume sarà dovuta per la liquidazione del periodo (ad esempio, dicembre per i mensili, quarto trimestre per i trimestrali). È necessario includere:

  • fatture attive di prossima emissione,
  • fatture passive in arrivo prima della chiusura,
  • eventuali crediti/compensazioni residue.
Una stima accurata è raccomandabile solo se si dispone di certezze sulle operazioni in corso. Il rischio principale consiste in un acconto sottostimato: se l’imposta effettivamente dovuta supererà quanto stimato e versato si incorre nelle sanzioni per insufficiente pagamento. Il metodo previsionale risulta vantaggioso per chi prevede, nell’ultimo periodo, un calo dell’attività rispetto al passato (ad esempio, chiusure, riorganizzazioni, cessioni), ma va usato con cautela: meglio optare per questa soluzione in presenza di volumi di vendite noti e facilmente pianificabili.

Metodo analitico (operazioni effettuate): regole operative

Il criterio analitico prevede una liquidazione straordinaria comprendente tutte le operazioni (attive e passive) “effettuate” ai fini IVA fino al 20 dicembre. La base di calcolo: 100% dell’imposta dovuta su queste operazioni, siano esse già registrate o solo rilevanti secondo il principio di esigibilità dell’imposta (art. 6 DPR 633/72).
Per i contribuenti mensili, il periodo analizzato va dal 1° al 20 dicembre; per i trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre.

  • Si somma l’IVA a debito sulle fatture emesse e registrate,
  • si aggiunge quella relativa a operazioni effettuate ma ancora non annotate,
  • si sottrae l’IVA a credito per acquisti/servizi rilevabili nello stesso periodo e residui del periodo precedente,
  • si considerano eventuali operazioni intracomunitarie e crediti riportati.
Questo metodo può essere vantaggioso per chi prevede molte attività in chiusura d’anno o ha rilevanti operazioni concentrate nel periodo; tuttavia, richiede una contabilità aggiornata e puntuale.

Modalità di versamento: F24, codici tributo e compensazione

Il pagamento dell’acconto si effettua esclusivamente tramite modello F24 in modalità telematica, direttamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, Entratel, Fisconline) oppure attraverso l’intermediario (come un commercialista). Per le aziende, sono ammessi anche i servizi di internet banking. Non è possibile optare per la rateizzazione; l’acconto è dovuto in un’unica soluzione. I codici tributo specifici sono:

  • 6013 per contribuenti con versamenti mensili
  • 6035 per contribuenti con versamenti trimestrali
Nel campo relativo all’anno di riferimento va indicato “2025”. Chi dispone di crediti tributari può compensare il dovuto con questi ultimi secondo le regole generali previste per l’F24. L’importo versato dovrà poi essere riportato nel rigo VP13 della liquidazione periodica successiva. 

Sanzioni, ravvedimento operoso e rischi penali in caso di mancato o tardivo pagamento

Le sanzioni amministrative previste nel caso di omesso o tardivo pagamento dell'acconto Iva sono del 25% sull’imposta non versata, ridotta al 12,50% se il pagamento è effettuato entro 90 giorni e, per ritardi fino a 14 giorni, la sanzione giornaliera è ulteriormente calcolata riducendo l’importo proporzionalmente al numero di giorni di ritardo (1/15 per ogni giorno). Inoltre:

  • Per chi regolarizza la violazione tramite ravvedimento operoso, sono previste ulteriori riduzioni, in base al momento in cui avviene il versamento.
  • In caso di omissione protratta oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale, e con imposta superiore alla soglia penalmente rilevante, può scattare la responsabilità penale, con rischio di reclusione da 6 mesi a 2 anni e provvedimenti cautelari (sequestro, confisca).
  • Non si applica la pena se il contribuente è in regolare rateazione da “avviso bonario” o salda integralmente il debito prima dell’apertura del processo.


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