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Quando i soldi dati da parenti non sono da giustificare nč rientrano nei redditi imponibili per Agenzia Entrate

di Marianna Quatraro pubblicato il
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Quali sono i casi in cui un trasferimento di soldi tra parenti non rientra nel reddito imponibile: cosa dice l’Agenzia delle Entrate e i chiarimenti

Quando i soldi dati dai parenti non rientrano nei redditi imponibili? I trasferimenti di soldi da genitori a figli o altri parenti sono operazioni che devono essere effettuate sempre secondo regole ben definite per evitare di avere problemi con il Fisco, da controlli ad accertamenti. 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente ai soldi dati tra parenti e al loro trattamento fiscale in casi specifici. 

  • Quando i soldi dati tra parenti non rientrano nei redditi imponibili secondo le Entrate
  • Le altre sentenze in materia

Quando i soldi dati tra parenti non rientrano nei redditi imponibili secondo le Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 32/E del 2006, ha chiarito che se è vero che ogni operazione finanziaria sospetta deve essere giustificata in modo puntuale dal contribuente, per inquadrarne in maniera chiara l'origine e la finalità, determinate operazioni finanziarie e flussi di denaro, come quelli tra parenti e provenienti da familiari stretti, non hanno rilevanza reddituale e possono essere considerati come movimenti solidaristici o affettivi. 

E', però, sempre necessario che le operazioni siano tracciabili.

Dunque, una somma di denaro ricevuta da un parente sotto forma di donazione si può considerare una regalia, quindi non soggetta ad imposizione fiscale, non costituisce un reddito imponibile ai fini Irpef e quindi non deve essere dichiarata nel modello 730 o Unico PF.

Ma non è sempre così: quando si tratta, infatti, di un trasferimento di soldi di importo rilevante non solo è soggetto a imposizione fiscale, ma deve anche essere fatto tramite atto pubblico dinanzi a un notaio e alla presenza di due testimoni.

Le altre sentenze in materia

A sostenere le Entrate è stata anche la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, con la sentenza n. 4378/2024 del 31 dicembre 2024, ha spiegato che non basta la sola provenienza familiare di un bonifico per farlo rientrare sistematicamente nel reddito imponibile.

Secondo la Corte, tali versamenti sono da considerare in un contesto solidaristico familiare e la nuova sentenza richiama, del resto, un altro consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui i bonifici ricevuti da familiari non assumono automaticamente rilevanza reddituale, a meno che l’Amministrazione non dimostri, in modo analitico e circostanziato, che si tratti di somme connesse ad attività imponibili. 
 

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