Carta carburante con la fattura elettronica
Carta carburante 2021, come funziona con fatturazione elettronica
Le novità sono già in vigore perché la scheda carburante, così come l'abbiamo conosciuta, non è più in vigore. È stata infatti sostituita dalla fattura elettronica. Ma ci sono alcune particolarità sul funzionamento di cui tenere conto. La prima è evidente: questo obbligo non è per tutti. Le indicazioni di partenza sono indicate nella legge di bilancio che ha introdotto l'obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di benzina e gasolio destinato all'autotrazione ai titolari di partita Iva. Poi sono seguiti i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, anche in relazione alla questione della detrazione Iva.
Il primo importante aspetto da chiarire è l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta per acquisto di carburante da parte dei privati consumatori. Tuttavia l'esercente dell'impianto di distribuzione deve comunque memorizzare elettronicamente l'operazione e provvedere alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Sono quindi coinvolti in questa operazione i soli titolari di partita Iva, chiamati adesso a documentare gli acquisti di carburante tramite fatturazione elettronica emessa a ogni rifornimento. Tutti loro (imprenditori, aziende e professionisti) devono comunicare ai fornitori le informazioni essenziali per l'emissione della fattura elettronica: ragione sociale per la società oppure nome e cognome; indirizzo di residenza o domicilio fiscale; numero di partita Iva, indirizzo di Posta elettronica certificata o il codice destinatario.
Nella fase di emissione della fattura elettronica è necessario seguire rigorosamente quattro passaggi: la creazione di un documento Xml, l'invio della fattura, la consegna e la conservazione digitale delle fatture, emesse e ricevute, per un periodo di 10 anni.
I titolari di partita Iva sono tenuti a effettuare i pagamenti delle spese per il carburante solo mediante mezzi elettronici tracciabili. Come precisato dall'Agenzia delle entrate, ai fini delle detrazione dell'Iva relativa alle spese per l'acquisto di benzina e diesel, si considerano idonei a provare le operazioni gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali, quelli elettronici secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, tra cui addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentono anche l'addebito in conto corrente.
La legge di bilancio ha infatti introdotto una serie di limitazioni alla detraibilità dell'Iva relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e auto, subordinando all'utilizzo di forme di pagamento qualificato. Restano quini validi i sistemi di carte, ricaricabili o meno, nonché di buoni, che consentono l'acquisto esclusivo di carburanti con la stessa aliquota Iva.