La rottamazione quater introduce nuove regole e scadenze per i pagamenti delle cartelle esattoriali: validità fino al 9 dicembre, procedure operative, conseguenze per chi non versa, riammissioni e confronto con la quinquies.
La Rottamazione Quater rappresenta una delle misure più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 per consentire ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni debitorie con l’agente della riscossione. Si tratta di una definizione agevolata che consente di sanare una vasta platea di ruoli affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, offrendo lo stralcio di sanzioni e interessi di mora a patto che vengano versati solo gli importi relativi al capitale, diritti di notifica e spese esecutive.
La programmazione dei pagamenti della definizione agevolata prevede per il 2025 un appuntamento chiave: il termine ultimo ordinario è fissato al 30 novembre per tutti i soggetti in regola sia con i piani originari sia con quelli aggiornati in fase di riammissione. Tuttavia, il quadro normativo offre una tutela ulteriore in caso di omissioni lievi o ritardi minori, grazie a una finestra di tolleranza di cinque giorni. In presenza di festività o fine settimana a cavallo di tale scadenza, i versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 9 dicembre 2025. Questa possibilità risponde pienamente all’esigenza di gestire situazioni impreviste senza penalizzare i contribuenti che dimostrano volontà di sanare le pendenze.
A titolo esemplificativo, la decima rata e la seconda rata per i soggetti riammessi ai sensi della legge n. 15/2025 seguono questa logica temporale. Questo approccio garantisce maggiore flessibilità rispetto ai tradizionali piani di rateazione. È importante sottolineare che, a differenza di altre agevolazioni, la tolleranza non si applica in presenza di mancati versamenti reiterati. Nel caso delle aree colpite da calamità, le normative hanno stabilito ulteriori dilazioni specifiche. Il rispetto delle scadenze ufficiali, comunque, resta il presupposto essenziale per mantenere i vantaggi della misura.
I soggetti interessati hanno la possibilità di effettuare il pagamento delle rate attraverso molteplici canali, garantendo così massima versatilità all’adempimento. Tra le opzioni disponibili rientrano:
Il legislatore e l’AER hanno strutturato servizi mirati per consentire il recupero rapido di tutta la documentazione essenziale. Dopo la presentazione della domanda e l’approvazione della definizione agevolata, ciascun aderente ha ricevuto la comunicazione delle somme dovute insieme ai moduli precompilati. Nel caso di smarrimento o necessità di ulteriori copie, sono previste due modalità di recupero:
Un aspetto rilevante introdotto dalla disciplina della definizione agevolata riguarda le conseguenze in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento. Se il versamento non avviene o è inferiore rispetto all’importo comunicato, il contribuente perde integralmente i vantaggi ottenuti dalla definizione agevolata. In tal caso, le somme eventualmente già versate vengono considerate a titolo di acconto sulle somme residue dovute a titolo ordinario: ciò comporta la decadenza dal beneficio, inclusa la perdita dell’abbattimento di sanzioni, aggio e interessi di mora.
Di conseguenza, riprenderanno le ordinarie procedure di riscossione coattiva, con possibili pignoramenti o iscrizione di ipoteche.
È importante notare, inoltre, che la perdita dei benefici è automatica per qualsiasi versamento carente o tardivo non riconducibile alle finestre di tolleranza previste, senza alcun margine per ravvedimenti ulteriori. Per ogni rata, il termine ultimo di pagamento determina la permanenza o meno dell’agevolazione. Di particolare rilievo è la chiarezza normativa nel definire che l’eventuale acconto permane sul debito, ma non consente in nessun caso di mantenere i vantaggi agevolativi.
Coloro che sono decaduti dalla precedente rottamazione-quater per mancata regolarizzazione dei versamenti entro il 31 dicembre 2024 hanno potuto accedere a una speciale finestra di riammissione, disciplinata dalla legge 15/2025 (conversione Milleproroghe). Questa possibilità era riservata esclusivamente ai debiti già dichiarati nelle precedenti istanze di adesione, e ha richiesto la presentazione di una nuova domanda entro il 30 aprile 2025. In base alle preferenze, il saldo poteva avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o essere ripartito in massimo dieci rate.
Per i decaduti nei mesi successivi, le prospettive dipendono dall’attuazione della Rottamazione quinquies, prospettata nella Legge di Bilancio 2026 come strumento per ampliare la platea dei soggetti sanabili e alleggerire il carico dei debiti esattoriali, introducendo condizioni nuove e prolungate. Tuttavia, dagli attuali dibattiti parlamentari emerge che l’accesso alla pace fiscale quinquies potrebbe non includere chi decadrà a seguito di mancato pagamento della rata in scadenza entro il 9 dicembre 2025, se non nei limiti e nei paletti che il legislatore riterrà opportuni.
Differenze sostanziali tra le due procedure risiedono soprattutto nelle tempistiche, nel limite ai debiti oggetto di sanatoria, nelle modalità di rateazione e nella gestione degli importi (con la quinquies che permetterebbe deroghe e piani rateali molto più lunghi, ma con requisiti più stringenti su ammissione e perdita dei benefici).