Dal 2026 il bollo auto cambierà volto, almeno parzialmene: nuove scadenze personalizzate, pagamenti unici, differenze regionali, regole su veicoli fermi e passaggi di proprietà, criteri aggiornati e maggiore trasparenza nei pagamenti.
A partire dal 1° gennaio 2026, le modalità di pagamento e gestione della tassa automobilistica in Italia cambieranno profondamente per i veicoli di nuova immatricolazione. Il nuovo assetto normativo è parte della riforma fiscale attuata dal Governo e riflette l’esigenza di modernizzare il rapporto tra cittadini e amministrazione pubblica.
Con la nuova disciplina, saranno introdotti una scadenza «personalizzata» annuale collegata al mese di immatricolazione, l’obbligo di pagamento in un’unica soluzione con poche eccezioni e maggiore competenza per le Regioni nella gestione di agevolazioni e aliquote.
Restano invariate invece le modalità di calcolo e la presenza del “superbollo” per le auto più potenti, mentre vengono meno l’esenzione per i veicoli soggetti a fermo amministrativo e la possibilità di rateizzare l’importo in diverse tranche.
Dal 2026, la tempistica per il pagamento della tassa automobilistica sarà profondamente diversa per chi immatricolerà un veicolo: ciascun proprietario dovrà adempiere entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di immatricolazione. Questo significa, ad esempio, che un’auto immatricolata il 10 marzo 2026 avrà come scadenza del primo pagamento il 30 aprile dello stesso anno. Negli anni seguenti, la stessa scadenza ricorrerà sempre nello stesso mese, definendo quindi un calendario fiscale personalizzato. Questo approccio, già adottato in Lombardia e Piemonte, sarà esteso a livello nazionale.
Tramonta dal 2026 la possibilità di pagare in rate mensili o semestrali la tassa annuale per i veicoli di nuova immatricolazione, una pratica ammessa in alcune aree italiane fino al 2025. Il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, corrispondente all’intero importo dovuto per l’anno fiscale. Questa semplificazione amministrativa comporterà per molte famiglie e aziende una maggiore necessità di pianificazione economica, soprattutto dove l’importo supera diverse centinaia di euro.
Con la riforma, la tassa automobilistica diventa a tutti gli effetti un tributo regionale. Le Regioni avranno autonomia non solo nell’incasso del gettito, ma anche nella modulazione delle tariffe, nella definizione delle esenzioni e nelle modalità di riscossione. Questo apre la porta a possibili differenze tra residenti di diverse aree d’Italia.
Un’importante modifica rispetto al passato riguarda la tassazione dei veicoli fermi o soggetti a provvedimenti come il fermo amministrativo. Dal 2026, anche se un’auto non può circolare per disposizioni normative, la tassa automobilistica resta comunque dovuta. La precedente esenzione fondata su una sentenza della Corte Costituzionale non si applicherà più.
Cambia anche la disciplina per la compravendita dei veicoli. A partire dal 2026, la responsabilità fiscale sarà collegata esclusivamente all’intestatario registrato presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) il primo giorno del periodo d’imposta. Questo agevola sia i venditori sia gli acquirenti, eliminando ambiguità su chi debba corrispondere l’importo nel caso di transazione a ridosso della scadenza.
Nonostante i cambiamenti nella tempistica e nella gestione del tributo, il sistema di calcolo dell’importo resta ancorato ai parametri di potenza (espressa in kW) e classe ambientale (Euro). Le tabelle tariffarie non subiscono variazioni rispetto agli anni precedenti:
| Classe Euro | Importo €/kW |
| Euro 4 e superiori | 2,58 |
| Euro 3 | 2,70 |
| Euro 2 | 2,80 |
| Euro 1 | 2,90 |
| Euro 0 | 3,00 |
Il passaggio dal sistema attuale a quello previsto nel 2026 sancisce una netta separazione tra veicoli immatricolati prima e dopo quella data. I primi resteranno soggetti alle vecchie scadenze e modalità di rateizzazione (dove in vigore), mentre i nuovi adeguamenti incidono solo sulle targhe fresche d’immatricolazione. Di seguito un confronto schematico:
| Veicoli ante 2026 | Veicoli dal 2026 |
| Scadenza tradizionale (ad es. aprile/agosto/dicembre) | Scadenza personalizzata collegata all’immatricolazione |
| Pagamento rateale (ove previsto) | Pagamento annuale in un’unica soluzione |
| Possibile sospensione per fermo amministrativo | Obbligo di versamento anche per veicoli fermi |
| Responsabilità fiscale passibile di doppia attribuzione nel passaggio proprietà | Pagamento spettante al titolare PRA a inizio periodo |
Per la gestione delle nuove regole è consigliabile: