Nel contesto fiscale italiano, ogni movimento di denaro di una certa entità o con caratteristiche fuori dall’ordinario può essere oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’attenzione è massima per i trasferimenti sui conti correnti, data l’elevata tracciabilità e le numerose norme pensate per combattere l’evasione.
Il principio centrale che regola l’accertamento fiscale sui versamenti prevede una presunzione legale secondo cui le somme accreditate, in assenza di prova contraria, sono considerate reddito imponibile non dichiarato.
L’onere della prova ricade sul contribuente: è, infatti, sempre il ricevente che deve dimostrare, con riscontri documentali, che le somme incassate non sono qualificabili come reddito e, di conseguenza, non sono soggette a tassazione.
Quando il Fisco presume che i soldi ricevuti siano reddito: regole e controlli
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli una rete strutturata di strumenti come l’Anagrafe dei Rapporti Finanziari e algoritmi di profilazione del rischio. Quando registra versamenti ingenti, continui o non coerenti con il profilo del titolare del conto, scatta una presunzione automatica secondo cui tali somme integrano un incremento patrimoniale non dichiarato. I controlli non si limitano ai bonifici, ma riguardano anche i versamenti in contanti e qualsiasi altra forma di accredito.
Le principali situazioni che attivano il controllo fiscale sono:
- importi elevati e frequenti senza chiara giustificazione;
- assenza di causali tracciabili nei bonifici ricevuti;
- movimentazioni non coerenti rispetto ai redditi dichiarati o allo stile di vita;
- versamenti in contanti di difficile tracciabilità;
- operazioni sospette tra conti cointestati o familiari prive di riscontri formali.
La difesa del contribuente consiste nella cosiddetta “prova contraria”: il contribuente deve essere in grado di ricondurre analiticamente ogni versamento a una fonte non imponibile o già tassata.
Ciò comporta la produzione di documenti idonei come accordi, ricevute, atti notarili o specifici estratti conto. Solo prove dettagliate e specifiche, preferibilmente con data certa antecedente ai versamenti contestati, possono superare la presunzione del Fisco. Dichiarazioni verbali, giustificazioni generiche o documenti creati successivamente all’avviso di accertamento sono generalmente ignorati dall’Amministrazione.
Cosa non costituisce reddito imponibile: casi di esclusione e normativa di riferimento
Non tutte le somme percepite rilevano fiscalmente come reddito. Sono escluse dalla tassazione:
- donazioni percepite a titolo di liberalità, entro i limiti e le formalità previste dal codice civile e dalla normativa tributaria;
- prestiti ricevuti, a patto che siano documentati e restituiti secondo accordi certi;
- rimborsi di spese anticipate, se assistiti da documenti comprovanti l’anticipazione e il diritto al rimborso;
- risarcimenti per danni emergenti o di natura non patrimoniale, cioè destinati a reintegrare una perdita e non a sostituire un reddito futuro;
- proventi già tassati alla fonte o soggetti a imposta sostitutiva, come le vincite al gioco effettuate in Italia o UE;
- giroconti tra conti intestati allo stesso soggetto o tra cointestatari, purché tracciabili e sorretti da adeguata giustificazione.
Tipologia di somma |
Rilevanza fiscale |
Riferimento normativo |
Donazione |
Non imponibile (se rispettate le forme) |
C.c. artt. 769 ss., D.Lgs. 346/1990 |
Prestito |
Non imponibile (se documentato e restituito) |
art. 44 TUIR; art. 1813 c.c. |
Rimborso spese |
Non imponibile |
art. 6 TUIR |
Risarcimento danni emergenti |
Non imponibile |
art. 6 TUIR |
Vincite da gioco già tassate |
Non imponibile |
art. 67/69 TUIR |
Giroconti |
Non imponibile |
Giurisprudenza Cassazione |
L’esclusione dalla tassazione, però, non è automatica: il beneficiario deve sempre poter dimostrare chiaramente la natura non reddituale del denaro incassato, come richiesto anche nei casi di esonero dichiarativo.
Documentare la natura delle somme ricevute: come superare la presunzione fiscale
Superare la presunzione di redditività delle somme incassate implica predisporre documentazione specifica che ne attesti l’origine. Le prove devono essere dettagliate e preferibilmente costituite da atti con data certa. Il principio della tracciabilità è imprescindibile: il semplice trasferimento di soldi da una persona all’altra, in assenza di giustificativi validi, viene spesso considerato insufficiente.
I tipi di documenti maggiormente accettati in sede di controllo sono:
- atti pubblici (notarili) o scritture private registrate presso l’Agenzia delle Entrate;
- contratti di prestito o ricevute con marca temporale digitale;
- corrispondenza PEC o email con riscontro di invio e ricezione antecedenti al versamento contestato;
- estratti conto bancari da cui risulti la provenienza del denaro;
- lettere firmate, documentazione commerciale, sentenze, accordi transattivi o risarcitori;
- relazioni dettagliate motivate e, se necessario, corredate da perizie, nel caso di somme provenienti dalla vendita di beni di valore.
Donazioni, prestiti e rimborsi: quali prove servono per dimostrare che non sono reddito
Nel caso di somme attribuite a donazioni, prestiti o rimborsi, la documentazione richiesta varia a seconda della natura e del valore del trasferimento. Le migliori condizioni di tutela si ottengono con una solida tracciabilità bancaria e documentale.
- Donazioni: per importi rilevanti, è richiesto un atto notarile. Per somme di modico valore, può bastare una scrittura privata, meglio se registrata, una PEC o altra comunicazione con data certa. È fondamentale conservare riscontri sulla capacità patrimoniale del donante e sulla tracciabilità del trasferimento.
- Prestiti: contratto scritto con indicazione di somme, parti e condizioni di restituzione, accompagnato da estratti conto che documentino sia l’erogazione sia la restituzione del prestito. La causale del bonifico deve essere esplicita.
- Rimborsi: richiesta di prove riguardanti sia l’anticipazione della somma sia il diritto al rimborso, come fatture, ricevute, scontrini e corrispondenza. La causale bancaria deve essere esplicita e coerente.
Per tutti questi casi, la mancanza della cosiddetta “data certa” o di documenti redatti prima dell’eventuale controllo espone il contribuente a un alto rischio di rigetto della prova. Una tabella di riferimento con gli strumenti probatori più comuni:
Caso specifico |
Prova preferita |
Donazione superiore a 5000 € |
Atto notarile o scrittura registrata |
Donazione modico valore |
Scrittura privata con data certa, causale in bonifico |
Prestito infruttifero |
Contratto scritto, tracciabilità bancaria |
Rimborso spese |
Documentazione di spesa, corrispondenza accordo |
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