l quadro normativo delle agevolazioni per la riqualificazione edilizia in Italia ha subito, negli ultimi anni, profonde trasformazioni. Il Superbonus al 110%, introdotto per favorire ricostruzione, miglioramento energetico e messa in sicurezza degli edifici, si conferma anche per il 2026 in alcune specifiche aree, grazie alle nuove disposizioni emanate con il Decreto Omnibus.
Superbonus 110% nel 2026: normativa aggiornata e conferme dal Decreto Omnibus
Il Decreto Omnibus (DL n. 95/2025, convertito nella Legge n. 118/2025) conferma il Superbonus 110% nel 2026. La proroga vale per il completamento dei lavori nei territori colpiti da eventi sismici rilevanti. Il beneficio resta, quindi, circoscritto esclusivamente alle spese sostenute su immobili ubicati in Comuni dichiarati in stato di emergenza, danneggiati dai terremoti del 2009 e dal 2016 in poi.
La detrazione al 110% copre la parte eccedente i contributi pubblici per la ricostruzione, in linea con l’obiettivo di favorire il recupero economico e strutturale delle zone più fragili e:
- Permane la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito, opzioni che facilitano l’accesso anche ai soggetti senza sufficiente capienza fiscale individuale.
- Il quadro applicativo si affianca a nuove strette per il resto del territorio nazionale, dove il Superbonus è destinato a subire una forte contrazione a partire dal 2026.
La normativa conferma anche il ruolo strategico degli Uffici speciali per la ricostruzione, prorogandone l’attività amministrativa fino al 31 dicembre 2026.
Ambito di applicazione territoriale: le regioni in cui resta il Superbonus 110%
Il Superbonus 110% si applicherà solo nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Le regioni coinvolte sono:
- Abruzzo
- Lazio
- Marche
- Umbria
Per le altre Regioni pur gravemente colpite da eventi sismici, come
Molise, Campania, Sicilia ed Emilia Romagna, non è stata prevista alcuna proroga della misura per ricostruire gli immobili danneggiati. In questi casi il Superbonus al 110% rimane valido solo fino al
31 dicembre 2025.
Beneficiari ammessi e soggetti esclusi dalla proroga
L’accesso alla detrazione al 110% per il 2026 è riconosciuto a:
- Proprietari e titolari di diritti reali su immobili danneggiati nelle zone sismiche specificate
- Condomìni
- Imprese e terzo settore coinvolti nella ricostruzione
La possibilità di beneficiare dell’agevolazione è vincolata all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, senza possibilità di detrazione diretta in dichiarazione.
Sono esclusi:
- Immobili fuori dal perimetro territoriale dei crateri sismici identificati
- Soggetti che non abbiano subito danni in conseguenza dei terremoti indicati o che non siano in grado di documentare il collegamento tra i lavori e l’evento calamitoso
- Chi non opta formalmente per le modalità di sconto o cessione
Inoltre, resta fuori dalla proroga la generalità delle persone fisiche proprietarie di immobili in zone non colpite dai sismi oggetto del decreto e coloro che non rispettano i parametri, i limiti di spesa e le tempistiche definite dalla norma.
Condizioni e nuove regole operative per usufruire del Superbonus nel 2026
L’accesso all’incentivo nel 2026 prevede precise condizioni sostanziali e procedurali da rispettare:
- L’immobile deve essere situato in un Comune dichiarato in stato di emergenza per i sismi del 2009 o del 2016
- L’intervento deve essere collegato direttamente al danno sismico; occorre perizia tecnica
- Le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2026
- Obbligo di scelta tra sconto in fattura e cessione del credito, tramite comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate
- Rispetto delle normative urbanistiche, catastali e antimafia
È richiesta, inoltre, una documentazione asseverata redatta da tecnici abilitati circa l’efficacia degli interventi sulle classi energetiche e sulla sicurezza antisismica. L’invio della pratica all’ENEA e la gestione delle domande presso gli uffici competenti completano il percorso amministrativo.
Tipologie di interventi ammessi: ricostruzione, riqualificazione energetica e antisismica
L’estensione del superbonus 110% vale per una vasta gamma di lavori che si suddividono in due categorie principali:
- Lavori trainanti: isolamento termico dell’involucro; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi ad alta efficienza; opere di riduzione del rischio sismico
- Lavori trainati: installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, colonnine di ricarica per veicoli elettrici, abbattimento di barriere architettoniche
Rientrano nell’agevolazione tutte le spese che restino eccedenti rispetto agli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione già ricevuti. Ogni tipologia deve rispettare i limiti massimi di spesa e allegare le certificazioni richieste dalla legge.
Modalità di accesso all’agevolazione: sconto in fattura e cessione del credito
Diversamente dal passato, nel 2026 la detrazione al 110% non può essere utilizzata come credito d’imposta nella dichiarazione annuale, ma solo mediante una delle due modalità alternative:
- Sconto in fattura: il fornitore realizza direttamente uno sconto fino alla copertura delle spese ammesse, che poi recupera come credito d’imposta
- Cessione del credito: il contribuente cede il credito maturato a soggetti terzi (banche, intermediari finanziari, imprese)
Entrambe le opzioni richiedono la trasmissione di una comunicazione telematica e sono subordinate alla corretta asseverazione degli interventi. Queste modalità consentono di superare la problematica della “capienza fiscale”, garantendo liquidità immediata e abbattimento degli oneri finanziari per i beneficiari.
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