Come devono essere organizzate le ferie per i dipendenti nel corso dell'anno e chi ha l'obbligo di fruirne entro il 30 giugno di ogni anno in base a quanto previsto dalla normativa vigente
Il diritto alle ferie annuali retribuite è sancito dall'articolo 36 della Costituzione italiana che riconosce ai lavoratori un periodo irrinunciabile per il recupero psico-fisico. Nel panorama normativo, la scadenza del 30 giugno acquisisce rilevanza per la gestione delle ferie maturate e non fruite nei due anni precedenti: entro questo termine il datore di lavoro deve verificare e documentare che i dipendenti abbiano beneficiato delle ferie spettanti.
La regolamentazione delle ferie si basa su articoli specifici del Codice Civile (art. 2109) e sul Decreto Legislativo 66/2003, integrati dalle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).
La normativa definisce una durata minima pari a quattro settimane annuali di ferie retribuite, di cui due settimane da godere nell’anno di maturazione e altre due da utilizzare, anche frazionate, entro i 18 mesi successivi alla maturazione. I CCNL possono introdurre condizioni più favorevoli, sia in termini di durata sia nelle modalità di fruizione.
Il conteggio delle ferie avviene in relazione all’attività svolta nell’arco dell’anno solare: la base minima è di 28 giorni di calendario per rapporto a tempo pieno, equivalenti a quattro settimane. In caso di rapporto part-time o contratti iniziati a metà anno, il quantitativo di giorni spettanti si calcola proporzionalmente ai mesi lavorati.
Permessi retribuiti, congedi parentali e periodi di CIG a orario ridotto concorrono alla maturazione delle ferie, mentre aspettativa non retribuita o permessi non giustificati determinano una riduzione proporzionale. Alcuni CCNL possono prevedere giorni aggiuntivi legati all’anzianità o all’inquadramento.
Alla figura del datore di lavoro è attribuito il potere organizzativo di definire il periodo di ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e delle richieste dei lavoratori. Il datore deve comunicare le date con congruo anticipo e favorire un accordo con i dipendenti.
Spetta pertanto all’azienda assicurarsi che tutte le ferie maturate vengano effettivamente utilizzate nei limiti previsti dalla normativa o dal contratto collettivo, monitorando costantemente le posizioni individuali.
La mancata concessione delle ferie nei tempi imposti comporta sanzioni amministrative per il datore di lavoro, che variano a seconda della gravità e del numero di dipendenti coinvolti, aumentando progressivamente:
Fascia di violazione | Importo sanzione (€) |
Fino a 5 lavoratori - per un anno | Da 120 a 720 |
Oltre 5 lavoratori o almeno due anni | Da 480 a 1.800 |
Oltre 10 lavoratori o almeno quattro anni | Da 960 a 5.400 |
Oltre alle multe, il datore deve versare all’INPS i contributi sulle ferie non godute, entro il 20 agosto dell’anno successivo, con possibilità di recupero nei mesi successivi se le ferie vengono effettivamente fruite. Se più del 20% dei lavoratori è coinvolto nella violazione, può avvenire la sospensione trimestrale del DURC e in casi gravi possono seguire azioni legali da parte dei dipendenti.
La liquidazione delle ferie non godute non è tendenzialmente ammessa secondo le normative italiane, sempre a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Solo eccezionalmente, è riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di contratti a termine inferiori all’anno o per le ferie eccedenti le quattro settimane, con le specifiche del contratto collettivo. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre stabilito recenti aperture per i lavoratori della Pubblica Amministrazione, a cui l’indennità spetta salvo sia provato che il datore abbia effettivamente garantito la fruizione completa delle ferie.