La Manovra Finanziaria 2026 ha introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata destinata ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo: la cosiddetta Rottamazione Quinquies. Si tratta di uno strumento pensato per facilitare la regolarizzazione della posizione fiscale, consentendo il pagamento delle somme dovute a condizioni più vantaggiose rispetto alle procedure ordinarie di riscossione.
Le principali novità di questa edizione riguardano sia l’ampliamento del periodo di riferimento (con cartelle affidate all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023), sia la semplificazione delle condizioni di accesso per chi è decaduto da precedenti misure simili. Inoltre, è stata prevista una riduzione del tasso di interesse applicato in caso di pagamento rateale, che passa al 3% annuo, oltre all’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora.
A chi è rivolta la Rottamazione Quinquies 2026: soggetti ammessi e debiti definibili
L’accesso alla nuova procedura agevolata riguarda un’ampia platea di destinatari. Sono ammessi:
- persone fisiche, società ed enti con debiti tributari e previdenziali
- contribuenti che hanno pendenze trasmesse all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
- coloro che sono decaduti da precedenti definizioni agevolate (tra cui la Rottamazione-quater) per carichi che rientrano nell’ambito della misura 2026
- soggetti che versano in situazioni di sovraindebitamento o crisi d’impresa, che possono aderire secondo le regole del piano omologato dal giudice.
La rottamazione quinquies riguarda anche i debiti risultanti (affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023) da:
- imposte nazionali come IRPEF, IRES, IRAP, IVA e relative addizionali
- imposte locali solo se il Comune o la Regione hanno deliberato la partecipazione alla misura
- contributi dovuti all’INPS già iscritti a ruolo (esclusi quelli oggetto di accertamento)
- somme derivanti da liquidazioni o controlli automatici
- importi delle sanzioni amministrative stradali limitatamente alle maggiorazioni (non alla sanzione principale).
Un vantaggio importante della misura è rappresentato dalla possibilità di estinguere i debiti
pagando solo il capitale residuo e le spese per la notifica e le procedure esecutive, senza il carico aggiuntivo di interessi di mora, sanzioni tributarie e aggio di riscossione.
Scadenze chiave: quando e come presentare la domanda e i pagamenti
Per beneficiare dell’agevolazione occorre prestare attenzione alle scadenze operative stabilite dalla normativa, illustrate nel dettaglio:
- Modalità di domanda: esclusivamente in via telematica, attraverso il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Entro il 20 gennaio 2026 dovranno essere pubblicate on-line le istruzioni dettagliate sulla procedura di richiesta.
- Scadenza per la presentazione: la domanda va inviata entro il 30 aprile 2026. Il contribuente può scegliere di estinguere solo una parte dei carichi oppure l’intero ammontare, indicando il numero delle rate desiderate.
- Comunicazione del piano di pagamento: l’Agente della riscossione comunica l’importo dovuto e il piano rateale entro il 30 giugno 2026.
Calendario dei pagamenti:
- Pagamento in unica soluzione: da effettuarsi entro il 31 luglio 2026.
- Rateizzazione: fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo:
- 1ª rata: 31 luglio 2026
- 2ª rata: 30 settembre 2026
- 3ª rata: 30 novembre 2026
- Scadenze successive: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno, dalla quarta alla cinquantunesima rata
- Ultime tre rate (52-54): 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio 2035.
Ogni versamento dovrà essere effettuato utilizzando le modalità indicate (domiciliazione bancaria, moduli da scaricare dal sito ADER o presso gli sportelli) ma bisognerà attendere
l'emanazione del relativo decreto attuativo per la conferma effettiva delle
date di scadenza indicate.
Modalità di pagamento, rateizzazione e interessi applicati
La definizione agevolata offre la possibilità di saldare i debiti sia in unica soluzione che in forma rateale. L’alternativa della rateizzazione è fra le più utilizzate, dato il numero elevato di contribuenti coinvolti e il lungo periodo di riferimento delle cartelle sanabili. Di seguito le opzioni previste dalla disciplina:
- Pagamento in un’unica soluzione: liquidazione integrale dell’importo entro il 31 luglio 2026
- Rateizzazione: fino a 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite su un arco massimo di 9 anni
Nel caso di versamento dilazionato, sulle somme ancora dovute dopo la prima rata si applicano
interessi annuali al 3% (ridotti rispetto alle precedenti procedure). Il calcolo degli interessi decorre dal 1° agosto 2026 ed è stato indicato dalla normativa di riferimento e confermato negli ultimi aggiornamenti regolamentari.
| Numero massimo di rate |
54 bimestrali |
| Prima rata |
31 luglio 2026 |
| Interessi applicati |
3% annuo dal 1° agosto 2026 |
| Importo minimo di ciascuna rata |
100 euro |
Il pagamento potrà essere effettuato tramite le diverse soluzioni operative rese disponibili dall’agente della riscossione, tra cui modelli F24, servizio telematico con addebito diretto o presso sportelli abilitati.
Casi di decadenza e perdita dei benefici: quando si perde la definizione agevolata
La normativa stabilisce stringenti condizioni per beneficiare della definizione agevolata. Il mancato rispetto delle scadenze o l’erroneità nei versamenti comportano la decadenza dal beneficio, come segue:
- Omesso versamento della rata unica: il mancato pagamento integrale entro il termine previsto (31 luglio 2026) determina la perdita di ogni agevolazione, con i versamenti eventualmente effettuati considerati semplici acconti.
- Rateizzazione: decadenza in caso di omesso o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata prevista dal piano.
A seguito della decadenza:
- il debito torna immediatamente esigibile per l’intero importo originario, esclusi gli importi già versati, che saranno considerati acconti
- vengono meno la sospensione delle procedure esecutive e il blocco degli interessi di mora
- non sarà possibile beneficiare ulteriormente di altre sanatorie sullo stesso carico per nuove rateizzazioni concesse dall’agente della riscossione
Risulta quindi
essenziale monitorare con attenzione ogni scadenza, per evitare la perdita dei vantaggi previsti dalla misura.
Esclusioni dalla Rottamazione Quinquies e differenze con la Rottamazione Quater
La sanatoria 2026 non si applica a tutte le tipologie di debito. Sono escluse le seguenti ipotesi:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dall’UE
- crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti
- sanzioni pecuniarie penali, multe e ammende imposte a seguito di processo penale
- tributi locali o regionali quando non affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
- carichi già compresi in piano di pagamento della Rottamazione-quater per cui, alla data del 30 settembre 2025, risultino versate tutte le rate scadute
Principali differenze rispetto alla precedente Rottamazione-quater:
- la nuova misura consente la definizione dei debiti affidati fino al 31 dicembre 2023 (la quater si fermava a giugno 2022)
- la dilazione può estendersi fino a 54 rate bimestrali (contro 18 trimestrali della quater)
- nuova possibilità di accesso anche per chi era decaduto da precedenti sanatorie
Le esclusioni sono tassative e non sono previste deroghe, come chiarito nelle relazioni ufficiali di accompagnamento alla Legge di Bilancio.
Effetti dell’adesione e sospensioni delle procedure esecutive
Dalla presentazione della domanda derivano immediati effetti di sospensione:
- blocco di tutte le procedure esecutive in corso, inclusi pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi (fatti salvi quelli già conclusi)
- sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
- regolarità DURC ai fini delle certificazioni richieste dalla legge
- sospensione dei pagamenti di dilazioni già in corso, con ripresa degli effetti solo in caso di decadenza dalla misura
I giudizi pendenti relativi ai debiti inclusi nella domanda sono sospesi davanti al giudice fino a quando il programma di regolarizzazione non viene completato; queste controversie si estinguono definitivamente dopo il saldo della prima o unica rata.
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