L’acquisto di un’abitazione rappresenta spesso uno degli impegni economici e personali più significativi nella vita di una persona. Una delle tappe più rilevanti di questa procedura è il momento in cui si sottoscrive il cosiddetto compromesso, tecnicamente definito come contratto preliminare di compravendita. Nonostante si tratti di un passaggio ben noto agli operatori del settore e ai professionisti del diritto immobiliare, sono ancora molti i dubbi che accompagnano questa fase, soprattutto tra chi si trova a comprare casa per la prima volta.
La questione centrale è se la sottoscrizione di un compromesso comporti sempre e comunque l’obbligo di procedere fino alla stipula del rogito notarile oppure se esistano margini di flessibilità.
Cos’è il compromesso per l’acquisto di una casa: definizione e valore legale
Il compromesso per l’acquisto di una casa, noto anche come contratto preliminare di compravendita, è un accordo scritto con cui venditore e acquirente si impegnano a stipulare in futuro il contratto definitivo di trasferimento della proprietà immobiliare. Non trasferisce il bene, ma obbliga reciprocamente le parti a stipulare il rogito a condizioni e termini precisi concordati.
L’efficacia del compromesso non va sottovalutata, perchè implica:
- Obbligo giuridico a concludere la compravendita: chi firma si vincola, salvo specifiche clausole.
- Garanzia delle condizioni pattuite: il prezzo, la descrizione dell’immobile e altri elementi devono essere dettagliati.
- Garanzie accessorie: caparra confirmatoria, eventuali penali o condizioni sospensive (come il buon esito del mutuo).
Il compromesso è quindi un vero e proprio contratto, con effetti immediati sulle parti: da questo momento,
nessuna delle due può liberamente sottrarsi agli impegni assunti senza subire conseguenze, sia economiche (caparra, penali) che eventualmente giuridiche. Solo con il rogito, atto pubblico davanti al notaio, avviene però il trasferimento effettivo della casa.
Quando si firma il compromesso e cosa deve contenere
La fase della firma del compromesso avviene di solito dopo la proposta d’acquisto e la sua accettazione, quando tutte le verifiche principali sull’immobile sono state eseguite e le parti hanno definito gli accordi. Questo passaggio segue una verifica della conformità urbanistica, catastale e della presenza di eventuali vincoli (come ipoteche o servitù).
Affinché sia valido e offra la dovuta tutela, il compromesso per l’acquisto di una casa deve rappresentare un documento dettagliato e preciso:
- Dati anagrafici del venditore e dell’acquirente
- Descrizione puntuale dell’immobile: indirizzo, dati catastali, pertinenze e stato dell’immobile
- Prezzo concordato e modalità di pagamento
- Caparra confirmatoria e/o eventuali acconti, con indicazione chiara della loro natura
- Termine per la stipula del rogito e data limite entro cui concludere la vendita
- Eventuali condizioni sospensive (ad esempio, rilascio del mutuo o permessi edilizi) o risolutive
- Clausole accessorie: obbligo di regolarità urbanistica, penali per inadempimento, allegati tecnici e visure catastali
In alcuni casi, il compromesso viene firmato anche alla presenza di un notaio, soprattutto se si intende procedere alla trascrizione dello stesso nei Registri Immobiliari per ulteriori tutele.
Quanto costa il compromesso e chi deve pagare spese e tasse
I costi variano a seconda della forma adottata e delle specifiche esigenze delle parti. Quando si ricorre ad una semplice scrittura privata, spesso predisposta dall’agenzia immobiliare, le spese principali riguardano la registrazione obbligatoria presso l’Agenzia delle Entrate. Attualmente, l’operazione comporta:
- Imposta di registro fissa (al momento €200)
- Bolli da €16 ogni quattro pagine
- Se sono versate somme (come caparre o acconti): si aggiunge lo 0,50% sulla caparra e il 3% su eventuali acconti prezzo
Quando invece si rende necessaria la
trascrizione notarile, generalmente richiesta per una maggiore sicurezza, vanno considerati
onorari notarili e costi di trascrizione, in media tra 500 e 2.000 euro a seconda della complessità e degli accordi fra le parti.
In base alla prassi consolidata, l’onere economico della registrazione e della redazione del compromesso è normalmente in capo all’acquirente, ma nulla vieta che le parti concordino altrimenti. Anche per le imposte, è l’acquirente che anticipa i versamenti.
Il compromesso vincola davvero all’acquisto definitivo?
Il compromesso è legalmente vincolante per entrambi i soggetti. Da questo momento il venditore è tenuto a trasferire la casa e l’acquirente a comprarla alle condizioni pattuite. Tuttavia, il contratto preliminare non comporta ancora il passaggio di proprietà ma sancisce un impegno irrevocabile a stipulare il rogito.
È utile ricordare che:
- Se una delle parti si sottrae all’impegno senza un motivo giustificato, la controparte può ottenere in tribunale l’esecuzione forzata del contratto o la risoluzione con risarcimento dei danni.
- Il compromesso può contenere clausole sospensive, ad esempio l’ottenimento del mutuo per l’acquirente, che, se non adempiute, permettono di sciogliere l’accordo senza penali.
- La caparra confirmatoria rappresenta sia uno stimolo al rispetto degli obblighi sia una tutela contro il recesso ingiustificato.
Firmare il preliminare non rende proprietari della casa, ma implica il dovere giuridico di rogitare per la stipula definitiva. Solo motivazioni previste dal contratto o cause di forza maggiore possono impedire l’obbligo senza conseguenze.
Ripensamenti e recesso: cosa succede se non si procede con il rogito
Sono molte le situazioni che possono portare una delle parti a non volere (o potere) stipulare il rogito nei termini previsti dal compromesso o a fare un passo indietro sull'acquisto della casa dopo il compromesso. La legge disciplina attentamente questi casi:
- Se l’acquirente si tira indietro senza giustificato motivo, perde la caparra confirmatoria e può essere chiamato a risarcire ulteriori danni.
- Se il venditore non rispetta gli impegni, deve restituire il doppio della caparra ricevuta e, in determinati casi, rispondere di danni ulteriori subiti dall’acquirente.
- È possibile che il contratto preveda anche specifiche penalità a carico della parte inadempiente, come penali giornaliere in caso di ritardo.
Le parti possono concordare in anticipo modalità e casi di recesso, ma la libertà di uscire dall’accordo senza conseguenze è limitata. Esistono però
cause legittime di recesso, spesso legate all’esito negativo del mutuo quando vi sia una condizione sospensiva, ovvero al mancato rispetto di obblighi fondamentali (come la regolarità urbanistica o la presenza di ipoteche nascoste).
In tutti i casi, il recesso ingiustificato dal compromesso comporta effetti economici e legali rilevanti che solo un accordo scritto, chiaro e ben articolato può regolamentare con precisione.
Conseguenze e rischi per acquirente e venditore in caso di inadempimento
In caso di inadempimento al compromesso, le conseguenze possono essere anche di notevole impatto:
- Perdita o restituzione doppia della caparra confirmatoria, secondo che sia inadempiente l’acquirente o il venditore
- La parte adempiente può richiedere al giudice la risoluzione del contratto e il risarcimento completo dei danni patrimoniali subiti
- In alternativa, è data la facoltà di domandare l’esecuzione in forma specifica – ovvero ottenere una sentenza che obbliga la stipula del rogito e il passaggio effettivo di proprietà
- Costi legali e tempi giudiziari che possono aumentare in caso di contenzioso
- Rischio per l’acquirente di perdere le somme già anticipate (caparra o acconti) se non c’è adeguata specificazione nel contratto
- Potenziali controversie sulla regolarità dell’immobile, soprattutto in assenza di perizie o documentazione completa allegata al preliminare
Leggi anche