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Cattivo pagatore, cosa non può fare e gli è vietato sempre per legge

Quali sono le condizioni che portano a definire un soggetto cattivo pagatore e cosa gli è vietato fare

Autore: Marcello Tansini
pubblicato il
Cattivo pagatore, cosa non può fare e gl

La figura del cattivo pagatore riguarda quelle persone fisiche o giuridiche che non hanno rispettato gli impegni previsti dai contratti di finanziamento, leasing, mutuo o altre obbligazioni creditizie. Questa condizione può derivare da ritardi ripetuti o veri e propri mancati pagamenti verso banche, finanziarie o fornitori di servizi, segnalati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) o nella Centrale dei Rischi.

Le conseguenze di questa segnalazione vanno oltre la semplice annotazione amministrativa: la normativa italiana e le prassi degli operatori creditizi prevedono una serie di limitazioni legali e operative che inibiscono la possibilità di accedere a nuovi finanziamenti e spesso ostacolano anche attività ordinarie come l’apertura di un conto corrente o la richiesta di servizi a rate.

Cosa significa essere cattivo pagatore: definizione e sistemi di registrazione

Essere considerati un cattivo pagatore implica l’iscrizione del proprio nominativo in banche dati consultate dagli istituti di credito per valutare la solvibilità di clienti e aziende. Tali archivi includono CRIF, Centrale Rischi della Banca d’Italia, Experian, Cerved e altri SIC, oltre alla CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria per assegni e carte).

La segnalazione nei SIC può essere causata da:

  • Ritardi ripetuti o gravi nei pagamenti di rate di mutuo, prestiti o finanziamenti;
  • Mancato pagamento di bollette, servizi o utenze;
  • Inadempienze su obbligazioni contrattuali o insolvenza di assegni e carte bancarie.
Sistema Tipologia di dati registrati
CRIF Prestiti, mutui, carte di credito, finanziamenti, rateizzazioni
Centrale Rischi Rapporti finanziari superiori a 30.000 € (o sofferenze da 250 € in su)
Experian/CTC/Assilea Informazioni creditizie positive, negative, ritardi, leasing

Quando e come scatta la segnalazione: procedure, comunicazioni obbligatorie e tempistiche

La segnalazione di inadempimento non è automatica: è prevista da normative precise, che obbligano l’intermediario a informare preventivamente l’interessato tramite comunicazione tracciabile (raccomandata o PEC), almeno 15 giorni prima dell’invio dei dati negativi ai SIC e :

  • Per i SIC privati (CRIF, Experian), la segnalazione interviene in presenza di almeno due rate consecutive non pagate, oppure ritardi significativi per obbligazioni non periodiche.
  • Per la Centrale Rischi, la segnalazione di "sofferenza" richiede che l’istituto abbia raccolto elementi che attestino una grave e non temporanea difficoltà finanziaria.

La procedura di segnalazione prevede:

  • Analisi preventiva della situazione del debitore;
  • Invio del preavviso formale con indicazione della causa di inadempienza e dei sistemi creditizi destinatari;
  • Decorso del termine minimo, trasmissione delle informazioni allo specifico registro.

Trascorso il termine, se il debito non viene sanato o non emerge una formale contestazione del debito, la segnalazione può essere inserita. È importante sapere che una segnalazione senza preavviso è illegittima e può essere impugnata con richiesta di cancellazione e, nei casi di danno, anche di risarcimento.

Le principali conseguenze della segnalazione: cosa non può fare il cattivo pagatore

L’iscrizione nei registri dei cattivi pagatori comporta diverse conseguenze di rilievo, che interessano:

  • impossibilità di ottenere nuovi prestiti e finanziamenti, mutui e carte di credito, banche e finanziarie utilizzano le informazioni raccolte dai SIC e dalla Centrale Rischi per valutare la solvibilità dei richiedenti e la segnalazione non influisce solo su nuove richieste: anche aumenti di plafond, surroghe di mutuo o rinegoziazioni vengono generalmente respinte. Occorre sottolineare che alcune società possono offrire prodotti speciali a condizioni molto svantaggiose, con tassi più elevati e richieste di maggiori garanzie, spesso non sostenibili e mai convenienti;
  • limitazioni sui servizi bancari e commerciali, come conti, assegni, utenze: essere registrati tra i cattivi pagatori comporta una serie di restrizioni nell’uso quotidiano dei servizi finanziari che riguardano l'apertura e gestione conti correnti: Gli istituti possono opporsi all’apertura di nuovi conti o chiudere quelli esistenti se collegati a inadempienze gravi; spesso vengono bloccate operazioni accessorie come emissione di libretti degli assegni e carte prepagate; revoca di qualsiasi possibilità di emettere assegni e disporre di carte di pagamento per almeno due anni e, in fase di attivazione di nuove utenze o contratti di telefonia, fornitori di servizi possono rifiutare nuovi clienti con segnalazioni in corso, soprattutto dove sono previsti pagamenti differiti.
  • l’impossibilità di usufruire di offerte commerciali o di sottoscrivere acquisti a rate, anche nei settori del commercio elettronico e delle forniture di servizi digitali, poiché molte aziende consultano i SIC prima di concedere opzioni di pagamento dilazionato.

Inoltre, l’inserimento in banche dati a seguito di insolvenze scatena effetti reputazionali rilevanti. Una volta segnalato, il nominativo è visibile agli istituti di credito e ai fornitori di servizi, condizionando qualunque valutazione futura. L’impatto può estendersi anche ai coobbligati (garanti, cointestatari, terzi datori d’ipoteca), anche se la normativa garantisce che la segnalazione nei loro confronti sia possibile solo qualora siano essi stessi inadempienti rispetto al titolo garantito.

In sede ereditaria, inoltre, gli eredi non sono iscritti nei registri per i debiti del defunto, ma rispondono delle obbligazioni solo per la propria quota della successione accettata.

Durata delle limitazioni e tempi di cancellazione dai registri dei cattivi pagatori

Le limitazioni non sono permanenti: il quadro normativo stabilisce limiti massimi per l'iscrizione nella lista dei cattivi pagatori. La durata varia a seconda della natura e gravità dell’inadempimento e del sistema che gestisce la segnalazione.

Tipo di segnalazione Durata massima
Ritardo di 1-2 rate regolarizzato 12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardo di 3 o più rate regolarizzato 24 mesi dalla regolarizzazione
Inadempimento non risolto o sofferenza 36 mesi dalla scadenza del contratto o dall’ultimo aggiornamento
Assegni scoperti in CAI 24 mesi

Al termine di questi periodi, le segnalazioni vengono cancellate automaticamente, senza bisogno di richiesta da parte dell’interessato. Se tuttavia la cancellazione non avviene o la segnalazione è scaduta, è sempre possibile rivolgersi al SIC o all’istituto segnalante per chiederne l’eliminazione. 

Nel caso della Centrale Rischi della Banca d’Italia le informazioni restano consultabili per 36 mesi, ma sono accessibili solo per finalità di valutazione creditizia agli operatori abilitati e non ai terzi.

Eccezioni e opzioni residue: cessione del quinto e casi particolari

La disciplina vigente non preclude ogni possibilità di accesso al credito: una delle poche eccezioni riconosciute è rappresentata dalla cessione del quinto su stipendio o pensione, formula accessibile anche a chi è stato segnalato nei SIC. E' possibile, infatti, accedere a:

  • Cessione del quinto: Il rimborso delle rate avviene tramite trattenuta diretta in busta paga o sul cedolino pensione, elemento che riduce drasticamente il rischio di insolvenza per l’istituto erogante. Per questo, anche in presenza di annotazioni negative, l’erogazione resta possibile nei limiti del reddito netto e della solidità del datore di lavoro o dell’ente pensionistico.
  • Operazioni di saldo e stralcio su accordo con i creditori: Resta accessibile un accordo di saldo parziale o ristrutturazione in presenza di eccessivo indebitamento; è una procedura di natura extragiudiziale che non garantisce la cancellazione immediata, ma consente di sistemare situazioni di morosità grave.

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