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Rider e diritti, tutele e corretto inquadramento spiegati e chiariti da circolare n. 9 aprile 2025 Ministero Lavoro

di Marianna Quatraro pubblicato il
rider diritti ministero

Quali sono le nuove spiegazioni fornite dal Ministero del Lavoro sui diritti, le tutele e gli inquadramenti per i rider

Quali sono i nuovi diritti e le tutele previste per i rider spiegati da una recente circolare del Ministero del Lavoro? Con la circolare n. 9 del 18 aprile 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti sul corretto inquadramento contrattuale dei fattorini-rider e sulle relative tutele del lavoro svolto tramite piattaforme digitali, in base sia alle norme italiane in materia e sia alla recente Direttiva UE del 2024.

  • Quali sono le novità per i rider spiegate dal Ministero del Lavoro
  • Nell’attesa di recepire la Direttiva Ue 2024


Quali sono le novità per i rider spiegate dal Ministero del Lavoro 

La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che l’attività dei rider può essere classificata secondo diverse categorie contrattuali.

Si può, infatti, delineare come:

  • lavoro subordinato, se viene definito con puntali indicazioni su come procedere e fornire in tempo reale tramite app il servizio e di controllo, prevedendo determinati slot orari e ordini, attribuzione di punteggi, ecc;
  • lavoro autonomo, in assenza di potere di controllo, di direzione, sanzionatorio e presenza di una reale facoltà del prestatore di non accettare l’incarico senza alcuna conseguenza pregiudizievole per successive collaborazioni con la garanzia di tutele minime anche in questo caso di svolgimento dell’attività;
  • collaborazione etero-organizzata, per cui si può applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche quando l’attività non è riconducibile all’ambito della subordinazione ma le modalità attraverso cui si attua sono prestazioni prevalentemente personali, continuative e soprattutto organizzate dal committente.
Il Ministero del lavoro apre, quindi, al lavoro intermittente nel caso dei ciclo-fattorini e, di conseguenza, alla eventuale disciplina in tale ipotesi da parte della contrattazione collettiva.

Nella circolare si fa poi riferimento alla materia previdenziale e assicurativa ai fini Inail in base ai diversi inquadramenti lavorativi.

In particolare, la circolare chiarisce che nel caso di lavoro di rider subordinato, è necessaria l'iscrizione nell'Ago dell'Inps (Fondo pensione lavoratori dipendenti) per l'applicazione della relativa disciplina previdenziale, cioè perchè siano riconosciuti i dovuti contributi per la pensione anche ai rider inquadrati.

Inoltre, nella circolare si legge anche che nei casi di infortunio o malattia professionale del lavoratore, la tutela prevista per i rider è esattamente uguale sia per lavoratori subordinati, sia per collaboratori eterodiretti e sia per i lavoratori autonomi. 

Nell’attesa di recepire la Direttiva Ue 2024

Viene, inoltre, chiarito che la circolare non rappresenta un anticipo dei contenuti per i rider che dovranno essere definiti dall’apposita legge per recepire la Direttiva Ue sul lavoro dei rider 2024/2831 che l’Italia, in quanto Stato membro, deve recepire entro il 2 dicembre 2026.

Quest’ultima stabilisce un miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali e la protezione dei dati personali di tali lavoratori e prevede specifici diritti minimi da garantire alle persone fisiche che svolgono la propria attività tramite piattaforme digitali nell’Unione e indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale o dalla qualificazione di tale rapporto.