Il trasferimento di immobili rappresenta una delle operazioni più significative dal punto di vista patrimoniale e fiscale all’interno dell’ordinamento italiano.
La normativa disciplina con precisione le imposte e le agevolazioni previste, distinguendo i casi di trasferimento tra soggetti legati da vincoli familiari e tra estranei.
La donazione di una casa rappresenta il trasferimento gratuito della proprietà di un immobile a favore di un altro soggetto.
È considerata un atto di liberalità e richiede precise formalità per garantire la consapevolezza e la volontarietà di tutte le parti coinvolte.
Perché la donazione sia valida, è indispensabile redigere un atto pubblico davanti a un notaio, con la presenza obbligatoria di due testimoni. Questa forma tutela sia il donante, che deve essere pienamente consapevole dell’effetto sul proprio patrimonio, sia il donatario.
L’atto notarile di donazione contiene informazioni fondamentali: dati anagrafici delle parti, descrizione dettagliata dell’immobile, valore dichiarato dell’immobile e, se presenti, eventuali oneri a carico del donatario.
Il notaio effettua inoltre tutte le verifiche sull’immobile, comprese quelle catastali e ipotecarie, assicurando che non vi siano impedimenti alla trascrizione. Una volta stipulato, l’atto viene trascritto nei registri immobiliari e volturato al catasto, rendendo effettivo il passaggio di proprietà.
È importante distinguere tra donazione diretta, in cui il trasferimento avviene in modo esplicito tramite atto pubblico, e donazione indiretta, che si verifica quando, per esempio, un genitore paga il prezzo di una casa che poi viene intestata al figlio, pur in presenza di una compravendita formale.
La donazione di un bene immobile comporta il pagamento di diverse tasse, la cui applicazione e importo dipendono sia dal valore catastale dell’immobile sia dal grado di parentela tra donante e donatario. Tra le principali imposte dovute si trovano:
Tipologia di Imposta | Aliquota Standard | Note |
Donazione (linea retta) | 4% sull’eccedenza oltre 1.000.000 € | Aliquota aumentata per altri gradi di parentela |
Ipotecaria | 2% (o 200 € prima casa) | Sul valore catastale |
Catastale | 1% (o 200 € prima casa) | Sul valore catastale |
L’imposta di donazione non è dovuta sotto la franchigia prevista per legge; solo l’eventuale eccedenza è soggetta a tassazione.
Gli immobili oggetto di donazione devono essere valutati sulla base del valore catastale, calcolato moltiplicando la rendita catastale per uno specifico coefficiente (ad esempio, 115,5 per la prima casa e 126 per altre abitazioni residenziali).
La normativa in materia di donazione immobiliare prevede anche alcune agevolazioni fiscali e franchigie, in particolare nelle ipotesi di trasferimenti tra stretti familiari o in presenza di soggetti con disabilità. Questi benefici riducono sensibilmente l’impatto tributario in fase di donazione.
Per poter beneficiare delle agevolazioni previste, è necessario che siano soddisfatti determinati requisiti, tra cui il grado di parentela e, in certi casi, l’assenza di altri immobili di proprietà o di precedenti agevolazioni.
Alcune agevolazioni sono, inoltre, vincolate alla destinazione dell’immobile (ad esempio, prima casa) e alla sua categoria catastale.
Quando la donazione riguarda una casa da destinare a prima abitazione per il beneficiario, il sistema fiscale italiano prevede importanti riduzioni sulle imposte. È possibile accedere all’agevolazione se il donatario rispetta determinati requisiti:
In questo caso, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte a 200 euro ciascuna, a prescindere dal valore catastale dell’immobile.
Per comprendere gli effetti fiscali concreti delle donazioni immobiliari, è utile analizzare alcuni esempi di calcolo sulla base della legislazione vigente e dei diversi rapporti di parentela.
Il calcolo si basa sempre sul valore catastale dell’immobile, determinato moltiplicando la rendita catastale per specifici coefficienti, variabili in base alla categoria e all’utilizzo dell’abitazione.
Scenario | Imposte dovute | Note |
Padre dona casa (valore 300.000 €) al figlio | Imposta di donazione: 0 € Imposte ipotecarie/catastali: 200 € ciascuna Notaio: variabile |
Prima casa, valore sotto la franchigia |
Padre dona immobile (valore 1.200.000 €) al figlio | Imposta di donazione: 4% su 200.000 € = 8.000 € Imposte ipotecarie/catastali: 200 € ciascuna |
Prima casa, franchigia superata |
Donazione tra fratelli (valore 200.000 €) | Imposta di donazione: 6% su 100.000 € = 6.000 € Imposte ipotecarie/catastali: applicazione aliquote ordinarie |
Franchigia 100.000 € superata |
Donazione a soggetto non parente (valore 250.000 €) | Imposta di donazione: 8% su 250.000 € = 20.000 € Altre imposte ordinarie |
Nessuna franchigia |
Le imposte e le spese connesse alla donazione di una casa spettano, di regola, al beneficiario dell’immobile (donatario). Questi è tenuto al pagamento sia delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale, sia delle spese notarili per la stipula dell’atto pubblico.
Il notaio riveste un ruolo centrale, in quanto incaricato di redigere, autenticare e trasmettere l’atto agli uffici competenti, provvedendo anche al versamento delle imposte dovute sulla base dei calcoli fatti in sede di stipula.
Oltre alle imposte, il donatario dovrà affrontare i seguenti costi:
Le parti possono accordarsi diversamente, ma rimane il donatario il destinatario degli oneri, sebbene la legge ammetta che in caso di mancato pagamento anche il donante possa essere chiamato al versamento.