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Redditi da lavoro sportivo e tassazione: regole, calcolo ed esempi

Quali sono le categorie di lavoratori che percepiscono redditi da lavoro sportivo e le regole fiscali da applicare: cosa prevede la normativa vigente

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Redditi da lavoro sportivo e tassazione:

Negli ultimi anni, la disciplina dei redditi derivanti da attività sportive ha subito una profonda trasformazione, con la definizione di un quadro sempre più chiaro e uniforme per tutti gli operatori del settore e sono state introdotte nuove regole di tassazione e criteri dichiarativi sia per l’ambito dilettantistico sia per quello professionistico.

Tra le principali novità spiccano l’individuazione di precise soglie di esenzione fiscale, l’applicazione di regimi agevolati e l’introduzione di distinzioni rilevanti tra compensi ordinari e premi legati ai risultati sportivi. 

Chi sono i lavoratori sportivi e quali redditi percepiscono

La figura del lavoratore sportivo è ormai ben definita dalla normativa vigente. Rientrano in questa categoria atleti, allenatori, arbitri, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e ogni soggetto tesserato che svolga attività verso un corrispettivo economico nel contesto di società e associazioni sportive affiliate, sia in ambito dilettantistico che professionistico.

La disciplina coinvolge chi opera con rapporti di lavoro subordinato, autonomo o anche tramite collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), configurando pertanto una varietà di situazioni dal punto di vista contrattuale. Dunque, possono essere considerati lavoratori sportivi:

  • Lavoratori subordinati: con un classico rapporto di dipendenza, tipico soprattutto degli sport professionistici.
  • Lavoratori autonomi: comprendono istruttori, tecnici, massaggiatori o preparatori che operano con partita IVA.
  • Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.): spesso utilizzati nello sport dilettantistico per figure che operano in modo continuato ma non subordinato.

I redditi derivanti da tali attività possono avere una diversa qualificazione fiscale a seconda del tipo di rapporto instaurato e possono includere:

  • Compensi periodici stabiliti da contratti individuali o collettivi
  • Gettoni di presenza per manifestazioni o eventi
  • Premi legati al raggiungimento di risultati agonistici
  • Rimborsi spese documentati nell’ambito della disciplina fiscale

Le somme percepite dai lavoratori sportivi devono essere dichiarate fiscalmente secondo i criteri attualmente vigenti, con attenzione particolare alle recenti modifiche e ai requisiti richiesti dalle autorità fiscali.

Regole fiscali sui compensi sportivi: la soglia dei 15.000 euro e la ritenuta IRPEF

Uno degli aspetti centrali della tassazione sui redditi da lavoro sportivo riguarda la soglia di non imponibilità. Attualmente, per chi opera nel dilettantismo, i compensi percepiti fino a 15.000 euro all’anno sono esenti da tassazione IRPEF.

Questo limite si applica sia ai lavoratori autonomi, sia ai collaboratori coordinati e continuativi. Oltre tale cifra, la parte eccedente è soggetta a ritenuta d’acconto del 20%.

Tipologia rapporto Compensi fino a 15.000 € Compensi oltre 15.000 €
Lavoratore autonomo / co.co.co. (dilettanti) Esenti da IRPEF Ritenuta 20% sulla quota eccedente

Per fruire della soglia di esenzione, chi svolge un lavoro sportivo deve fornire un’autocertificazione attestante l’ammontare complessivo dei compensi sportivi percepiti nel corso dell’anno.

In caso di superamento della soglia presso più società, ciascun ente erogatore è tenuto ad applicare la ritenuta solo sulla base dell’autocertificazione aggiornata rilasciata dal lavoratore.

Precisiamo che la franchigia di 15.000 euro riguarda la somma dei compensi annuali percepiti, non la singola collaborazione. 

Regime forfettario e cause ostative per lavoratori sportivi

L’accesso al regime forfettario rappresenta un’opportunità interessante per tanti operatori del settore, grazie a un carico fiscale ridotto.

In base alle linee guida dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d’imposta 2024, per determinare l’ammissibilità al forfettario si prendono in considerazione solo i rapporti di lavoro sportivo instaurati dal 1° luglio 2023. I compensi percepiti in precedenza come "redditi diversi" non vengono computati ai fini dell’accesso al regime.

Per il calcolo dei ricavi imponibili, si applica il coefficiente di redditività soltanto sulla quota di compensi che supera i 15.000 euro: tale importo esente, tuttavia, concorre alla verifica del limite massimo annuale (attualmente fissato a 85.000 euro) necessario per non decadere dal regime agevolato.

I compensi relativi a rapporti precedenti restano esclusi dal calcolo delle cause di esclusione. In particolare, si prevede:

  • Attività instaurate dal 1° luglio 2023: rilevano ai fini dell’accesso o permanenza
  • Compensi ex “redditi diversi”: esclusi dall’analisi delle cause ostative
  • Soglia annuale di permanenza: la somma di tutti i compensi, inclusa la quota esente.

Trattamento fiscale dei premi sportivi: contratti, federazioni e società

Il riconoscimento di premi nell’ambito sportivo segue regole fiscali distinte a seconda della fonte e della tipologia di erogazione. I premi "contrattuali" previsti nei contratti di lavoro sportivo per atleti e tecnici sono considerati parti variabili della retribuzione e sono nel dettaglio:

  • Premi contrattuali: trattati come compenso ordinario; tassazione ordinaria
  • Premi erogati dalle Federazioni e dalle società sportive: peculiarità in base al contesto
  • Premi ai professionisti convocati in Nazionale: se l’attività svolta è qualificata come dilettantistica, si applica la gestione agevolata prevista per il dilettantismo, compresa la ritenuta a titolo di imposta del 20%, solo nei casi specifici previsti dalla normativa.

In caso di erogazione di premi direttamente alle società sportive, tali importi non rientrano tra quelli fiscalmente rilevanti per i singoli lavoratori e devono essere riportati nel modello 770.

Applicazione dell’IRAP ai redditi da lavoro sportivo

L'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) si applica agli enti che erogano compensi a collaboratori coordinati e continuativi nell’ambito dilettantistico.

Secondo quanto stabilito, i compensi fino a 85.000 euro annui non rilevano nella base imponibile IRAP. Se il singolo compenso annuo supera tale soglia, l’intero importo (non soltanto la parte eccedente) va incluso nella base imponibile.

Compensi annui Trattamento IRAP
Inferiori a 85.000 € Non concorrono alla base imponibile
Uguali o superiori a 85.000 € L’intero importo è imponibile

Esempi pratici di calcolo e tassazione dei redditi da lavoro sportivo

Per comprendere concretamente il funzionamento della tassazione redditi da lavoro sportivo, si propongono alcuni casi:

  • Esempio 1 – Compensi da lavoro autonomo dilettantistico:
    Un allenatore percepisce nell’anno 40.000 euro come lavoratore autonomo. La franchigia di 15.000 euro si applica integralmente, quindi la parte imponibile è 25.000 euro. Su questa, se sono stati sostenuti 5.000 euro di costi documentati, la base imponibile ai fini IRPEF sarà di 20.000 euro (25.000 – 5.000).
  • Esempio 2 – Collaborazione con più società: 
    Un atleta percepisce 10.000 euro da una ASD e 8.000 euro da un’altra. Superando la soglia cumulativa di 15.000 euro, solo la quota eccedente (3.000 euro) sarà soggetta a ritenuta del 20%. Entrambe le società dovranno essere informate tramite autocertificazione dell'atleta.
  • Esempio 3 – Regime forfettario:
    Un preparatore atletico, in regime forfettario, incassa 30.000 euro totali. Su 15.000 euro non si applica il coefficiente di redditività; sulla quota eccedente applicherà la percentuale propria del regime (es. 78% per attività sportive) pari a 11.700 euro, che costituirà il reddito imponibile.
  • Esempio 4 – IRAP:
    Un co.co.co. percepisce 84.000 euro: nessun importo è imponibile IRAP. Se, invece, percepisce 86.000 euro, l’intero importo concorre alla base imponibile IRAP.

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