L'evoluzione delle normative europee ha portato un significativo cambiamento nella gestione dei contratti a distanza per servizi finanziari come assicurazioni, investimenti e conti correnti. Recentemente, è stata introdotta una disciplina specifica che mira a rendere l'esercizio del diritto di recesso più semplice, veloce e trasparente. Nello specifico, la nuova legge consente ai consumatori di sciogliere i vincoli contrattuali tramite un'unica azione digitale, sfruttando un semplice “click”.
Questa innovazione si colloca nel solco di una digitalizzazione che interessa tutti i settori, ma che nei servizi finanziari trova un riflesso particolarmente incisivo: tradizionalmente, la chiusura dei rapporti era ostacolata da procedure complesse, spesso poco trasparenti o dispendiose in termini di tempo e risorse. Con la nuova impostazione, la tutela del consumatore viene rafforzata e si supera il principio della "asimmetria procedurale" tra la facilità di sottoscrizione e la difficoltà di recesso.
Il diritto a interrompere rapporti online senza ostacoli è ora centrale nella legislazione europea: una protezione chiara in favore di chi opera a distanza e lancia un chiaro messaggio anche agli operatori del settore sulla necessità di trasparenza e immediatezza.
Recesso con un click nei servizi finanziari: cosa cambia con la Direttiva UE 2023/2673
La Direttiva (UE) 2023/2673 segna uno spartiacque per la gestione dei rapporti contrattuali a distanza nei servizi finanziari. Il testo legislativo introduce tra le sue principali novità l'obbligo, per le piattaforme e gli intermediari, di offrire agli utenti un “pulsante di recesso” ben visibile e accessibile, semplificando drasticamente le modalità per esercitare la volontà di sciogliere un contratto. Tra i punti chiave della normativa troviamo:
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Accessibilità: Il recesso deve poter essere esercitato digitalmente, con un solo click, senza passaggi burocratici inutili o l'obbligo di contattare call center o compilare moduli complessi.
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Ricevuta digitale: Al termine della procedura, il consumatore riceverà conferma dell'operazione con data e ora su un supporto durevole (es: e-mail), come previsto dalle linee guida UE.
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Simmetria di procedure: Sottoscrizione e recesso devono essere facilmente accessibili e comprensibili in egual misura, eliminando possibili pratiche scorrette nella progettazione delle interfacce digitali.
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Obblighi degli operatori: In caso di inosservanza, sono previste sanzioni e possibile nullità dei contratti laddove vengano adottate pratiche elusive (ambiguità, difficoltà di accesso, percorsi farraginosi, oscure collocazioni del tasto).
L'introduzione del "withdrawal button" rientra in una più ampia strategia di protezione dei diritti dei consumatori e applica il principio dell'equità digitale: nessuna disparità tra l'ingaggio e la disdetta, nel rispetto della trasparenza e della certezza delle regole. La norma sarà efficace dal 19 giugno 2026, lasciando a operatori e stakeholder il tempo di adeguarsi.
Diritto di ripensamento: applicazione a conti correnti, assicurazioni e investimenti online
Il diritto di ripensamento rappresenta una garanzia fondamentale per chi sottoscrive contratti finanziari a distanza. Si tratta della possibilità di recedere entro 14 giorni senza indicare motivazioni e senza sostenere costi aggiuntivi (ad eccezione di specifici oneri previsti dalla legge). Questo diritto si applica a numerosi servizi digitali, tra cui:
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Conti correnti online: Il titolare può annullare l'apertura di un nuovo conto entro i termini previsti, con restituzione delle somme eventualmente depositate.
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Assicurazioni: Il contraente può retrocedere dalla sottoscrizione senza penalità, purché la copertura non sia già stata attivata o utilizzata. In ambito RC Auto e polizze salute, la restituzione dei premi avviene con modalità chiare e trasparenti.
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Investimenti: La sottoscrizione di strumenti finanziari online è coperta dalla possibilità di annullamento secondo la disciplina UE e nazionale. In assenza di informazioni chiare, il termine si estende fino a 12 mesi oltre i 14 giorni ordinari.
Va precisato che il diritto di ripensamento protegge il consumatore in tutti i casi in cui l'acquisto, la stipula o la proposta siano state effettuate fuori dai locali commerciali o tramite canali digitali, come richiesto dagli
articoli dal 52 e seguenti del Codice del Consumo. Di contro, le condizioni si modificano se il servizio è già stato utilizzato o se il consumatore ha richiesto l'avvio immediato della prestazione, rinunciando espressamente al diritto di ripensamento. Le regole dettagliate sono volte a evitare pratiche scorrette e ad assicurare un equilibrio tra la tutela dell'utente e la legittima organizzazione degli operatori finanziari.
Nell'ambito dei servizi finanziari a distanza, la normativa prevede specifiche condizioni e limiti all'esercizio del diritto di recesso via click. La disciplina, pur orientata alla massima tutela del consumatore, contempla situazioni in cui il recesso è escluso o soggetto a restrizioni. Secondo l'art. 59 del Codice del Consumo, il diritto non può essere esercitato quando:
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la prestazione è già stata eseguita su richiesta esplicita dell'utente, che abbia accettato la perdita del diritto con atto inequivocabile (es: attivazione immediata di un servizio assicurativo in occasione d'urgenza);
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il prodotto è legato a quotazioni di mercato finanziario non controllabili dal fornitore (es: polizze unit-linked o strumenti finanziari complessi);
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il contratto riguarda servizi integralmente eseguiti durante il periodo di recesso, con il consenso del consumatore;
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il servizio digitale ha avuto inizio prima della scadenza del periodo di ripensamento con consenso espresso dell'utente e con informativa specifica sulla perdita del diritto di recedere.
Ulteriori esclusioni possono derivare dalla natura dei beni o servizi (beni personalizzati, contenuti sigillati aperti, servizi di consulenza erogati interamente nei 14 giorni, ecc.). In caso di carenze nell'informativa precontrattuale, il termine di 14 giorni si estende fino a 12 mesi, a rafforzamento della posizione del cliente. Ogni eccezione deve essere
comunicata in modo chiaro, trasparente e documentabile, pena la nullità dell'esclusione e il prolungamento dei termini di esercizio del diritto di recesso.
Come esercitare il recesso: procedure digitali, tempistiche e prova dell'avvenuto recesso
La disciplina più recente impone procedure snelle, facilmente comprensibili e integralmente digitalizzate per l'esercizio del diritto di recesso nei rapporti a distanza. Il processo si articola generalmente in questi passaggi:
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Accesso all'area personale del sito o dell'applicazione dedicata;
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Individuazione del “pulsante di recesso”, graficamente distinguibile e di immediato utilizzo;
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Inserimento delle informazioni minime necessarie per identificare il contratto (es: numero pratica o riferimento anagrafico);
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Conferma del recesso mediante secondo pulsante (“Conferma recesso” o simile);
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Ricezione di una ricevuta digitale riportante data, ora e gli estremi della comunicazione.
Nel rispetto del principio di equità digitale, non possono essere imposti ostacoli come questionari, autenticazioni inutili o sondaggi obbligatori, mentre l'utente deve essere sempre messo in condizione di conservare copia della richiesta (ad esempio, tramite e-mail o download della ricevuta). I tempi sono rigorosi: la comunicazione di recesso va inviata entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (salvo casi particolari previsti dalla legge o dall'estensione dovuta a mancata informativa). Per i servizi finanziari, la prova dell'avvenuta richiesta è a carico del consumatore che può, grazie alle procedure digitali, conservare facilmente documentazione certa.
Effetti del recesso: rimborsi, penali e responsabilità delle parti
L'esercizio tempestivo del recesso con un click comporta effetti immediati, differenziati in base alla tipologia di servizio e alle condizioni contrattuali. Gli operatori finanziari sono tenuti a rimborsare integralmente tutti i pagamenti ricevuti dal cliente entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento prescelto in fase di sottoscrizione. Non sono ammesse penali, salvo quanto proporzionalmente dovuto per servizi già eseguiti su richiesta del consumatore durante il periodo di ripensamento. Ecco uno schema riepilogativo degli effetti principali:
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Scenario
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Effetto sul consumatore
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Obblighi del fornitore
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Recesso entro 14 giorni, nessun servizio avviato
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Rimborso totale, nessuna penale
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Restituzione somme entro 14 giorni
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Servizio avviato su richiesta, recesso durante il periodo
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Pagamento proporzionale al servizio fruito
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Rimborso del residuo, nessuna penale ulteriore
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Recesso dopo fruizione integrale
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Non esercitabile
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Nessun rimborso
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Il fornitore può trattenere quanto dovuto solo se chiaramente indicato prima della conclusione del contratto e mai in misura crescente rispetto al servizio effettivamente erogato. La responsabilità, sia in termini di informazione che di restituzione, resta sempre a carico dell'operatore finanziario.
Il ruolo della trasparenza informativa e delle tutele per il consumatore nei nuovi contratti digitali
L'affidabilità dell'intero impianto normativo si fonda su precisi obblighi di trasparenza a carico degli operatori. Le informazioni sul funzionamento del diritto di recesso, sulle condizioni applicabili e sulle eventuali esclusioni devono essere rese disponibili in modo chiaro, visibile e facilmente accessibile già in fase precontrattuale. Gli obblighi di trasparenza comprendono:
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Esplicita informativa precontrattuale disponibile sul sito, secondo il modello previsto dalla normativa;
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Indicazioni dettagliate su procedure, limiti e tempistiche;
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Accesso agevole ai moduli digitali per l'esercizio del recesso;
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Obbligo di documentare in maniera univoca la comunicazione di recesso, tramite supporto durevole.
Il mancato adempimento a questi obblighi comporta l'inefficacia delle esclusioni o restrizioni comunicate in modo non idoneo e l'estensione automatica dei termini di ripensamento. Queste regole sono state rafforzate dalle decisioni della Corte di Giustizia UE e dalla normativa nazionale così da assicurare una tutela effettiva e rimedi rapidi in caso di violazioni.
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