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Rottamazione quinquies, le regole ufficiali definite in Manovra finanziaria

di Marianna Quatraro pubblicato il
Rottamazione quinquies regole ufficiali

Quali sono le nuove regole ufficiali di adesione e funzionamento della rottamazione quinquies 2026 per i contribuenti in debito con il Fisco

La quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, prevista dalla Manovra Finanziaria 2026, segna un importante intervento per la gestione e la regolarizzazione dei debiti fiscali e contributivi. Il provvedimento mira a fornire a cittadini, famiglie e imprese uno strumento per sanare le proprie posizioni debitorie, consentendo il pagamento del solo capitale, con l’eliminazione integrale di sanzioni e interessi di mora. Questa nuova configurazione, definita rottamazione quinquies, si distingue per l’ampliamento del periodo di riferimento e regole più stringenti rispetto alle precedenti sanatorie fiscali. 

Cos’è la Rottamazione Quinquies e i principi della nuova definizione agevolata

Il provvedimento del 2026 porta con sé una riformulazione della definizione agevolata delle cartelle affidate all’agente della riscossione, applicabile ai carichi generati dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023. Il meccanismo permette di regolarizzare i debiti pagando unicamente l’imposta dovuta e le spese di notifica o esecuzione. Sanzioni, aggio di riscossione e interessi di mora vengono azzerati, offrendo così una sostanziale riduzione dell’importo complessivo dovuto. 

Il presupposto per accedere alla procedura è l’esistenza di debiti inseriti a ruolo durante il periodo stabilito dalla normativa.  La rottamazione quinquies si rivolge esclusivamente alle posizioni oggetto di controlli dichiarativi o automatizzati, alle omissioni sui versamenti di tributi statali (come IRPEF e IVA), ai contributi previdenziali versati a INPS (ma non quelli da accertamento) e ad altre somme affidate all’agenzia di riscossione. 


Restano esclusi debiti derivanti da aiuti di Stato illegittimi, IVA all’importazione, dazi doganali, sanzioni penali o quelli di contribuenti che non hanno presentato dichiarazione per gli anni interessati. Un ulteriore elemento di selettività risiede nell’esclusione dei carichi già oggetto di piani di rottamazione quater regolarmente pagati fino al 30 settembre 2025; solo chi è decaduto dalle precedenti definizioni agevolate può rientrare.

Cartelle, debiti ammessi ed esclusi: chi può aderire alla nuova rottamazione

Il campo di applicazione della misura riguarda una platea ampia di soggetti: persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese, enti e società, purché titolari di ruoli affidati entro la fine del 2023. La condizione indispensabile è che i debiti siano emersi da dichiarazioni presentate e rientrino nella finestra temporale individuata. Ecco i debiti che possono essere inclusi:

  • Imposte erariali dichiarate e non versate (IRPEF, IRES, IVA, addizionali...)
  • Contributi previdenziali e assistenziali non derivanti da accertamenti
  • Cartelle pendenti, anche oggetto di rateizzazione ordinaria o con giudizi attivi, purché si rinunci al contenzioso
  • Debiti precedentemente rottamati, per chi è decaduto da vecchie sanatorie.
Sono invece esclusi:
  • Debiti derivanti da accertamenti tributari o previdenziali
  • Somme affidate fuori termine (carichi oltre il 31/12/2023)
  • Tributi locali e multe stradali, a meno di adesione autonoma da parte dell’ente
  • Debiti relativi ad aiuti di Stato non restituiti, dazi doganali, IVA all’importazione
  • Contribuenti già in regola con la precedente rottamazione quater.

Come e quando fare domanda: procedura, calendari e documenti necessari

La domanda di accesso deve essere trasmessa esclusivamente online entro la scadenza tassativa del 30 aprile 2026, utilizzando il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite SPID, CIE o CNS. All’interno dell’istanza occorre indicare:
  • Le cartelle esattoriali che si vogliono definire
  • La modalità di pagamento prescelta (unica soluzione o rateizzazione)
  • I riferimenti aggiornati per la ricezione delle comunicazioni
  • L’eventuale impegno a rinunciare ai contenziosi sugli importi rottamati.
Dopo la presentazione, l’ente esamina la domanda e, se accolta, invia entro il 30 giugno 2026 il nuovo piano di pagamento. La prima rata o il pagamento in unica soluzione vanno effettuati entro il 31 luglio 2026. 
Si sottolinea la rigidità delle scadenze: eventuali errori, omissioni o invii fuori termine impediscono l’accesso alla definizione agevolata per l’intera posizione. È auspicabile, prima dell’invio, effettuare una verifica puntuale del proprio cassetto fiscale, magari con il supporto di CAF o di un consulente.

Modalità di pagamento: unica soluzione, rateizzazione e interessi applicati

Il legislatore ha previsto due alternative per saldare i debiti inseriti nella procedura:

  • Unica soluzione: il saldo integrale del debito, versato entro il 31 luglio 2026, permette la regolarizzazione immediata della posizione senza ulteriori adempimenti.
  • Rateizzazione: possibilità di diluire l’importo fino a 54 rate bimestrali, pari a nove anni, con un importo minimo per singola rata di 100 euro.
Il tasso di interesse applicato sulle rate bimestrali successive alla prima è stabilito al 3% annuo.

Le scadenze successive alla prima sono fissate: 30 settembre e 30 novembre 2026, poi, dal 2027, il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno fino a maggio 2035 per le rate massime. 

La scelta della formula di pagamento deve essere valutata con molta attenzione, considerando la sostenibilità del piano rispetto alla situazione economica individuale o aziendale.

Paletti, decadenze e rischi: quando si perde il beneficio e cosa succede ai debiti residui

La nuova rottamazione impone regole più severe in caso di mancato rispetto degli impegni di pagamento. Si decade dal beneficio quando:

  • Non viene saldata la prima rata (o unica soluzione) entro il 31 luglio 2026
  • Si omettono due rate successive, anche non consecutive, durante l’intero piano
  • Non viene pagata l’ultima rata.
Nei casi menzionati, tutte le agevolazioni decadono e il debito residuo torna immediatamente esigibile, applicando le regole e le sanzioni ordinarie; gli importi già pagati vengono considerati solo come acconto. Ulteriore elemento restrittivo è l’assenza di ogni termine di tolleranza per il pagamento, a differenza di passate rottamazioni: i versamenti devono seguire le scadenze precise comunicate nel piano di adesione.


Chi aveva rateizzazioni ordinarie in corso e passa alla nuova definizione perde ogni diritto a dilazioni successive, obbligandosi, in caso di decadenza, a saldare i debiti residui in un’unica soluzione.