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Unione civile o semplice convivenza, la differenza su quanto spetta e sulla tassazione in caso di eredità e successione

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di Dott. Giovanni Matano pubblicato il

La scelta tra unione civile e semplice convivenza non riguarda soltanto la sfera affettiva della coppia, ma ha anche implicazioni patrimoniali concrete e spesso rilevanti. La differenza e cosa fare.

Quando si parla di coppie di fatto e di unioni civili, la confusione è enorme, soprattutto quando entra in gioco il tema dell'eredità. Molte persone pensano che vivere insieme da anni, magari con figli e un mutuo cointestato, equivalga automaticamente ad avere gli stessi diritti di una coppia sposata o unita civilmente. Non è così. La legge italiana distingue nettamente tra unione civile e convivenza di fatto, e questa distinzione produce conseguenze molto concrete sul piano ereditario e fiscale. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa.

Unione civile e convivenza di fatto: cosa sono e cosa cambia

L'unione civile è stata introdotta in Italia dalla Legge Cirinnà (n. 76 del 2016) ed è riservata alle coppie dello stesso sesso. Si tratta di un istituto giuridico formale: nasce con una dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e viene annotata in un apposito registro. Una volta costituita, l'unione civile produce effetti giuridici molto simili a quelli del matrimonio: obbligo di assistenza morale e materiale, di coabitazione, regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni), diritto agli alimenti in caso di scioglimento e, soprattutto ai fini di questo articolo, diritti successori pressoché equiparati a quelli del coniuge.

La convivenza di fatto, disciplinata sempre dalla Legge 76/2016 ma in una sezione distinta, riguarda invece le coppie, sia etero che omosessuali, che scelgono di vivere insieme senza formalizzare alcun vincolo giuridico. Per essere riconosciuta, la convivenza deve risultare da un'unione stabile tra due persone maggiorenni, non legate da vincoli di parentela, affinità, adozione o matrimonio con altri, e deve essere attestata tramite la dichiarazione anagrafica di residenza presso il medesimo indirizzo. La convivenza di fatto garantisce alcune tutele minime (diritto di visita in ospedale, diritto di subentro nel contratto di affitto, possibilità di designare il partner come rappresentante in caso di malattia), ma non equipara affatto i conviventi ai coniugi, soprattutto quando si parla di successione.

La differenza fondamentale: la successione legittima

La prima e più importante distinzione riguarda cosa accade quando una persona muore senza aver fatto testamento, situazione disciplinata dalla successione legittima.

Nel caso dell'unione civile, il partner superstite è equiparato al coniuge a tutti gli effetti: rientra tra gli eredi legittimari, ha diritto a una quota di legittima (che varia da un mezzo a un quarto dell'eredità, a seconda che concorrano figli o altri parenti) e non può essere escluso dall'eredità nemmeno con un testamento contrario, salvo casi di diseredazione per gravi motivi previsti dalla legge.

Nel caso della convivenza di fatto, invece, il convivente superstite non è erede legittimario e non riceve nulla per legge. Se il partner deceduto non ha lasciato disposizioni testamentarie, l'intero patrimonio va ai parenti (figli, genitori, fratelli, fino ai parenti entro il sesto grado) o, in mancanza di questi, allo Stato. Il convivente, per quanto la relazione possa essere durata decenni, resta giuridicamente estraneo alla successione.

L'unico modo per garantire qualcosa al convivente di fatto è redigere un testamento. In questo caso il de cuius può lasciare beni al partner, ma sempre nel rispetto della quota di legittima riservata per legge a coniuge, figli e ascendenti: se questi ci sono, la parte disponibile a favore del convivente si riduce di conseguenza. Anche con testamento, comunque, il convivente resta fiscalmente equiparato a un estraneo (vedremo tra poco cosa significa questo in termini di tassazione).

Per il partner unito civilmente, al contrario, il testamento non è indispensabile per ereditare, dato che i diritti successori sono già garantiti dalla legge, ma può comunque essere utile per disporre della quota disponibile in suo favore oltre la legittima.

Il diritto di abitazione sulla casa familiare e la tassazione dell'eredità

Un altro punto di forte divergenza riguarda il diritto di abitazione sulla casa in cui la coppia viveva.

Per il coniuge e per il partner dell'unione civile, questo diritto è illimitato nel tempo: la persona superstite può continuare a vivere nell'abitazione familiare senza scadenze, purché l'immobile fosse di proprietà del defunto o comune.

Per il convivente di fatto la tutela è molto più ridotta. La legge riconosce il diritto di continuare ad abitare nella casa solo se questa era di proprietà esclusiva del partner deceduto, per un periodo di due anni, oppure per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore, con un tetto massimo di cinque anni. Il termine può arrivare a tre anni in presenza di figli minori o disabili conviventi con il superstite. Se la casa era già di proprietà del convivente sopravvissuto o era in affitto, la questione si complica ulteriormente.

Qui si tocca il punto più delicato e spesso sottovalutato: la tassazione dell'eredità. L'imposta di successione in Italia si calcola applicando aliquote diverse in base al grado di parentela con il defunto, e prevede franchigie (cioè importi esenti da imposta) più o meno generose a seconda del legame.

Per il coniuge e il partner dell'unione civile, la legge prevede:

  • una franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun erede;
  • un'aliquota del 4% sulla parte che eccede tale importo.
Questo significa, in concreto, che se il patrimonio ereditato non supera il milione di euro, l'unito civilmente non paga alcuna imposta di successione, esattamente come accadrebbe per un coniuge.

Per il convivente di fatto, la situazione è radicalmente diversa. Ai fini fiscali, il convivente viene equiparato a un soggetto estraneo alla famiglia, alla stessa stregua di un amico o di un conoscente senza legami di parentela. Questo comporta:

  • nessuna franchigia;
  • un'aliquota dell'8% su tutto il valore ereditato, fin dal primo euro.
La differenza economica può quindi essere enorme. Su un'eredità di 500.000 euro, ad esempio, il partner unito civilmente non pagherebbe nulla (essendo sotto la soglia di franchigia), mentre il convivente di fatto dovrebbe versare circa 40.000 euro di imposta di successione. Lo stesso principio penalizzante si applica alle donazioni fatte in vita al convivente, tassate anch'esse all'8% senza franchigia.

Tabella riepilogativa

Aspetto Unione civile Convivenza di fatto
Erede legittimario senza testamento Sì, equiparato al coniuge No, nulla senza testamento
Quota di legittima Garantita per legge Non prevista
Diritto di abitazione Illimitato Massimo 2-5 anni, condizioni specifiche
Franchigia imposta di successione 1.000.000 euro Nessuna
Aliquota imposta di successione 4% sull'eccedenza 8% su tutto
Pensione di reversibilità Riconosciuta Non riconosciuta (salvo eccezioni)

Come tutelare il convivente: gli strumenti disponibili

Chi vive una convivenza di fatto e desidera proteggere il proprio partner dispone comunque di alcuni strumenti utili. Il primo è il testamento, indispensabile per lasciare qualcosa al convivente entro i limiti della quota disponibile. Il secondo è il contratto di convivenza, che permette di regolare in modo chiaro i rapporti patrimoniali tra i due partner, indicando ad esempio il regime di comunione dei beni. Un terzo strumento, spesso sottovalutato, è la polizza vita: le somme corrisposte al beneficiario designato in una polizza assicurativa sulla vita non rientrano nell'asse ereditario e non scontano l'imposta di successione, rappresentando quindi un canale efficiente per trasferire risorse al convivente senza subire l'aliquota dell'8%.

La scelta tra unione civile e semplice convivenza non riguarda, dunque, soltanto la sfera affettiva o simbolica della coppia, ma ha ricadute patrimoniali concrete e spesso rilevanti. Chi opta per l'unione civile ottiene una protezione giuridica e fiscale molto vicina a quella del matrimonio, mentre chi sceglie la convivenza di fatto, per scelta o perché non può accedere all'unione civile, deve necessariamente organizzarsi in anticipo con testamento, contratti di convivenza e strumenti assicurativi per evitare che il proprio partner si trovi, in caso di decesso, senza alcuna tutela e con un carico fiscale molto più pesante. Una pianificazione successoria attenta, magari con il supporto di un notaio o di un consulente specializzato, resta quindi lo strumento più efficace per colmare le differenze imposte dalla legge.






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Dott. Giovanni Matano

Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell'ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche ...