Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2025, ha ufficializzato la nuova misura del tasso di interesse legale per il 2026, abbassandolo dall’ormai consolidato 2% all’1,60%. Questa variazione interessa una vasta platea di contribuenti e professionisti, coinvolgendo numerosi ambiti del diritto civile e fiscale, con effetti immediati sulle somme da calcolare nei rapporti con la pubblica amministrazione e tra privati. I
Il decreto MEF 10 dicembre 2025: come viene stabilito il tasso legale
L’aggiornamento del saggio di interesse legale è una procedura regolamentata dall’art. 1284 del Codice Civile, che impone una revisione annua in considerazione del rendimento medio dei titoli di Stato a breve termine e del tasso d’inflazione registrato nell’anno precedente. Il recente decreto del MEF del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, ha fissato la nuova misura all'1,6% su base annua, specificando la decorrenza dal 1° gennaio 2026. La decisione viene presa tenendo conto degli indici economici trimestrali, recependo dati da Banca d’Italia e sulla base delle evidenze di mercato;
- L’adeguamento annuale si riflette su vari istituti giuridici ed economici, sia in ambito civile che fiscale.
- Il tasso viene fissato in modo tale da assicurare una corrispondenza reale tra il costo del denaro e il contesto macroeconomico.
Sulla base di tali parametri, la scelta di ridurre la misura per il 2026 rispecchia il trend europeo di discesa dei tassi, dovuto a inflazione più contenuta e a rendimenti più bassi.
La revisione interessa tutte le obbligazioni civili in assenza di diverso accordo e si applica anche a molteplici adempimenti fiscali, aggiornando di fatto il “prezzo” dell’adempimento spontaneo o forzoso in capo a debitori e contribuenti.
Quando si applica il tasso di interesse legale e i principali ambiti coinvolti
Il tasso di interesse legale interessa molteplici settori, sia privati sia pubblici. Viene utilizzato come indice di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in rapporti giuridici e fiscali, quando non sia applicabile un tasso diverso stabilito dalle parti o dalla legge speciale. I principali casi di applicazione riguardano:
- Ravvedimento operoso: regolarizzazione spontanea di versamenti omessi, insufficienti o tardivi verso il fisco.
- Successioni e donazioni: calcolo degli importi dovuti o dei valori attualizzati su rendite e diritti reali.
- Rapporti civili: riconoscimento di interessi in mancanza di diversa pattuizione (per esempio, in presenza di prestiti non regolamentati da tassi convenzionali).
- Depositi cauzionali negli affitti: misura di riferimento quando non sia pattuito un tasso superiore.
- Conti correnti bancari e postali: talvolta, il tasso di riferimento per depositi infruttiferi o per situazioni di contestazione.
- Sanzioni previste da enti previdenziali: nei casi in cui la legge richiama espressamente la misura del tasso legale.
Per tutte queste voci, la misura ridotta all'1,60% dal 1° gennaio 2026 comporta piccoli risparmi per chi si trova a dover regolarizzare scorrettezze o versamenti dilazionati, ma impatta anche nei rapporti tra privati, nei casi in cui manchi un tasso stabilito contrattualmente.
La nuova percentuale va applicata solo sui periodi successivi a tale data; per quelli precedenti si utilizzano i tassi in vigore.
Le conseguenze della riduzione al 1,60%: focus su ravvedimento operoso, successioni e rapporti civili
L’abbassamento del tasso legale all’1,60% coinvolge direttamente una serie di operazioni e istituti di grande rilevanza operativa. Particolare impatto si verifica in fase di calcolo degli interessi dovuti nel ravvedimento operoso, nonché nella determinazione del valore fiscale di usufrutti, rendite vitalizie, successioni e donazioni. Il nuovo dato assume rilievo anche nelle regole dei rapporti tra locatore e conduttore (deposito cauzionale) e in alcune aree della contrattualistica bancaria e dei finanziamenti.
I professionisti, soprattutto fiscalisti e comercialisti, devono aggiornare i sistemi di calcolo, distinguendo con precisione tra gli interessi maturati a tassi diversi per periodi "a cavallo d’anno". Gli effetti concreti si traducono in:
- Sgravi lievi sulle somme dovute in seguito a ravvedimento operoso;
- Aggiustamenti nei coefficienti per il calcolo di imposte dirette e indirette sui trasferimenti per successione e donazione;
- Minori interessi nei rapporti civili e contrattuali privi di un tasso specifico.
Partendo dalle conseguenze per
il ravvedimento operoso, con il
nuovo tasso di interesse dell’1,60%, il costo complessivo degli interessi dovuti per regolarizzare ritardi nel pagamento di imposte e tributi si alleggerisce leggermente. In caso di adempimenti che abbracciano periodi sia precedenti che successivi al 1° gennaio 2026, è obbligatorio applicare
il tasso vigente per ciascun giorno di ritardo (calcolo pro rata temporis). Ad esempio:
- Dal termine originario di pagamento fino al 31 dicembre 2025 -> 2% annuo
- Dal 1° gennaio 2026 fino al saldo -> 1,60% annuo
Esempio pratico di calcolo: su un’omissione di 1.000 euro con 30 giorni di ritardo nel 2026, gli interessi legali ammonteranno a circa 1,32 euro, da aggiungere all’imposta e alla sanzione ridotta. Un calo che, pur non essendo di grande portata, può avere impatti su importi elevati o su ritardi prolungati. È importante utilizzare software o modelli aggiornati per evitare errori nella suddivisione dei periodi d’interesse.
Passando al calcolo delle imposte su successioni, donazioni, usufrutti vitalizi e rendite, le conseguenze sono le seguenti:
- I tassi più bassi comportano la determinazione di valori attualizzati leggermente inferiori, riducendo la base imponibile soggetta a tassazione.
- Il beneficio, seppur modesto, può risultare significativo nei trasferimenti patrimoniali di valore rilevante.
- Le aliquote e i coefficienti utilizzati dall’Agenzia delle Entrate sono progressivamente aggiornati secondo le nuove disposizioni annuali.
Inoltre, i professionisti devono monitorare le indicazioni operative pubblicate dagli enti interessati all’inizio di ogni anno.
Mutui, depositi cauzionali e altre applicazioni nei rapporti privati
Nel mondo dei rapporti privati, la nuova misura del tasso d’interesse ha effetti in particolare:
- DepositI cauzionali negli affitti: Il locatore è tenuto a riconoscere al conduttore gli interessi maturati sul deposito cauzionale al tasso legale, salvo diversa pattuizione.
- Mutui e contratti di finanziamento: Se nei contratti non è fissato un tasso specifico o in caso di annullamento delle clausole usurarie, si applica il tasso legale in vigore.
- Conti correnti: In alcune ipotesi, ad esempio saldo infruttifero o contestazione di utilizzi, il parametro di riferimento può essere il tasso legale vigente.
La variazione può produrre, sia
per i debitori sia per i creditori, importi riconosciuti più contenuti relativamente agli interessi maturati secondo le regole di legge.
In tabella la distinzione dei tassi recenti:
| Anno |
Tasso legale |
| 2023 |
5,00% |
| 2024 |
2,50% |
| 2025 |
2,00% |
| 2026 |
1,60% |
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