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Agevolazione bonus prima casa, tempi e durata più lunga per non perderla grazie risposta n. 127 del 2025 Agenzia Entrate

di Marianna Quatraro pubblicato il
bonus prima casa

Quali sono i nuovi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sui tempi per poter usufruire e non perdere le agevolazioni per l’acquisto di una prima casa

Quali sono i nuovi tempi e la durata da rispettare per non perdere il bonus prima casa chiariti dall’Agenzia delle Entrate? Le compravendite in Italia sono tornate a salire negli ultimi mesi, complici le riduzioni dei tassi di interesse decisi di recente dalla Bce (Banca Centrale Europea) ma anche l’abbassamento dei prezzi degli immobili. 

C’è, infatti, chi ha case in vendita da tempo e che, per non aspettare oltre e continuare a pagare tassa inutili su case magari vuote, decide di abbassare i prezzi per poter concludere prima le vendite.

E ci sono anche diverse agevolazioni disponibili per chi decide di comprare una prima che rendono, chiaramente, appetibile l’acquisto, come il bonus prima casa. E proprio su questa misura l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito nuovi chiarimenti. Vediamo cosa prevedono nel dettaglio.

  • Bonus prima casa e le condizioni per usufruire delle agevolazioni previste
  • I nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Bonus prima casa e le condizioni per usufruire delle agevolazioni

Il Bonus Prima Casa rappresenta diverse agevolazioni fiscali destinate all'acquisto di una prima abitazione da adibire a dimora abituale che permettono di pagare costi inferiori a quelli generalmente previsti sull'atto di compravendita dell'immobile. 

E’, infatti, prevista una riduzione dell'imposta di registro (dal 9% al 2%) per gli acquisti da parte di privati e una riduzione dell'Iva (dal 10% al 4%) per gli acquisti da aziende e sono previste esenzioni dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Ma per usufruire delle agevolazioni e non perderle è, però, necessario rispettare specifiche condizioni:

  • l’immobile oggetto di acquisto deve rientrare nelle categorie catastali A/2 (abitazioni civili), A/3 (abitazioni economiche), A/4 (abitazioni popolari), A/5 (abitazioni ultrapopolari), A/6 (abitazioni rurali), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni tipiche dei luoghi) e vi sono incluse anche le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e depositi), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente ad una per ogni categoria;
  • l'acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;
  • la casa acquistata con il bonus non può essere rivenduta prima che siano trascorsi cinque anni dal momento del suo acquisto definitivo;
  • nell’atto di compravendita, l’acquirente deve dichiarare di non possedere, né da solo né in comunione con il coniuge, altri diritti reali (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) su immobili ad uso abitativo situati nello stesso comune;
  • l’acquirente affermare di non essere titolare, neanche per una quota e anche in regime di comunione legale, di diritti su altra abitazione acquistata con agevolazioni prima casa sull’intero territorio nazionale, da lui stesso o dal coniuge.

I nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 127 del 5 maggio 2025, ha fornito chiarimenti sul bonus prima casa e in particolare relativamente alla modifica del termine per la rivendita dell’immobile precedentemente posseduto.

La Manovra Finanziaria 2025 ha, infatti, esteso il tempo previsto per la vendita del precedente immobile posseduto per non decadere dal beneficio da uno a due anni a condizione, però, che siano rispettati tutti gli altri requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione.

Per non perdere il bonus prima casa, dunque, è possibile vendere la precedente non più entro un anno dal nuovo acquisto ma anche entro due, per cui resta anche se il proprietario per un po' di tempo risulta esserlo di ben due abitazioni entrambe acquistate con le agevolazioni previste.

La stessa Agenzia delle Entrate ha spiegato che la nuova disposizione temporale allungata è retroattiva: ciò significa che non si limita ai soli atti di compravendita stipulati a partire dal primo gennaio 2025 ma anche a quelli stipulati prima, a condizione, però, che al 31 dicembre 2024 non fosse scaduto il termine di un anno per la vendita del precedente immobile acquistato con il bonus.


 

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