Il pubblico impiego prevede un regime di incompatibilità più severo rispetto a quello valido per il settore privato, per quanto riguarda i secondi lavori che un dipendente pubblico può fare imponendo specifici vincoli e obblighi che mirano a preservare l’imparzialità, la produttività e l’autorità dell’amministrazione pubblica.
Quadro normativo: riferimenti di legge e principi generali sulle attività incompatibili
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sulle attività non compatibili per i dipendenti pubblici che vogliono fare un secondo lavoro:
- E' vietato al personale pubblico svolgere incarichi retribuiti non autorizzati dall’amministrazione;
- L’autorizzazione è subordinata alla verifica dell’assenza di conflitto di interessi o impatti negativi sulla produttività;
- L’incompatibilità si estende a tutti i contratti di lavoro subordinato ed alle attività in concorrenza o in posizione conflittuale con la pubblica funzione.
Lavori e incarichi espressamente vietati: casi pratici e motivazioni
Le attività considerate non compatibili riguardano soprattutto:
- L’avvio o la gestione di attività commerciali o industriali proprie o in società;
- L’assunzione di cariche amministrative in aziende a scopo di lucro;
- Il lavoro subordinato presso soggetti privati senza autorizzazione specifica;
- La partecipazione, in qualità di socio, a società di persone salvo limitazioni o in ruoli amministrativi rilevanti.
Le motivazioni alla base di tali divieti risiedono nell’esigenza di evitare conflitti di interesse, garantire l’imparzialità, prevenire fenomeni di
assenteismo e assicurare che il dipendente dedichi al servizio pubblico l’impegno richiesto.
Si può riassumere in questo modo:
Attività incompatibili |
Motivazione |
Gestione imprese commerciali |
Rischio di conflitto con l’interesse pubblico |
Cariche amministrative societarie |
Influenza sull’operato della PA |
Lavori subordinati privati |
Perdita di imparzialità e dedizione |
Eccezioni e attività consentite con e senza autorizzazione
Il sistema normativo prevede deroghe specifiche che consentono la realizzazione di altre attività lavorative in assenza, comunque, sempre, di violazione dei principi di imparzialità o conflitto di interesse. Le eccezioni più rilevanti includono:
- Collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie;
- Partecipazione a convegni, seminari e attività di formazione extra-lavorativa;
- Incarichi presso sindacati, esclusi compiti incompatibili;
- Prestazioni che comportano solo rimborsi spese documentati;
- Utilizzazione economica di opere dell’ingegno o invenzioni industriali (ad es. brevetti).
Per la maggior parte delle attività retribuite è richiesta invece un’apposita
autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza e condizionata a verifica dell’assenza di danno per la produttività o imparzialità.
Libera professione con partita IVA e prestazioni occasionali
La possibilità per i dipendenti pubblici di esercitare autonoma professione è limitata e soggetta a regole particolari: solo i dipendenti con contratto part-time pari o inferiore al 50% dell’orario pieno possono ottenere l’autorizzazione all’apertura di partita IVA e all’esercizio continuativo di attività professionale. Rimane esclusa, in linea generale, la compatibilità delle prestazioni occasionali per il personale a tempo pieno.
Alcune categorie godono di ulteriori deroghe (ad esempio, professioni intellettuali riconosciute, se non in conflitto con il pubblico impiego).
Disciplina specifica per categorie particolari: militari e forze di polizia
Chi è impiegato nelle Forze Armate e nei Corpi di Polizia per fare un secondo lavoro deve sempre:
- Richiedere sempre un’autorizzazione preventiva per qualsiasi secondo lavoro retribuito, anche se occasionale;
- Assicurare la compatibilità con la dignità del grado, lo svolgimento fuori dall’orario di servizio e l’assimilabilità alle attività consentite;
- Limitare l’attività secondaria entro i 30 giorni e i 5.000 euro annui per quanto riguarda attività occasionali.
Alcune prestazioni (ad esempio, partecipazione a seminari, attività didattiche o valorizzazione di opere dell’ingegno) possono essere svolte senza autorizzazione, ma è generalmente richiesta almeno una comunicazione al dirigente.
Sanzioni e conseguenze per chi svolge attività incompatibili
L’inosservanza delle regole in materia di statali lavori secondari non compatibili comporta sanzioni severe:
- Diffida: primo atto formale che intima al dipendente di cessare l’attività incompatibile;
- Licenziamento per giusta causa: in caso di protrazione illecita oltre i termini della diffida;
- Sanzioni disciplinari: multinature, comprendenti sospensione e multe;
- Restituzione delle somme percepite: soprattutto nel caso del personale militare o delle forze dell’ordine.
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