La quinta edizione della pace fiscale rappresenta uno snodo di rilievo nella gestione delle cartelle esattoriali e dei debiti fiscali affidati all’Agente della Riscossione. L’obiettivo dichiarato è promuovere una maggiore sostenibilità finanziaria per contribuenti che, per cause diverse, non hanno adempiuto agli obblighi tributari dal 2000 al 2023. Le nuove regole di definizione agevolata sono state introdotte in risposta alla necessità di fronteggiare un magazzino fiscale ancora estremamente elevato e di rendere più efficace l’azione di recupero da parte dello Stato.
La misura nasce come strumento di equilibrio fra recupero erariale e tutela sociale. La ratio è quella di consentire a privati e imprese di estinguere i debiti fiscali pagando solo capitale e spese strettamente collegate, senza gravami aggiuntivi su interessi di mora e sanzioni.
Il percorso legislativo della rottamazione quinquies e le attese sui correttivi
Il testo che disciplina la nuova rottamazione quinquies inserito nell’articolo 23 della bozza di Legge di Bilancio 2026. Dopo il primo via libera della Ragioneria dello Stato, il provvedimento è passato all’esame delle Camere, dove è stato oggetto di numerose discussioni e proposte emendative. Il confronto parlamentare si è concentrato soprattutto su criteri di ammissibilità e sostenibilità dell’intervento, in un equilibrio tra esigenze di gettito e tutela della platea più fragile.
I principali punti ancora oggetto di dibattito riguardano:
- la durata massima del piano di rateizzazione (con il passaggio a 54 rate bimestrali in nove anni),
- la quota di interessi applicati sulle rate (proposti al 4%)
- la disciplina di accesso per chi è incorso nella decadenza da precedenti rottamazioni, in particolare dalla quater.
Al momento si prevede che la struttura essenziale della misura non subirà revisioni di rilievo, salvo eventuali rettifiche dell’ultima ora, in linea con le richieste di compatibilità finanziaria invocate dal MEF e con la necessaria certezza normativa per cittadini e operatori.
Durante le discussioni, è emersa l’esigenza di delimitare puntualmente l’ambito operativo e di chiarire le deroghe attese, come l’idoneità dei decaduti dalla rottamazione quater prima del 30 settembre a rientrare nella nuova sanatoria, aspetto ancora in attesa di definitiva valutazione.
Ambito di applicazione: quali debiti e soggetti possono accedere
L’ambito di applicazione è il vero cardine della nuova agevolazione. Il perimetro della misura è stato delineato con attenzione, per evitare sovrapposizioni con le precedenti versioni e sanatorie troppo estese. In particolare:
- Sono inclusi i carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, relativi a:
- imposte erariali non versate risultanti da dichiarazioni annuali (es. IRPEF, IVA nazionale, IRES);
- contributi previdenziali INPS non derivanti da accertamento;
- alcuni tributi locali (IMU, TARI) solo se acquisiti tramite ruolo AdER e in presenza di specifiche delibere locali;
- sanzioni amministrative legate ad esempio a violazioni del Codice della Strada, per i soli accessori.
- Sono esclusi:
- debiti da accertamenti fiscali giudiziali o notificati;
- posizioni già regolate con precedenti sanatorie (in regola al 30 settembre 2025);
- IVA all’importazione, debiti per aiuti di Stato UE incompatibili, e sanzioni penali;
- somme già acquisite tramite rottamazione quater regolare;
- contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale.
Possono accedere sia persone fisiche sia imprese/titolari di partita IVA, senza distinzioni di reddito. Tuttavia, i soggetti decaduti da precedenti piani (ad esempio dalla quater per rate non onorate entro il 9 dicembre 2025)
non potranno aderire alla nuova agevolazione, salvo modifiche che prevedano eccezioni per chi sia decaduto prima del 30 settembre.
Sono previste condizioni particolari per soggetti sottoposti a procedura concorsuale, ai quali si applicano regole specifiche per facilitare la definizione dei debiti già falcidiati mediante omologa.
Meccanismi operativi: domanda, tempistiche e modalità di adesione
L’adesione avviene esclusivamente per via telematica. Dal momento dell’entrata in vigore della misura, la piattaforma verrà resa attiva entro 20 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
- Le domande potranno essere presentate fino al 30 aprile 2026.
- Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente il piano d’ammortamento, l’ammontare dovuto e i moduli di pagamento precompilati.
- Il versamento potrà avvenire in unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) oppure dilazionato fino a 54 rate bimestrali; è prevista una rata minima da 100 euro.
Il tasso d’interesse applicato sulle rate a partire dal 1° agosto 2026 è del 4% annuo, salvo modifiche in Parlamento. Le somme già versate per carichi interessati non saranno rimborsate.
La nuova definizione agevolata introduce benefici significativi in termini economici e gestionali. Le principali opportunità si concretizzano nella possibilità di:
- saldo del debito ridotto a capitale e spese amministrative, senza il peso di interessi di mora e sanzioni;
- automatismo della sospensione delle procedure connesse al debito, offrendo sollievo immediato anche a chi si trova già oggetto di azioni esecutive;
- rateizzazione lunga e sostenibile, idonea a piani finanziari anche di ampio respiro;
- possibilità, in diverse situazioni, di rientrare nella compliance fiscale senza preclusioni legate allo stato patrimoniale o reddituale.
Effetti immediati: sospensione di pignoramenti, fermi e dilazioni in corso
La presentazione dell’istanza di adesione
genera effetti protettivi istantanei per il debitore:
- Sospensione delle procedure esecutive e cautelari, tra cui pignoramenti presso terzi (banche, datori di lavoro), ipoteche e fermi amministrativi.
- Divieto di avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi gravami a carico dell’aderente.
- Sospensione delle dilazioni in essere sulla posizione, fino al pagamento della prima rata della definizione agevolata.
Per quanto riguarda pignoramenti già attivati, il blocco entra in vigore dal momento dell’adesione, ma è raccomandato segnalare tempestivamente alla banca o al terzo pignorato l’avvenuta richiesta, per evitare che le somme vengano definitivamente trasferite all’erario.
- I fermi amministrativi già iscritti restano in essere fino al perfezionamento della definizione (pagamento prima rata o saldo in unica soluzione) e cessano solo successivamente.
- La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza “congela” i diritti e sospende ogni verifica d’inadempienza, inclusa la regolarità fiscale richiesta per DURC e gare pubbliche.
La norma prevede una significativa tolleranza sulle rate mancanti (fino a due rate non consecutive) prima della decadenza dagli effetti protettivi.
Le proposte di modifica e le probabilità di revisione della misura nella fase finale della Manovra
Nelle ultime settimane, il dibattito parlamentare si è focalizzato su alcune modifiche chieste da professionisti e rappresentanti delle categorie e politici. Tra queste spiccano:
- la possibilità di ridurre il tasso d’interesse applicato sulle rate dal 4% al 2%;
- la volontà di ammettere, in via eccezionale, alla nuova definizione anche i decaduti da precedenti rottamazioni prima del 30 settembre 2025;
- eventuali chiarimenti sulle tipologie di debiti ammissibili, in particolare sugli accertamenti e i tributi locali.
Le probabilità di revisione dell’impianto principale della quinquies sono tuttavia limitate. Il MEF e le commissioni parlamentari sembrano intenzionate a mantenere la struttura originaria, per garantire sostenibilità e certezza del diritto, salvo alcune
possibili rifiniture tecniche su beneficiari e interessi lasciate all’ultima fase del confronto politico.
Leggi anche