Bonus 110 2022 per aziende agricole e relativi dipendenti. A chi spetta e regole

Affinché si possa parlare di fabbricati rurali per accedere al bonus al 110%, gli immobili devono destinati ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
Bonus 110 2022 per aziende agricole e re

A chi spetta il bonus 110% per aziende agricole?

Al bonus 110% per aziende agricole possono accedere soci o gli amministratori di società semplici agricole così come i dipendenti che esercitano attività agricole all'interno dell'azienda.

Tra le più importanti novità fiscali c'è il bonus al 110% ovvero quell'incentivo fiscale con cui il governo sta cercando di rilanciare l'edilizia privata ovvero l'economia.

La complessità delle disposizioni ha spinto sia l'esecutivo e sia l'Agenzia delle entrate a fornire una serie di spiegazioni e chiarimenti su aspetti che non sono stati immediatamente esplicitati.

Pensiamo ad esempio alla possibilità di accedere a questa facilitazione fiscale per aziende agricole e relativi dipendenti. Vediamo quindi cosa prevede la normativa vigente rispetto a:

  • A chi spetta bonus 110% per aziende agricole
  • Regole per accedere al bonus 110% per aziende agricole

Regole per accedere al bonus 110% per aziende agricole: a chi spetta

Ci ha pensato l'Agenzia delle entrate a chiarire con un'apposita circolare che al bonus 110% per aziende agricole possono accedere soci o gli amministratori di società semplici agricole così come i dipendenti che esercitano attività agricole all'interno dell'azienda.

Naturalmente non cambiano le regole di base ovvero quello che caratterizzano la fruizione da parte degli altri beneficiari. Per fruire della facilitazione fiscale - sotto forma di detrazione, sconto in fattura o cessione del credito - bisogna sostenere le spese per i lavori principali e trainati su immobili rurali a uso abitativo posseduti o detenuti dalla società semplice che conduce il fondo e a loro assegnati sulla base di un titolo idoneo.

Nel bonus al 110% sono incluse anche le spese tecniche e norme alla mano il fabbricato deve essere utilizzato come abitazione dal soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta, dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è legato, dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai due punti precedenti risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali, da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, da uno dei soci o amministratori delle società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Altre due condizioni fondamentali sono il volume d'affari derivante dalle attività agricole del soggetto che conduce il terreno che deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza considerare i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

Allo stesso tempo, il terreno cui il fabbricato è legato deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.

A chi spetta bonus 110% per aziende agricole

Nella circolare "Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici" con cui ha risposto alle domande dei contribuenti, le Entrate hanno formalmente spiegato che i titolari dell'impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda rientrano tra i potenziali destinatari del bonus al 110%.

Affinché si possa parlare di fabbricati rurali per accedere al bonus al 110%, gli immobili devono destinati ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento oppure alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.

Ma anche alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna, all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

E infine all'allevamento e al ricovero degli animali, alla conservazione dei prodotti agricoli, a uso di ufficio dell’azienda agricola, alla protezione delle piante, all'agriturismo.