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A chi sarà trattenuto sullo stipendio il trattamento integrativo già ricevuto, gli importi, quando e per quali motivi

di Marcello Tansini pubblicato il
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Quali sono i motivi per cui i datori di lavoro possono procedere al recupero del trattamento integrativo già pagato ai dipendenti e quanto viene trattenuto

Il trattamento integrativo rappresenta una misura di sostegno economico per i dipendenti con reddito entro precisi limiti, comunemente noto come "bonus IRPEF". Nel 2025, questa agevolazione fiscale è legata alle nuove direttive fiscali e agli interventi in tema di riduzione del cuneo contributivo.

Per i lavoratori con specifiche condizioni reddituali, la misura prevede l’erogazione automatica di un importo fino a 1.200 euro all’anno, direttamente in busta paga (voce TIR), senza la necessità di richiesta da parte del dipendente.

Nel corso dell'anno sono intervenute alcune novità, fra cui la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate di ottobre 2025, che ha definito tempi e modalità con cui i datori di lavoro dovranno recuperare eventuali somme erogate in eccesso. 

Chi rischia la trattenuta del trattamento integrativo sullo stipendio e motivi

Stando a quanto stabilito, il trattamento integrativo già ricevuto sarà trattenuto a precise categorie di contribuenti. Non tutti coloro che hanno beneficiato del bonus IRPEF sono al sicuro da eventuali trattenute o restituzioni. Soggetti maggiormente esposti sono:

  • I lavoratori che hanno percepito una retribuzione annua superiore a 28.000 euro. In questi casi, il diritto al bonus decade completamente.
  • I cosiddetti "incapienti", ovvero i percettori di un reddito complessivo inferiore alla soglia della no tax area, fissata a 8.174 euro annuali.
  • Coloro il cui reddito stimato in fase di erogazione mensile si è rivelato, a conguaglio, superiore o inferiore alle soglie previste per l’erogazione dell’agevolazione.
  • I lavoratori che, a causa di una pluralità di rapporti di lavoro, non hanno potuto determinare in anticipo il cumulo dei redditi e delle detrazioni spettanti nell'anno fiscale.
Le trattenute si applicano anche in caso di errori nella compilazione dei modelli dichiarativi (come il modello 730) o nella comunicazione dei dati da parte del datore di lavoro. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate di ottobre 2025 fornisce ulteriori dettagli esecutivi e transitivi per l’applicazione delle trattenute nei confronti di chi ha beneficiato indebitamente del bonus.

La restituzione del trattamento integrativo già ricevuto si verifica per diversi motivi, come:

  • Percezione di redditi totali superiori a quelli previsti durante la fase di erogazione mensile, con «superamento soglia» oltre i 28.000 euro.
  • Mancato raggiungimento della capienza IRPEF rispetto alle detrazioni spettanti, tipico dei lavoratori "incapienti" che rientrano nella no tax area.
  • Errori nel calcolo da parte del datore di lavoro, attribuibili – ad esempio – a omissioni di altri redditi o a variazioni contrattuali in corso d’anno.
  • Presenza di più rapporti di lavoro contemporanei o successivi che producono cumuli reddituali non prevedibili all’inizio dell’anno fiscale.

Calcolo degli importi da restituire: criteri, casi ed esempi pratici

Il calcolo degli importi soggetti a trattenuta segue regole stabilite dalla normativa fiscale e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Si procede in modo distinto per redditi differenti:
Reddito annuo Importo spettante Possibile restituzione
Fino a 8.174 euro 0 euro (no tax area) Tutta la somma percepita
8.175 – 14.999 euro Fino a 1.200 euro Solo se a fine anno non si rispetta il rapporto tra detrazioni e IRPEF lorda
15.000 – 28.000 euro Proporzionale: differenza tra detrazioni e IRPEF lorda Restituzione per eventuale sforamento soglie/detrazioni insufficienti
Oltre 28.000 euro Non spettante Tutta la somma percepita

Supponendo che un dipendente abbia percepito in busta paga il trattamento integrativo per tutto l’anno sulla base di un reddito stimato di 27.500 euro: se, a consuntivo, il reddito effettivo supera la soglia dei 28.000 euro, l’intero importo dell’agevolazione ricevuta verrà trattenuto. Nel caso, invece, di redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, l’importo dovrà essere ricalcolato in relazione alle detrazioni effettivamente spettanti: eventuali discrepanze saranno oggetto di conguaglio.

Quando avvengono le trattenute: tempistiche e procedure applicate dai datori di lavoro

Le tempistiche e le modalità di applicazione delle trattenute sono ora disciplinate dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate di ottobre 2025 e dalle consuete procedure di conguaglio fiscale. Di seguito i passaggi essenziali:

  • Conguaglio fiscale di fine anno: durante l’ultima busta paga dell’anno, i datori di lavoro effettuano il ricalcolo sulla base del reddito effettivamente percepito e delle detrazioni spettanti.
  • Recupero degli importi: se le somme erogate superano quelle realmente spettanti, il datore di lavoro trattiene l’importo dalla retribuzione del dipendente nelle mensilità successive al conguaglio. L’importo può essere prelevato in un’unica soluzione (somme inferiori a 60 euro) o in più rate (fino a otto, per cifre superiori ai 60 euro).
  • Cessazione del rapporto: qualora il rapporto di lavoro termini prima del conguaglio, il recupero avviene sull’ultima retribuzione utile.
In presenza di trattenute non giustificate o di errori di calcolo, è possibile:
  • Rivolgersi al proprio datore di lavoro, presentando istanza di rettifica accompagnata dalla relativa documentazione.
  • Interpellare l’Agenzia delle Entrate tramite i canali ufficiali per chiarimenti e richieste di riesame nei casi di errori materiali o informatici.
  • In caso di controversie non risolte, ricorrere all’assistenza di un professionista abilitato o di un CAF.
Per consentire il recupero, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici riferiti ai modelli F24 e F24 Enti Pubblici:
  • 7909 per il versamento del credito indebitamente utilizzato e relativi interessi (F24);
  • 7910 per il versamento delle sanzioni connesse al controllo sostanziale (F24).
  • 700E per il recupero del credito e degli interessi (F24 EP);
  • 701E per le relative sanzioni (F24 EP).
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