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Sfruttava i Bitcoin per evitare le tasse e ricevere il reddito di cittadinanza

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di Marcello Tansini pubblicato il

Tra criptovalute, frodi fiscali e reddito di cittadinanza: la storia di chi ha sfruttato i Bitcoin per evadere il fisco e ottenere sussidi, mentre l'Italia rafforza controlli e normative sul settore.

Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce un sistema di frode complesso, incentrato sull'utilizzo di criptovalute e sullo sfruttamento indebito del reddito di cittadinanza. Protagonista della vicenda è un individuo di San Severo, nel foggiano, capace di passare inosservato come beneficiario di sussidi pubblici, mentre parallelamente gestiva operazioni di trading avanzato su Bitcoin e altre cripto-attività online. La portata di questo caso - unico nel suo genere nel panorama europeo - mette in risalto le deboli maglie di controllo tra il monitoraggio dei patrimoni digitali e i sistemi di welfare tradizionali.

Le indagini, coordinate dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e dalla Guardia di Finanza di Foggia, hanno condotto al sequestro preventivo di oltre 650mila euro, frutto di un'attività che ha saputo coniugare ingegno tecnologico e profonda conoscenza delle pieghe normative legate alle monete digitali. Il soggetto, formalmente privo di mezzi, avrebbe occultato al fisco più di un milione di euro di plusvalenze derivanti dalla compravendita di criptovalute, ragion per cui l'operazione ha assunto una straordinaria risonanza anche tra gli esperti di fiscalità e sicurezza digitale.

Trading di bitcoin, Satoshi e manipolazione delle immagini

L'architettura della frode smantellata in provincia di Foggia ha mostrato livelli di originalità e sofisticazione rari. All'origine, il protagonista risultava, agli occhi delle amministrazioni, privo di redditi ufficiali e bisognoso di sostegno: percepiva regolarmente il reddito di cittadinanza. Dietro questa facciata, però, si celava un esperto di trading di cripto-attività, capace di realizzare plusvalenze milionarie restando nell'ombra dei controlli fiscali.

Il meccanismo aveva come centro nevralgico la frazione più piccola di Bitcoin, nota come Satoshi: quest'ultima veniva utilizzata attraverso un procedimento simile alla tokenizzazione di asset digitali. Il soggetto indagato marchiava ciascun Satoshi con immagini o video, sfruttando un processo che - per analogia - ricorda l'apporre una firma di valore su una moneta comune. In questo modo, le frazioni di Bitcoin così personalizzate venivano rivendute a prezzi maggiorati, spesso suscitando il desiderio di collezionisti digitali o speculatori attratti dalla rarità e dall'apparente unicità dell'oggetto virtuale.

La chiave di successo dell'attività illecita si annidava nella difficoltà di tracciare efficacemente le transazioni digitali:

  • Ogni frazione di Bitcoin (Satoshi) veniva associata a un'immagine modificata o a una sequenza video;
  • Il valore di queste frazioni aumentava proporzionalmente alla notorietà del contenuto digitale o del marchio associato;
  • Le transazioni avvenivano su marketplace specializzati in arte digitale, NFT, o su canali P2P, rendendo i passaggi poco trasparenti;
  • Il profitto realizzato veniva mantenuto sotto forma di asset cripto oppure spostato su piattaforme off-shore.
A tutto ciò si affiancava una attenta gestione della presenza fiscale: l'omissione delle operazioni nelle dichiarazioni dei redditi (Quadro RW e RT), l'assenza di informazioni sulle giacenze estere e la non tracciabilità diretta delle plusvalenze hanno permesso al soggetto di eludere l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate e beneficiare illecitamente del sostegno pubblico senza destare sospetti per anni.

Regole fiscali italiane sulle criptovalute dal 2023 al 2026

Dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, il quadro normativo italiano sulle cripto-attività è divenuto più rigoroso e articolato, abbandonando la vecchia assimilazione alle valute estere per adottare una disciplina specifica. Dal 2023, ogni operazione fiscalmente rilevante sulle criptovalute - cioè ogni cessione in euro, acquisto di beni o servizi tramite cripto, conversione in valuta o permuta tra token di diversa natura - va monitorata e opportunamente dichiarata, sia ai fini della tassazione che dell'imposta di bollo.

I requisiti cambiano in base all'anno di realizzazione della plusvalenza:

  • Fino al 2024: tassazione al 26% solo sulla parte eccedente la franchigia di 2.000 euro di guadagni annui.
  • Per il 2025: franchigia abolita, tassazione al 26% su tutte le plusvalenze.
  • Dal 2026: incremento dell'imposta sostitutiva al 33% su ogni guadagno da cessione di cripto-attività.
La gestione dei redditi da cripto-attività segue una doppia tracciabilità obbligatoria:
  • Quadro RW: monitoraggio delle cripto-attività detenute, anche in assenza di guadagni, sia in Italia che su wallet esteri o non custodiali.
  • Quadro RT: dichiarazione e calcolo delle plusvalenze (eventuali minusvalenze sono compensabili solo se superiori a 2.000 euro, da riportare nei quattro anni successivi).
L'omessa compilazione o la dichiarazione infedele espongono a sanzioni pesanti: dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato (Quadro RW), a cui si aggiungono, in caso di evasione dolosa, responsabilità di natura penale per frode fiscale. Va inoltre evidenziato che l'ultima riforma ha incluso le criptovalute nel patrimonio ISEE: anche chi usufruisce di prestazioni assistenziali può rischiare l'automatica esclusione se occultasse cripto-attività non dichiarate.

Le strategie illecite per eludere la tassazione sui crypto asset

Se da un lato le autorità fiscali hanno ampliato i loro strumenti, dall'altro si sono evoluti anche i metodi per aggirare il fisco nel mondo delle criptovalute. Il caso foggiano dimostra come la creatività tecnica sia spesso rivolta a eludere la tassazione, sfruttando le peculiarità delle tecnologie blockchain e la globalità degli exchange:

  • Segmentazione dei portafogli digitali e utilizzo di wallet non custodial: la gestione di chiavi private individuali su dispositivi offline rende difficile per le autorità rintracciare la titolarità effettiva degli asset.
  • Transazioni su piattaforme decentralizzate (DEX): queste non richiedono procedure KYC (Know Your Customer), favorendo l'anonimato e il frazionamento delle operazioni.
  • Conversione e spostamento costante delle criptovalute: attraverso permute tra token differenti e trasferimenti tra wallet in varie giurisdizioni estere.
  • Tokenizzazione di asset fisici o digitali (NFT, Satoshi marchiati): la difficoltà di attribuire un valore univoco e oggettivo complica il monitoraggio di guadagni e perdite.
A tutto questo si sommano pratiche di cash-out creative: i profitti da cripto vengono talvolta convertiti in stablecoin, utilizzati per acquisti P2P, o trasferiti su circuiti finanziari di Paesi a bassa cooperazione fiscale (Emirati, Malta, America Latina). L'apertura di nuovi hub crypto-friendly in Europa e Medio Oriente complica ulteriormente gli sforzi di coordinamento.

Bitcoin e criptovalute: cosa cambia con le nuove normative

L'evoluzione normativa italiana, recependo anche le direttive europee, ha portato a un giro di vite sui controlli in materia di bitcoin e criptovalute. Dal 2025, gli exchange che intendono operare in Italia devono rispettare non solo l'inscrizione al registro OAM, ma ottenere un'autorizzazione come CASP secondo il regolamento MiCA, sottoponendosi così a un regime di vigilanza attivo e uniforme a livello UE.

Le novità per chi detiene o investe in asset digitali:

  • Aliquota fiscale al 33% dal 2026 (salvo eccezioni per stablecoin euro MiCA compliant, tassate al 26%).
  • Obbligo esteso di monitoraggio fiscale (Quadro RW) anche senza realizzazione di plusvalenze, per ogni wallet non custodial o exchange estero.
  • Inclusione delle cripto-attività nell'ISEE: le criptovalute ora incidono anche sul diritto alle prestazioni sociali.
  • Sanzioni più rapide e severe per omissioni, autocertificazioni mendaci o occultamento di attività.
  • Registri trasparenti dei service provider, con sistemi di segnalazione efficaci e cooperative tra autorità nazionali e organi UE (MEF, CONSOB, ESMA).
Il regime amministrato, già previsto dal decreto legislativo 461/97, resta una nicchia poco utilizzabile per chi opera attraverso piattaforme non italiane. Per la maggioranza degli investitori, resta indispensabile documentare ogni transazione, conservare estratti e screenshot, e ricorrere a software di tracking fiscale per evitare contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria.

I controlli, basati su analisi algoritmiche e big data, sono sempre più capaci di incrociare le informazioni tra movimenti bancari, anagrafe tributaria e blockchain explorer. La normativa UE (MiCA) rafforza il presidio su KYC, antiriciclaggio e tracciabilità, limitando drasticamente gli spazi per condotte elusive.




Marcello Tansini

Nato a Milano nel 1979, laureato alla Bocconi dopo il liceo classico ai Salesiani di Milano. Uno dei pionieri dell'Internet italiano, uno dei fondatori tra l'altro del celebre sito degli anni 90-2000 webmasterpoint.org, si occupa di organizzare tutta la parte editoriale di Businessonline, ma scrive anche lui stesso sia sulle tematiche legate ai suoi studi che alle sue passioni. In modo particolar...