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Ferie lavoro, chi deve farle entro il 30 giugno di ogni anno e cosa succede se non si godono

di Marianna Quatraro pubblicato il
ferie lavoro entro 30 giugno

Come devono essere organizzate le ferie per i dipendenti nel corso dell'anno e chi ha l'obbligo di fruirne entro il 30 giugno di ogni anno in base a quanto previsto dalla normativa vigente

Il diritto alle ferie annuali retribuite è sancito dall'articolo 36 della Costituzione italiana che riconosce ai lavoratori un periodo irrinunciabile per il recupero psico-fisico. Nel panorama normativo, la scadenza del 30 giugno acquisisce rilevanza per la gestione delle ferie maturate e non fruite nei due anni precedenti: entro questo termine il datore di lavoro deve verificare e documentare che i dipendenti abbiano beneficiato delle ferie spettanti. 

Normativa di riferimento: cosa prevedono la legge e i CCNL sulle ferie

La regolamentazione delle ferie si basa su articoli specifici del Codice Civile (art. 2109) e sul Decreto Legislativo 66/2003, integrati dalle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

La normativa definisce una durata minima pari a quattro settimane annuali di ferie retribuite, di cui due settimane da godere nell’anno di maturazione e altre due da utilizzare, anche frazionate, entro i 18 mesi successivi alla maturazione. I CCNL possono introdurre condizioni più favorevoli, sia in termini di durata sia nelle modalità di fruizione. 

Calcolo e maturazione delle ferie: quanti giorni spettano, come si conteggiano

Il conteggio delle ferie avviene in relazione all’attività svolta nell’arco dell’anno solare: la base minima è di 28 giorni di calendario per rapporto a tempo pieno, equivalenti a quattro settimane. In caso di rapporto part-time o contratti iniziati a metà anno, il quantitativo di giorni spettanti si calcola proporzionalmente ai mesi lavorati.

Permessi retribuiti, congedi parentali e periodi di CIG a orario ridotto concorrono alla maturazione delle ferie, mentre aspettativa non retribuita o permessi non giustificati determinano una riduzione proporzionale. Alcuni CCNL possono prevedere giorni aggiuntivi legati all’anzianità o all’inquadramento.

  • 4 settimane di ferie minime per legge
  • Calcolo proporzionale per i mesi effettivi lavorati
  • Eccezioni per periodi non lavorati continuativi sopra i 15 giorni
  • Valutazione di permessi per l'assistenza a familiari disabili nella maturazione delle ferie

Scadenze per la fruizione delle ferie: obblighi annuali e il termine del 30 giugno

La normativa impone al datore di lavoro di garantire che tutte le trenta giornate (o il periodo previsto dal CCNL applicato) siano programmate e godute secondo tempistiche precise. Per il periodo di ferie maturato, occorre:
  • Consentire la fruizione di almeno due settimane durante l'anno di maturazione
  • Le rimanenti due settimane devono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi (ossia entro il 30 giugno del secondo anno successivo)
La scadenza del 30 giugno è quindi la soglia importante per la verifica delle ferie residue, oltre la quale scatta l’obbligo contributivo e vengono potenzialmente applicate sanzioni amministrative. In caso di sospensioni per malattia o congedi, il godimento delle ferie può essere posticipato senza perdere il diritto.

Responsabilità del datore di lavoro: programmazione e gestione corretta delle ferie

Alla figura del datore di lavoro è attribuito il potere organizzativo di definire il periodo di ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e delle richieste dei lavoratori. Il datore deve comunicare le date con congruo anticipo e favorire un accordo con i dipendenti.

Spetta pertanto all’azienda assicurarsi che tutte le ferie maturate vengano effettivamente utilizzate nei limiti previsti dalla normativa o dal contratto collettivo, monitorando costantemente le posizioni individuali.

  • Stesura di un piano ferie annuale
  • Coinvolgimento della rappresentanza sindacale in caso di ferie collettive
  • Comunicazione preventiva ai dipendenti in caso di ferie forzate
  • Verifica periodica del residuo ferie tramite cedolini e comunicazioni periodiche

Ferie non godute: conseguenze per lavoratore e datore di lavoro

L’accumulo di ferie non godute può generare obblighi contributivi, sanzioni e talvolta contenziosi. Per il lavoratore, la mancata fruizione può comportare una perdita di opportunità di riposo e in rarissimi casi, il diritto a un risarcimento danni se la mancata fruizione ha danneggiato la salute. Per il datore di lavoro, il monte ferie non smaltito comporta l’obbligo di versamenti aggiuntivi ai fini previdenziali e il rischio di ricevere multe, come stabilito dall’ordinanza n. 24977/2022 della Cassazione. 

Sanzioni e obblighi contributivi sulle ferie non fruite entro i termini

La mancata concessione delle ferie nei tempi imposti comporta sanzioni amministrative per il datore di lavoro, che variano a seconda della gravità e del numero di dipendenti coinvolti, aumentando progressivamente:

Fascia di violazione Importo sanzione (€)
Fino a 5 lavoratori - per un anno Da 120 a 720
Oltre 5 lavoratori o almeno due anni Da 480 a 1.800
Oltre 10 lavoratori o almeno quattro anni Da 960 a 5.400

Oltre alle multe, il datore deve versare all’INPS i contributi sulle ferie non godute, entro il 20 agosto dell’anno successivo, con possibilità di recupero nei mesi successivi se le ferie vengono effettivamente fruite. Se più del 20% dei lavoratori è coinvolto nella violazione, può avvenire la sospensione trimestrale del DURC e in casi gravi possono seguire azioni legali da parte dei dipendenti.

Monetizzazione delle ferie: quando è possibile ricevere l’indennità sostitutiva

La liquidazione delle ferie non godute non è tendenzialmente ammessa secondo le normative italiane, sempre a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Solo eccezionalmente, è riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di contratti a termine inferiori all’anno o per le ferie eccedenti le quattro settimane, con le specifiche del contratto collettivo. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre stabilito recenti aperture per i lavoratori della Pubblica Amministrazione, a cui l’indennità spetta salvo sia provato che il datore abbia effettivamente garantito la fruizione completa delle ferie.

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