Quali sono gli orientamenti della giurisprudenza sui contratti e gli accordi tra coppie conviventi, sempre piů diffuse in Italia
Quali sono le interpretazioni dei contratti e degli accordi stipulati tra coppie conviventi secondo la Cassazione e la giurisprudenza? Aumentano sempre più le coppie di conviventi in Italia, che definiscono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Non può essere considerata convivenza di fatto dal punto di vista giuridico la semplice coabitazione o la convivenza occasionale ma deve essere ufficializzata da appositi accordi. La legge ha, infatti, voluto inquadrare giuridicamente solo i rapporti di convivenza che risultino come i rapporti matrimoniali.
In assenza di questi accordi, sotto il profilo giuridico non esiste alcun rapporto di convivenza che pertanto non riceve le tutele previste dalla legge 76/2016.
In questo caso le uniche tutele previste per i conviventi non riconosciuti sono quelle estese dalla giurisprudenza alle coppie di fatto prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
Sui rapporti tra conviventi, e i relativi accordi, si è più volte espressa la giurisprudenza.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 1324/2025, è recentemente intervenuta per precisare le regole di interpretazione e di lettura dei contratti tra coppie conviventi, precisando che tra loro sono valide le scritture private che regolano l’affidamento dei figli e gli accordi economici.
Tuttavia, la stessa Cassazione, un’altra ordinanza 1879/2025, ha chiarito che, per ottenere rimborsi eventuali tra conviventi, è necessario che sia prevista la clausola di obbligo di restituzione.
In questo caso, infatti, non basta una scrittura privata per il trasferimento di denaro.
Ciò dipende dal fatto che le convivenze di fatto, come del resto le coppie unite da vincolo matrimoniale, sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ogni convivente nei confronti dell’altro, e implicano l'obbligo comunque l’assistenza materiale e di contribuzione economica non solo nel corso della convivenza ma anche al suo termine.
E l’ordinanza 11337/2025 ha confermato tale orientamento, specificando che i versamenti di soldi fatti da un convivente all’altro durante la relazione sono ‘normali’ e doverosi nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo.