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Fiscooggi è un periodico telematico dell'Agenzia delle entrate, ente pubblico incaricato dell'accertamento e della riscossione dei tributi erariali per conto del ministero dell'Economia e delle Finanze.
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I costi 'accessori' inerenti la creazione di un sito web
Oltre ai costi conseguenti alla creazione e alla gestione del sito web,
di cui si è fatto cenno nella prima parte del contributo, si possono distinguere
altre categorie di componenti negativi direttamente inerenti la creazione del
sito.
Strettamente accessori a esso, e, si ritiene, non distinguibili dai costi già
descritti sono:
Il sostenimento di costi non si limita però al momento della realizzazione e aggiornamento del sito web. E' infatti vitale incrementare e, in seconda battuta, mantenere costante l'afflusso di utenti che visitano le pagine web dell'impresa. A tale proposito si possono distinguere:
Queste attività sembrano rientrare nel novero delle spese di
pubblicità ex articolo 108, comma 2, Tuir, nonostante questa tipologia di
costi sia così connaturata al sito web - permettendone la
rintracciabilità tra milioni di altre pagine - da poter essere considerata, in
certi casi (perlomeno nel primo degli esempi), un costo direttamente inerente ex
articolo 109 del Tuir.
Con riferimento, invece, al posizionamento - a titolo oneroso - di rinvii o
collegamenti automatici al proprio sito inseriti in altri siti web molto
popolari (link), anche sottoforma di piccoli annunci abbelliti da disegni
e animazioni (banner), i particolari risvolti fiscali di tali pratiche
commerciali ne impongono una trattazione distinta.
Natura di link e banner
Il link, come accennato, è un collegamento a un altro sito web;
attivandolo, verranno immediatamente visualizzate le pagine web del sito
cui si riferisce il collegamento. Il banner funziona in maniera analoga,
ma ha maggiore visibilità dovuta al proprio aspetto di inserzione
caratterizzata, ad esempio, da scritte lampeggianti o disegni animati(10).
Entrambi vengono inseriti, a pagamento, in siti web
frequentati da un gran numero di utenti, quali ad esempio i siti dedicati
all'informazione.
Link e banner sono largamente utilizzati sulla rete Internet,
tanto che la direttiva 2000/31/Ce, emanata in data 8/6/2000 (relativa a taluni
aspetti giuridici della società dell'informazione), ha dettato alcune
disposizioni per definirne la natura giuridica.
I nn. 1 e 2 del citato testo di legge appaiono chiaramente
riferiti a link e banner; la qualifica di 'comunicazione non
commerciale' non è però rilevante ai fini fiscali, come precisato dall'articolo
1, comma 1, lettera A), del decreto(11).
Sarà quindi necessario analizzare la rilevanza fiscale di link e
banner applicando le tradizionali categorie del Tuir.