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Badante e infortunio sul lavoro, in quali casi il datore di lavoro non deve rispondere per normative e giurisprudenza

di Marcello Tansini pubblicato il
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Se la badante ha ricevuto istruzioni adeguate e ha confermato a voce di essere in grado di svolgere le mansioni assegnate, allora il datore di lavoro non ha alcuna responsabilità nei casi di infortuni sul lavoro. A stabilirlo è la stata la Corte di Cassazione con la recente sentenza 29823 2025

La gestione dei rapporti con le assistenti domiciliari comporta un’attenta analisi dei profili giuridici e pratici connessi agli incidenti che possono verificarsi durante l’attività lavorativa. Famiglie e lavoratori operanti nel settore domestico si confrontano spesso con dubbi relativi alla ripartizione delle responsabilità in caso di infortunio.

Svolgere mansioni di cura a persone con difficoltà di movimento espone chi assiste a rischi fisici significativi, specialmente quando si parla di operazioni come il trasferimento di persone non autosufficienti dal letto a una sedia a rotelle. La crescita delle necessità di assistenza domiciliare in Italia ha intensificato l’attenzione delle istituzioni sulle tutele e sugli obblighi a carico dei datori di lavoro domestico. Una corretta informazione e formazione delle badanti rappresenta lo strumento primario di prevenzione, ma la responsabilità datoriale non è automatica. 

Normativa vigente sugli infortuni sul lavoro per le badanti

Secondo la normativa vigente, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. A livello pratico, ciò si traduce nell’obbligo di evitare situazioni di pericolo e nell’adozione di misure idonee per prevenire danni durante l’espletamento delle mansioni.

Le badanti, quali lavoratrici alle dirette dipendenze di privati, rientrano nell’ambito di applicazione generale della normativa antinfortunistica. Ciò significa che, anche in assenza di una struttura aziendale complessa, spetta al datore di lavoro fornire istruzioni chiare e mettere il collaboratore in condizione di svolgere le proprie attività in sicurezza. La legge richiede:

  • informazioni sulle modalità operative corrette,
  • avvertimenti sui rischi specifici del luogo di lavoro,
  • eventuale formazione su tecniche particolari inerenti all’assistenza.
L’assenza di strumenti o dispositivi di protezione specifici non determina automaticamente la responsabilità del datore, se le mansioni richieste sono compatibili con le capacità professionali dichiarate dalla badante stessa. La recente giurisprudenza ha confermato che, per essere ritenuto responsabile di un sinistro occorso durante il servizio, il datore deve avere violato obblighi di sicurezza o di informazione, oppure affidato compiti sproporzionati rispetto a quelli esplicitati o pericolosi per le condizioni psico-fisiche del lavoratore.

I doveri di informazione e prevenzione del datore di lavoro

I datori di lavoro di badanti devono adempiere a precisi obblighi di carattere preventivo: ciò non comporta necessariamente documentazione scritta, bensì una formazione effettiva e concreta sul posto di lavoro. La supervisione e le indicazioni verbali acquistano rilievo, soprattutto nelle attività che possono esporre a specifici rischi, quali l’assistenza a persone prive di autonomia nella deambulazione. Inoltre:

  • Devono essere fornite spiegazioni dettagliate in merito a come eseguire operazioni delicate, come il sollevamento dei soggetti assistiti;
  • La dimostrazione pratica delle manovre costituisce un elemento centrale nella formazione;
  • La comunicazione costante dei rischi e delle condizioni particolari della persona da assistere rappresenta una tutela preventiva.
In linea con le recenti decisioni giurisprudenziali, emerge che l’adempimento di questi doveri è pienamente realizzato quando la lavoratrice conferma di aver già acquisito esperienza in attività analoghe e si dichiara in grado di assolvere alle mansioni richieste. L’assenza di una formalizzazione scritta non costituisce un’omissione, se sussistono prove testimoniali che confermano il processo informativo e formativo. Infatti, la prevenzione dei rischi nella realtà domestica si basa su una relazione di fiducia e su una chiara comunicazione, più che su adempimenti burocratici.

La recente ordinanza della Cassazione: il caso della badante infortunata

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29823/2025 ha stabilito che se una badante ha ricevuto istruzioni adeguate e dimostrazioni pratiche per le mansioni richieste di assistenza e ha poi confermato a voce di essere in grado di svolgere, allora il datore di lavoro non ha alcuna responsabilità nei casi di infortuni occorsi sul lavoro.
 

La vicenda giudiziaria ha riguardato l’infortunio occorso ad una badante regolarmente assunta durante una manovra di sollevamento di una persona non autosufficiente. Nonostante la lavoratrice sostenesse di non aver ricevuto strumenti o istruzioni adeguate, le indagini hanno evidenziato due aspetti fondamentali:

  • Tutti i testimoni coinvolti hanno riferito che il datore di lavoro aveva efficacemente illustrato le modalità operative necessarie per prestare assistenza, anche attraverso dimostrazioni pratiche sulle procedure richieste;
  • La badante aveva dichiarato, in sede di assunzione e durante il rapporto di lavoro, di possedere esperienza specifica nel tipo di mansioni richieste (compreso il sollevamento di malati non autosufficienti).
La Corte ha quindi confermato che spetta al datore di lavoro rispettare gli obblighi di informazione e prevenzione, ma, in presenza di adempimento e di conferma di esperienza da parte della lavoratrice, la responsabilità per l’infortunio non può essere attribuita automaticamente alla parte datoriale. 

Requisiti per l’esonero di responsabilità del datore di lavoro dopo un infortunio della badante

Affinché il datore di lavoro non sia considerato responsabile per un incidente occorso alla badante durante lo svolgimento delle attività di assistenza, devono essere soddisfatti alcuni specifici presupposti, come chiaramente richiamato dalla Suprema Corte:

  • Il datore di lavoro deve aver correttamente informato la lavoratrice sulle modalità di esecuzione delle sue mansioni, specie quelle che comportano rischi;
  • Deve aver fornito indicazioni pratiche e supervisionato, direttamente o indirettamente, le procedure di maggior rilievo per la sicurezza;
  • È stato accertato che le attività affidate non erano eccezionali o sproporzionate rispetto a quelle tradizionalmente afferenti al ruolo della badante;
  • La badante ha dichiarato di possedere un’esperienza pregressa adeguata e di essere autonoma nello svolgimento delle operazioni richieste.
La decisione giudiziaria mette in evidenza che, in carenza di prove rispetto a presunte omissioni informative o operative e in presenza di un’assicurazione da parte della lavoratrice circa la propria capacità, viene meno il presupposto per una responsabilità risarcitoria


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