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Risarcimento per mancanza di energia elettrica, quando si può chiedere e come. Condizioni, Procedura, tempi e importi

di Marianna Quatraro pubblicato il
Risarcimento mancanza energia elettrica

Quali sono i casi in cui è possibile chiedere un risarcimento per mancanza di energia elettrica, le condizioni necessarie e quanto si può ottenere

La continuità della fornitura elettrica rappresenta un elemento essenziale per il funzionamento quotidiano delle abitazioni e delle attività produttive. In Italia, gli utenti sono tutelati da una normativa dettagliata che disciplina i diritti nei confronti di interruzioni non programmate della corrente o di sbalzi di tensione che causino danni patrimoniali.

Quando si ha diritto al risarcimento: casi e condizioni previste dalla legge

La normativa prevede il diritto a un risarcimento se l’interruzione della fornitura elettrica:

  • Non è programmata e non viene segnalata con almeno due giorni lavorativi di anticipo
  • E' imputabile a malfunzionamenti della rete di distribuzione e non a cause di forza maggiore
  • Supera i tempi massimi di ripristino previsti per ampiezza e densità abitativa (ad esempio 8 ore per comuni oltre 50.000 abitanti)
  • Ha causato danni economici diretti o guasti a dispositivi elettronici, alimenti, o perdite produttive
Sbalzi di tensione, sovratensioni e interruzioni improvvise rientrano tra i casi considerati, purché il danno sia documentabile.

Procedura per richiedere il risarcimento: documentazione, prove e moduli

Per chiedere il risarcimento per mancanza di energia elettrica bisogna seguire specifici passaggi:

  • Comunicare per iscritto l’interruzione o lo sbalzo di tensione, specificando date, orari e dettagli sull’accaduto
  • Allegare prove documentali come:
    • Fatture di riparazione o sostituzione di apparecchi
    • Scontrini di acquisto di beni deperiti
    • Foto dei danni ai dispositivi elettronici
    • Perizia tecnica che attesti il nesso tra disservizio e danno
  • Inviare copia del contratto di fornitura e dell’ultima bolletta
  • Mantenere traccia di tutte le comunicazioni con il servizio clienti
La richiesta segue generalmente queste fasi:
  • Reclamo formale scritto (raccomandata A/R, PEC o modulo online del distributore)
  • Attesa di una risposta entro i termini stabiliti
  • Se il rimborso è negato o non seguito da risposta, è possibile ricorrere a procedure di conciliazione o avanzare un’azione in via giudiziaria

Importi ottenibili: indennizzi automatici e calcolo del risarcimento dei danni

Sono previsti indennizzi automatici per le interruzioni non programmate che superino determinati limiti temporali:
Abitanti Tempo massimo Indennizzo base (€) Maggiore durata Max tot. (€)
> 50.000 8h 30 +15 ogni 4h 300
5.000 - 50.000 12h 30 +15 ogni 4h 300
< 5.000 16h 30 +15 ogni 4h 300

L’importo è accreditato direttamente in bolletta dal distributore e non esclude il diritto a richiedere ulteriori somme per danni patrimoniali provati (costi di riparazione, sostituzione, mancato guadagno per aziende, danni a beni deperibili). Il danno non patrimoniale è riconosciuto solo in circostanze specifiche e gravi, come la lesione di diritti fondamentali.

Tempi previsti per il rimborso e gestione delle tempistiche

Dopo la presentazione della richiesta, il distributore è tenuto a:

  • Fornire una risposta motivata entro 40 giorni dal ricevimento del reclamo formale
  • Accreditare l’indennizzo automatico direttamente in bolletta generalmente entro il ciclo di fatturazione successivo
  • Per i danni ulteriori accertati, le tempistiche dipendono dalla complessità della valutazione e dalla necessità di espletare perizie o accertamenti tecnici
Se la risposta del distributore non arriva o è insoddisfacente, l’utente può avviare ulteriori procedure conciliative. I tempi effettivi possono variare, ma la normativa mira a contenere la durata complessiva della procedura a pochi mesi al massimo. 

Se la compagnia non risponde entro i termini o respinge la richiesta:

  • Si ha diritto a un ulteriore indennizzo per mancata risposta, il cui importo è stabilito da ARERA
  • E' possibile attivare una procedura di conciliazione (ad esempio presso lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente o Camera di Commercio)
  • Come ulteriore elemento, è prevista la facoltà di ricorrere all’azione giudiziaria in casi particolarmente gravi e documentati
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