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Riforma auto aziendali sul tavolo del Governo: perché riguarda anche i dipendenti e non solo le aziende

di Alberto Pelletti pubblicato il

La riforma delle auto aziendali può cambiare flotte, buste paga e fringe benefit. Tetto di spesa, età, optional e regole transitorie coinvolgono imprese, dipendenti e agenti di commercio.

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Il Governo ha approvato un correttivo sulla fiscalità delle auto aziendali e, parallelamente, quattro associazioni del settore hanno messo sul tavolo una proposta da 515 milioni di euro nel triennio 2027-2029. La discussione non riguarda soltanto i costi sostenuti dalle imprese. Quando cambia il tipo di vettura scelto per la flotta, infatti, può cambiare anche il valore del fringe benefit e, di conseguenza, l’imponibile indicato nella busta paga del dipendente. Una deducibilità più ampia renderebbe economicamente sostenibili auto più recenti, sicure e meglio equipaggiate; alimentazione ed età del mezzo continuerebbero però a incidere sulla tassazione dell’uso privato.

La proposta di riforma per le flotte aziendali

Anfia, Aniasa, Motus-E e Unrae chiedono di rafforzare il canale aziendale. Le quattro associazioni rappresentano, rispettivamente, la filiera automobilistica, il noleggio e i servizi di mobilità, la mobilità elettrica e i costruttori esteri.

In Italia le auto intestate o acquistate dalle imprese rappresentano meno del 30% delle nuove immatricolazioni. La media europea indicata dagli operatori è invece vicina al 60%. La proposta punta a ridurre questo divario, con un sostegno particolare alle vetture elettriche e a basse emissioni.

La misura ipotizzata prevede una deducibilità al 60% con tetto di spesa a 26.000 euro. Il confronto deve essere fatto con i limiti ordinari richiamati dall’articolo 164 del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi. Per professionisti e imprese il limite indicato è di 18.075,99 euro; per gli agenti di commercio arriva invece a 25.822,84 euro.

Aliquota di deduzione e limite di spesa non sono la stessa cosa. La prima stabilisce quale quota può assumere rilevanza fiscale, mentre il secondo delimita l’ammontare della spesa preso in considerazione.

La proposta non è ancora una regola applicabile. Restano quindi operative le disposizioni oggi vigenti. Un’eventuale modifica dovrebbe passare da un intervento legislativo, con possibile inserimento nella prossima Legge di Bilancio. Anche la dotazione complessiva e la stima di circa 400.000 immatricolazioni nel periodo 2027-2029 fanno parte del progetto presentato dalle associazioni: non sono un risultato già acquisito.

Perché un tetto più alto può modificare la flotta

Un plafond più elevato amplia lo spazio di valutazione per l’impresa, sia che scelga l’acquisto, sia che ricorra al leasing o al noleggio a lungo termine. Non significa necessariamente comprare un’auto più costosa. Può voler dire selezionare un modello di segmento superiore, con dotazioni di sicurezza più complete, oppure una versione elettrificata. Per chi percorre molti chilometri per lavoro, può contare anche l’idoneità del veicolo al servizio.

Le conseguenze ricadono sui canoni, sul valore fiscalmente riconosciuto e sulla politica interna con cui l’azienda assegna le vetture.

Con il limite ordinario di 18.075,99 euro previsto per professionisti e imprese, una parte del prezzo di un’auto più accessoriata resta fuori dal perimetro agevolabile. L’ipotesi dei 26.000 euro di spesa considerabile ridurrebbe questa penalizzazione, almeno per i veicoli che rientrano nella soglia.

Per un’azienda diventerebbe più semplice inserire nella car policy un’elettrica con maggiore autonomia, un’ibrida plug-in o un modello recente dotato di sistemi avanzati di assistenza alla guida. La scelta non sarebbe più concentrata soltanto sul prezzo iniziale.

Nel noleggio il ragionamento parte dal canone, non dal prezzo d’acquisto. Manutenzione, assistenza, coperture assicurative e gestione del veicolo possono essere riunite in un solo contratto, ma il trattamento fiscale resta legato alle regole applicabili al caso concreto. L’innalzamento del tetto non renderebbe ogni auto un costo integralmente deducibile. Aumenterebbe, piuttosto, il margine con cui l’impresa può costruire la flotta.

Cosa cambia per imprese e lavoratori

Per valutare l’effetto di una possibile riforma servono due verifiche separate. L’impresa deve confrontare il costo complessivo della flotta con il regime di deducibilità, il contratto scelto e i tempi di rinnovo; il lavoratore deve invece controllare il valore convenzionale della vettura e la percentuale prevista per la motorizzazione.

Un tetto di spesa più alto non ridurrebbe automaticamente le trattenute in busta paga. Il risultato dipenderebbe dal modello assegnato, dal costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI, dall’alimentazione, dall’età del veicolo e dagli eventuali importi a carico del dipendente.

Prima di applicare il trattamento fiscale occorre verificare:

  • data d’ordine, consegna, assegnazione e prima immatricolazione;
  • regime fiscale applicabile e tipo di contratto, tra acquisto, leasing e noleggio;
  • motorizzazione e costo chilometrico riportato nelle tabelle ACI;
  • optional non compresi nei valori standard;
  • contributi versati dal dipendente, trattenute e regole transitorie.
La deducibilità riguarda il bilancio dell’impresa, mentre il fringe benefit incide sul reddito del lavoratore. Le due valutazioni sono collegate nella scelta della flotta, ma devono essere calcolate separatamente.

Quando l’auto viene assegnata per lavoro e può essere usata anche privatamente, si parla di uso promiscuo. Il vantaggio personale non viene calcolato sui chilometri privati percorsi davvero dal dipendente. Si utilizza invece un valore convenzionale collegato alle tabelle ACI.

Il calcolo standard prende il costo chilometrico del modello e una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri all’anno. La formula è questa: costo chilometrico ACI moltiplicato per 15.000 chilometri, a sua volta moltiplicato per la percentuale stabilita in base alla motorizzazione.

Il risultato entra nel reddito imponibile del lavoratore e incide sia sulla tassazione sia sulla contribuzione. Dal valore possono essere sottratte, nei casi previsti, le somme trattenute al dipendente per l’utilizzo dell’auto o per accessori e allestimenti.

Per il regime descritto dalle disposizioni relative al 2026, le percentuali cambiano in base all’alimentazione:

  • 10% per le auto esclusivamente elettriche;
  • 20% per le ibride plug-in;
  • 50% per le altre motorizzazioni, comprese benzina, diesel, GPL, metano e ibride non plug-in.
A parità di costo chilometrico ACI, la quota convenzionale attribuita a un’elettrica risulta quindi molto più bassa rispetto a quella di un’auto tradizionale. Per il dipendente questo può tradursi in una minore imposta sul benefit; per l’impresa, la scelta della flotta si allinea all’indirizzo ambientale previsto dalla normativa.

Un esempio numerico del fringe benefit

Si può rendere il meccanismo più chiaro usando un costo chilometrico ACI ipotetico di 0,50 euro al chilometro. Per una vettura elettrica, il valore convenzionale annuo sarebbe pari a 0,50 euro moltiplicati per 15.000 chilometri: 7.500 euro. Applicando il 10%, il fringe benefit imponibile arriverebbe a 750 euro all’anno.

Con lo stesso costo chilometrico, una plug-in sottoposta all’aliquota del 20% produrrebbe un valore di 1.500 euro annui. Per un’auto appartenente alle altre motorizzazioni, il 50% porterebbe invece a 3.750 euro.

Il calcolo è costruito su un valore ACI uniforme e non sostituisce il dato della tabella specifica riferita al modello assegnato. Serve a mostrare il rapporto tra costo chilometrico e percentuale applicata.

La scelta della flotta può quindi avere una ricaduta diretta sulla situazione personale del lavoratore. Un plafond più ampio potrebbe facilitare l’accesso a un’elettrica o a una plug-in recente. Il dipendente riceverebbe un veicolo più moderno e, nello stesso tempo, potrebbe vedersi attribuire un valore imponibile inferiore rispetto a quello di un’auto termica con costo chilometrico analogo.

Il risultato concreto dipende dalla tabella ACI utilizzabile per quel modello, dall’alimentazione, dalla data di immatricolazione e dalle regole transitorie applicabili.

Età, optional e regole transitorie

Il regime descritto per il 2026 contiene altri correttivi. Per i veicoli più datati, il valore del fringe benefit può aumentare del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione. Seguendo il criterio riportato nelle disposizioni richiamate, un’auto immatricolata nel 2020 può rientrare nella maggiorazione dal 1° gennaio 2026.

Esiste anche una maggiorazione del 5% quando il veicolo dispone di optional o allestimenti non già valorizzati nelle tabelle ACI e il relativo costo non è stato sostenuto direttamente dal dipendente. Le somme eventualmente trattenute per l’uso dell’auto o per gli accessori riducono il valore imponibile, entro i limiti stabiliti.

Per le vetture ordinate entro il 31 dicembre 2024 e assegnate nel corso del 2025 opera una salvaguardia transitoria collegata al precedente sistema, basato sulle emissioni di anidride carbonica.

Per individuare il trattamento corretto servono almeno data d’ordine, assegnazione e prima immatricolazione. L’eventuale riforma della deducibilità non cancellerebbe automaticamente questi passaggi. La fiscalità dell’impresa e quella del dipendente sono collegate, ma restano piani distinti.






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Alberto Pelletti

Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...