Negli ultimi anni, la disciplina dei redditi derivanti da attività sportive ha subito una profonda trasformazione, con la definizione di un quadro sempre più chiaro e uniforme per tutti gli operatori del settore e sono state introdotte nuove regole di tassazione e criteri dichiarativi sia per l’ambito dilettantistico sia per quello professionistico.
Tra le principali novità spiccano l’individuazione di precise soglie di esenzione fiscale, l’applicazione di regimi agevolati e l’introduzione di distinzioni rilevanti tra compensi ordinari e premi legati ai risultati sportivi.
La figura del lavoratore sportivo è ormai ben definita dalla normativa vigente. Rientrano in questa categoria atleti, allenatori, arbitri, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e ogni soggetto tesserato che svolga attività verso un corrispettivo economico nel contesto di società e associazioni sportive affiliate, sia in ambito dilettantistico che professionistico.
La disciplina coinvolge chi opera con rapporti di lavoro subordinato, autonomo o anche tramite collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), configurando pertanto una varietà di situazioni dal punto di vista contrattuale. Dunque, possono essere considerati lavoratori sportivi:
I redditi derivanti da tali attività possono avere una diversa qualificazione fiscale a seconda del tipo di rapporto instaurato e possono includere:
Le somme percepite dai lavoratori sportivi devono essere dichiarate fiscalmente secondo i criteri attualmente vigenti, con attenzione particolare alle recenti modifiche e ai requisiti richiesti dalle autorità fiscali.
Uno degli aspetti centrali della tassazione sui redditi da lavoro sportivo riguarda la soglia di non imponibilità. Attualmente, per chi opera nel dilettantismo, i compensi percepiti fino a 15.000 euro all’anno sono esenti da tassazione IRPEF.
Questo limite si applica sia ai lavoratori autonomi, sia ai collaboratori coordinati e continuativi. Oltre tale cifra, la parte eccedente è soggetta a ritenuta d’acconto del 20%.
Tipologia rapporto | Compensi fino a 15.000 € | Compensi oltre 15.000 € |
Lavoratore autonomo / co.co.co. (dilettanti) | Esenti da IRPEF | Ritenuta 20% sulla quota eccedente |
Per fruire della soglia di esenzione, chi svolge un lavoro sportivo deve fornire un’autocertificazione attestante l’ammontare complessivo dei compensi sportivi percepiti nel corso dell’anno.
In caso di superamento della soglia presso più società, ciascun ente erogatore è tenuto ad applicare la ritenuta solo sulla base dell’autocertificazione aggiornata rilasciata dal lavoratore.
Precisiamo che la franchigia di 15.000 euro riguarda la somma dei compensi annuali percepiti, non la singola collaborazione.
L’accesso al regime forfettario rappresenta un’opportunità interessante per tanti operatori del settore, grazie a un carico fiscale ridotto.
In base alle linee guida dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d’imposta 2024, per determinare l’ammissibilità al forfettario si prendono in considerazione solo i rapporti di lavoro sportivo instaurati dal 1° luglio 2023. I compensi percepiti in precedenza come "redditi diversi" non vengono computati ai fini dell’accesso al regime.
Per il calcolo dei ricavi imponibili, si applica il coefficiente di redditività soltanto sulla quota di compensi che supera i 15.000 euro: tale importo esente, tuttavia, concorre alla verifica del limite massimo annuale (attualmente fissato a 85.000 euro) necessario per non decadere dal regime agevolato.
I compensi relativi a rapporti precedenti restano esclusi dal calcolo delle cause di esclusione. In particolare, si prevede:
Il riconoscimento di premi nell’ambito sportivo segue regole fiscali distinte a seconda della fonte e della tipologia di erogazione. I premi "contrattuali" previsti nei contratti di lavoro sportivo per atleti e tecnici sono considerati parti variabili della retribuzione e sono nel dettaglio:
In caso di erogazione di premi direttamente alle società sportive, tali importi non rientrano tra quelli fiscalmente rilevanti per i singoli lavoratori e devono essere riportati nel modello 770.
L'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) si applica agli enti che erogano compensi a collaboratori coordinati e continuativi nell’ambito dilettantistico.
Secondo quanto stabilito, i compensi fino a 85.000 euro annui non rilevano nella base imponibile IRAP. Se il singolo compenso annuo supera tale soglia, l’intero importo (non soltanto la parte eccedente) va incluso nella base imponibile.
Compensi annui | Trattamento IRAP |
Inferiori a 85.000 € | Non concorrono alla base imponibile |
Uguali o superiori a 85.000 € | L’intero importo è imponibile |
Per comprendere concretamente il funzionamento della tassazione redditi da lavoro sportivo, si propongono alcuni casi: