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Se sono un dipendente statale, quali sono i secondi lavori e attività in proprio incompatibili che non posso fare

di Marianna Quatraro pubblicato il
statali, secondo lavoro

Un dipendente pubblico che decida di intraprendere un secondo lavoro da dipendente privato o come autonomo in partita iva o di creare una vera e propria attività, è soggetto ad una serie di obblighi per legge da rispettare. E diversi sono i casi, dove al lavoratore della PA gli è vietata una seconda occupazione.

Il pubblico impiego prevede un regime di incompatibilità più severo rispetto a quello valido per il settore privato, per quanto riguarda i secondi lavori che un dipendente pubblico può fare imponendo specifici vincoli e obblighi che mirano a preservare l’imparzialità, la produttività e l’autorità dell’amministrazione pubblica.

Quadro normativo: riferimenti di legge e principi generali sulle attività incompatibili

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sulle attività non compatibili per i dipendenti pubblici che vogliono fare un secondo lavoro:

  • E' vietato al personale pubblico svolgere incarichi retribuiti non autorizzati dall’amministrazione;
  • L’autorizzazione è subordinata alla verifica dell’assenza di conflitto di interessi o impatti negativi sulla produttività;
  • L’incompatibilità si estende a tutti i contratti di lavoro subordinato ed alle attività in concorrenza o in posizione conflittuale con la pubblica funzione.

Lavori e incarichi espressamente vietati: casi pratici e motivazioni

Le attività considerate non compatibili riguardano soprattutto:
  • L’avvio o la gestione di attività commerciali o industriali proprie o in società;
  • L’assunzione di cariche amministrative in aziende a scopo di lucro;
  • Il lavoro subordinato presso soggetti privati senza autorizzazione specifica;
  • La partecipazione, in qualità di socio, a società di persone salvo limitazioni o in ruoli amministrativi rilevanti.
Le motivazioni alla base di tali divieti risiedono nell’esigenza di evitare conflitti di interesse, garantire l’imparzialità, prevenire fenomeni di assenteismo e assicurare che il dipendente dedichi al servizio pubblico l’impegno richiesto.

Si può riassumere in questo modo:

Attività incompatibili Motivazione
Gestione imprese commerciali Rischio di conflitto con l’interesse pubblico
Cariche amministrative societarie Influenza sull’operato della PA
Lavori subordinati privati Perdita di imparzialità e dedizione

Eccezioni e attività consentite con e senza autorizzazione

Il sistema normativo prevede deroghe specifiche che consentono la realizzazione di altre attività lavorative in assenza, comunque, sempre, di violazione dei principi di imparzialità o conflitto di interesse. Le eccezioni più rilevanti includono:

  • Collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie;
  • Partecipazione a convegni, seminari e attività di formazione extra-lavorativa;
  • Incarichi presso sindacati, esclusi compiti incompatibili;
  • Prestazioni che comportano solo rimborsi spese documentati;
  • Utilizzazione economica di opere dell’ingegno o invenzioni industriali (ad es. brevetti).
Per la maggior parte delle attività retribuite è richiesta invece un’apposita autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza e condizionata a verifica dell’assenza di danno per la produttività o imparzialità.

Libera professione con partita IVA e prestazioni occasionali

La possibilità per i dipendenti pubblici di esercitare autonoma professione è limitata e soggetta a regole particolari: solo i dipendenti con contratto part-time pari o inferiore al 50% dell’orario pieno possono ottenere l’autorizzazione all’apertura di partita IVA e all’esercizio continuativo di attività professionale. Rimane esclusa, in linea generale, la compatibilità delle prestazioni occasionali per il personale a tempo pieno.

Alcune categorie godono di ulteriori deroghe (ad esempio, professioni intellettuali riconosciute, se non in conflitto con il pubblico impiego).

Disciplina specifica per categorie particolari: militari e forze di polizia

Chi è impiegato nelle Forze Armate e nei Corpi di Polizia per fare un secondo lavoro deve sempre:

  • Richiedere sempre un’autorizzazione preventiva per qualsiasi secondo lavoro retribuito, anche se occasionale;
  • Assicurare la compatibilità con la dignità del grado, lo svolgimento fuori dall’orario di servizio e l’assimilabilità alle attività consentite;
  • Limitare l’attività secondaria entro i 30 giorni e i 5.000 euro annui per quanto riguarda attività occasionali.
Alcune prestazioni (ad esempio, partecipazione a seminari, attività didattiche o valorizzazione di opere dell’ingegno) possono essere svolte senza autorizzazione, ma è generalmente richiesta almeno una comunicazione al dirigente.

Sanzioni e conseguenze per chi svolge attività incompatibili

L’inosservanza delle regole in materia di statali lavori secondari non compatibili comporta sanzioni severe:

  • Diffida: primo atto formale che intima al dipendente di cessare l’attività incompatibile;
  • Licenziamento per giusta causa: in caso di protrazione illecita oltre i termini della diffida;
  • Sanzioni disciplinari: multinature, comprendenti sospensione e multe;
  • Restituzione delle somme percepite: soprattutto nel caso del personale militare o delle forze dell’ordine.
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