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Accettazione tacita dell'eredità, cosa cambia con la legge 167/2025

di Marianna Quatraro pubblicato il
Accettazione tacita eredita cosa cambia

La legge 167/2025 semplifica le trascrizioni immobili e ora per l'accettazione dell'eredità basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Cosa cambia

Il quadro normativo italiano sulle successioni ereditarie è stato oggetto di un intervento senza precedenti con l’approvazione della legge 167/2025, parte del DDL Semplificazioni. L’obiettivo principale della riforma consiste nello snellire le procedure di accettazione e registrazione delle eredità, introducendo strumenti più diretti a favore di cittadini, famiglie e professionisti. Le recenti modifiche rappresentano una risposta alle esigenze di chiarezza, rapidità e sicurezza che da tempo venivano invocate soprattutto dagli operatori del settore immobiliare e dai beneficiari di successioni complesse.

Il principio della continuità delle trascrizioni e le criticità della disciplina attuale

Alla base del sistema immobiliare italiano si trova il principio della continuità delle trascrizioni: ogni trasferimento di proprietà di un bene immobile deve essere registrato senza soluzioni di continuità per garantire la piena tutela dei diritti degli acquirenti. Questo principio assicura la sicurezza giuridica delle transazioni immobiliari, ma negli anni passati si è scontrato con la particolare complessità delle successioni ereditarie.

Nel caso delle eredità, la disciplina vigente prevedeva tre modalità di accettazione:

  • accettazione espressa, tramite atto pubblico o scrittura autenticata, facilmente trascrivibile;
  • accettazione tacita, ossia attraverso atti che implicano la volontà di accettare l’eredità (come ad esempio la vendita di un bene ereditario);
  • accettazione per fatti concludenti: acquisizione della qualità di erede in seguito al possesso dei beni per oltre tre mesi senza inventario o rinuncia.

Le novità della legge 167/2025: accettazione tacita e trascrizione semplificata

La legge 167/2025 interviene in modo diretto sulle criticità della trascrizione delle acquisizioni ereditarie. La principale novità consiste nella possibilità di richiedere la trascrizione dell’acquisto ereditario basandosi su una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata. In questo modo, viene superato lo storico vuoto normativo che impediva, in concreto, la trascrizione immediata nei casi di accettazione tacita e per fatti concludenti.

Più nello specifico, secondo la nuova norma ora l’erede o il suo successore universale può attestare, sotto la propria responsabilità:

  • di avere accettato tacitamente l’eredità;
  • di avere acquisito la qualità di erede tramite possesso prolungato dei beni.
Per la trascrizione sarà ora sufficiente che il notaio riceva o autentichi un atto in cui sia riportata la dichiarazione sostitutiva, eliminando così ritardi e incertezze.

Di conseguenza, la circolazione dei beni ereditari risulta più sicura e rapida. Questo meccanismo:

  • riduce i tempi di formalizzazione del passaggio patrimoniale;
  • agevola la vendita o la costituzione di garanzie reali su immobili provenienti da successione.
Viene così rafforzata concretamente la trasparenza giuridica delle compravendite, contribuendo a un maggiore dinamismo del mercato immobiliare e al superamento delle tradizionali rigidità della disciplina precedente.

Come funziona la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il nuovo strumento introdotto dalla riforma si fonda sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere necessariamente contenuta in uno dei seguenti documenti:

  • atto pubblico redatto da notaio;
  • scrittura privata autenticata dalla firma di un pubblico ufficiale abilitato.
Attraverso questa dichiarazione, resa dall’erede o dal suo successore universale, si attesta formalmente l’accettazione dell’eredità, anche nei casi in cui essa sia avvenuta tacitamente o per fatti concludenti. In particolare, sono previsti i seguenti contenuti:
  • richiamo agli articoli 476 e 485 del Codice civile;
  • indicazione puntuale delle circostanze che evidenziano l’accettazione (atti dispositivi, possesso oltre tre mesi ecc.);
  • sottoscrizione della dichiarazione assunta sotto responsabilità civile e penale.
La dichiarazione così formulata viene presentata presso i registri immobiliari per consentire la trascrizione della qualità di erede. Ne derivano importanti effetti:
  • rapidità nelle operazioni di trascrizione;
  • eliminazione delle incertezze interpretative associate alle modalità di accettazione tacita;
  • trasparenza nei trasferimenti successivi a favore di acquirenti e creditori.

Nuove garanzie per donazioni e successioni: cambiamenti per eredi, donatari e terzi acquirenti

Un aspetto particolarmente innovativo della riforma riguarda le tutele collegate alle donazioni e agli effetti sulle successioni. La legge 167/2025 cancella l’azione di restituzione del bene nei confronti dei terzi acquirenti. L’impostazione attuale preferisce tutelare il mercato e la sicurezza degli scambi rispetto al recupero del bene da parte dei legittimari lesi.
  • Introduzione del diritto all’indennizzo per il legittimario, che sostituisce la restituzione materiale del bene;
  • protezione degli acquirenti che abbiano trascritto il loro acquisto prima della domanda di riduzione;
  • mantenimento della validità di pesi o ipoteche costituiti da chi ha ricevuto il bene in donazione, anche dopo una eventuale riduzione della donazione stessa.
Questa nuova impostazione comporta effetti rilevanti per:
  • i creditori, soprattutto bancari, che possono ora accettare più serenamente immobili provenienti da donazioni come garanzia;
  • i notai, che non saranno più tenuti a richiedere assicurazioni integrative sui beni provenienti da donazione;
  • i terzi acquirenti, che vedono la propria posizione rafforzata, facilitando l’accesso al mercato immobiliare e al credito.
Le nuove garanzie hanno un effetto positivo sulla commerciabilità dei beni oggetto di donazione e sulle successioni, snellendo le transazioni e riducendo il contenzioso successorio. La legittimazione del diritto all’indennizzo conserva comunque una tutela efficace anche per i legittimari, evitando che l’assenza di liquidità del donatario pregiudichi completamente i loro diritti: in caso di insolvenza, la legge consente azioni sussidiarie limitate verso chi ha ricevuto il bene a titolo gratuito dal donatario, ma preclude azioni reali verso chi ha acquistato a titolo oneroso.