L’amministratore di condominio è la figura incaricata della tutela dei beni comuni e della corretta applicazione delle regole condominiali.
In presenza di un sinistro, ossia un evento che abbia causato danni a parti comuni o impatti su beni privati, il mandato ricevuto assume una connotazione tecnica e gestionale di particolare delicatezza.
Stando a quanto stabilito dalla normativa vigente, il compenso spettante all’amministratore viene stabilito al momento della nomina e reso trasparente tramite presentazione di un preventivo dettagliato.
La trasparenza degli importi è condizione essenziale: la mancata indicazione precisa delle cifre comporta l’annullabilità della nomina stessa.
Il calcolo della retribuzione ordinaria si basa su parametri oggettivi, quali la dimensione dello stabile, il numero di unità e le particolarità dell’immobile (ad esempio, la presenza di aree verdi o servizi condivisi). Oltre al compenso annuo può essere richiesto un rimborso spese, purché specificato in anticipo e tracciato dettagliatamente e:
Nel caso di un sinistro o evento dannoso nelle parti comuni, l’amministratore deve attivarsi con una tempestiva denuncia, avviando così il processo di accertamento e liquidazione.
La documentazione deve risultare esaustiva e precisa: fotografie, relazioni tecniche, testimonianze, stime dei danni sono elementi richiesti sia dagli assicuratori che dai periti chiamati a valutare l’accaduto. La raccolta di prove concrete tutela sia il diritto del condominio all’indennizzo sia il patrimonio collettivo.
Capire le cause del danno è essenziale, poiché da ciò deriva la possibilità di attivare specifiche garanzie. Ad esempio, danni da infiltrazioni, rigurgiti di tubazioni o eventi atmosferici devono essere distinti per una corretta imputazione di responsabilità e per essere certi che la copertura assicurativa sia applicabile.
Anche la comunicazione dei termini di denuncia previsti dal contratto assume rilievo centrale: la mancata segnalazione nel tempo utile può tradursi in perdita del diritto al risarcimento.
Ogni fase va gestita garantendo alti standard di professionalità e trasparenza.
L'iter operativo in caso di sinistro in condominio comprende le seguenti fasi:
In presenza di assicurazione, l’amministratore gestisce la liquidazione e la ripartizione dei fondi; in assenza di polizza, si procede secondo regolamento e norme vigenti.
Il diritto ad una maggiorazione del compenso all'amministratore per la gestione di sinistri è subordinato a quanto previsto nel contratto di incarico o nel preventivo. Solitamente, in fase di nomina, l’amministratore può proporre una voce specifica riferita agli oneri legati all’attività straordinaria.
Il calcolo segue parametri indicati in percentuale sulla spesa per interventi di ripristino o secondo un forfait per attività straordinarie, come la gestione completa della pratica assicurativa.
Se tale voce è dettagliatamente esplicitata e approvata dall’assemblea, il diritto al compenso aggiuntivo è certo. In assenza di previsione specifica nel preventivo, l’amministratore avrà diritto solo se l’assemblea approva, a posteriori, con una delibera dedicata.
L’importo può variare dal 2% al 3% rispetto al costo degli interventi di riparazione oppure essere espresso come cifra fissa, ad esempio per la partecipazione al sopralluogo peritale.
Modalità di inserimento | Criterio di quantificazione |
Nel preventivo di nomina | Percentuale/fisso su base attività straordinaria |
Dopo delibera assembleare | Stabilito con voto a maggioranza |
Il principio della ripartizione del compenso extra per la gestione di sinistri segue le stesse modalità previste per le spese inerenti le parti comuni. In genere, il costo è suddiviso sulla base dei millesimi di proprietà tra tutti i condomini.
In presenza di danno che coinvolga uno specifico proprietario, egli non partecipa al pagamento dell’onorario straordinario se risulta parte contrapposta nel procedimento risarcitorio.
Diverso il caso in cui il regolamento condominiale preveda specifici criteri: la prevalenza della volontà assembleare può introdurre deroghe.