La figura del cattivo pagatore riguarda quelle persone fisiche o giuridiche che non hanno rispettato gli impegni previsti dai contratti di finanziamento, leasing, mutuo o altre obbligazioni creditizie. Questa condizione può derivare da ritardi ripetuti o veri e propri mancati pagamenti verso banche, finanziarie o fornitori di servizi, segnalati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) o nella Centrale dei Rischi.
Le conseguenze di questa segnalazione vanno oltre la semplice annotazione amministrativa: la normativa italiana e le prassi degli operatori creditizi prevedono una serie di limitazioni legali e operative che inibiscono la possibilità di accedere a nuovi finanziamenti e spesso ostacolano anche attività ordinarie come l’apertura di un conto corrente o la richiesta di servizi a rate.
Essere considerati un cattivo pagatore implica l’iscrizione del proprio nominativo in banche dati consultate dagli istituti di credito per valutare la solvibilità di clienti e aziende. Tali archivi includono CRIF, Centrale Rischi della Banca d’Italia, Experian, Cerved e altri SIC, oltre alla CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria per assegni e carte).
La segnalazione nei SIC può essere causata da:
Sistema | Tipologia di dati registrati |
CRIF | Prestiti, mutui, carte di credito, finanziamenti, rateizzazioni |
Centrale Rischi | Rapporti finanziari superiori a 30.000 € (o sofferenze da 250 € in su) |
Experian/CTC/Assilea | Informazioni creditizie positive, negative, ritardi, leasing |
La segnalazione di inadempimento non è automatica: è prevista da normative precise, che obbligano l’intermediario a informare preventivamente l’interessato tramite comunicazione tracciabile (raccomandata o PEC), almeno 15 giorni prima dell’invio dei dati negativi ai SIC e :
La procedura di segnalazione prevede:
Trascorso il termine, se il debito non viene sanato o non emerge una formale contestazione del debito, la segnalazione può essere inserita. È importante sapere che una segnalazione senza preavviso è illegittima e può essere impugnata con richiesta di cancellazione e, nei casi di danno, anche di risarcimento.
L’iscrizione nei registri dei cattivi pagatori comporta diverse conseguenze di rilievo, che interessano:
Inoltre, l’inserimento in banche dati a seguito di insolvenze scatena effetti reputazionali rilevanti. Una volta segnalato, il nominativo è visibile agli istituti di credito e ai fornitori di servizi, condizionando qualunque valutazione futura. L’impatto può estendersi anche ai coobbligati (garanti, cointestatari, terzi datori d’ipoteca), anche se la normativa garantisce che la segnalazione nei loro confronti sia possibile solo qualora siano essi stessi inadempienti rispetto al titolo garantito.
In sede ereditaria, inoltre, gli eredi non sono iscritti nei registri per i debiti del defunto, ma rispondono delle obbligazioni solo per la propria quota della successione accettata.
Le limitazioni non sono permanenti: il quadro normativo stabilisce limiti massimi per l'iscrizione nella lista dei cattivi pagatori. La durata varia a seconda della natura e gravità dell’inadempimento e del sistema che gestisce la segnalazione.
Tipo di segnalazione | Durata massima |
Ritardo di 1-2 rate regolarizzato | 12 mesi dalla regolarizzazione |
Ritardo di 3 o più rate regolarizzato | 24 mesi dalla regolarizzazione |
Inadempimento non risolto o sofferenza | 36 mesi dalla scadenza del contratto o dall’ultimo aggiornamento |
Assegni scoperti in CAI | 24 mesi |
Al termine di questi periodi, le segnalazioni vengono cancellate automaticamente, senza bisogno di richiesta da parte dell’interessato. Se tuttavia la cancellazione non avviene o la segnalazione è scaduta, è sempre possibile rivolgersi al SIC o all’istituto segnalante per chiederne l’eliminazione.
Nel caso della Centrale Rischi della Banca d’Italia le informazioni restano consultabili per 36 mesi, ma sono accessibili solo per finalità di valutazione creditizia agli operatori abilitati e non ai terzi.
La disciplina vigente non preclude ogni possibilità di accesso al credito: una delle poche eccezioni riconosciute è rappresentata dalla cessione del quinto su stipendio o pensione, formula accessibile anche a chi è stato segnalato nei SIC. E' possibile, infatti, accedere a: