Quali sono i casi in cui, per legge, pur se impignorabile, la prima casa puņ essere pignorata e chiarimenti
La protezione della casa di abitazione dalle procedure esecutive rappresenta una questione centrale per molte famiglie italiane, che temono di perdere il proprio immobile in presenza di debiti. La normativa italiana tutela il diritto all’abitazione, introducendo limiti specifici alla pignorabilità della cosiddetta "prima casa" nelle situazioni di insolvenza. Nonostante tali garanzie, ci sono casi in cui è consentito agire nei confronti dell’immobile.
La legge in vigore stabilisce la non pignorabilità dell'immobile che riveste lo status di unica abitazione di proprietà e residenza anagrafica del debitore, sempreché non sia classificato come immobile di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9). Questa regola non è di applicazione universale ma riguarda in modo specifico i debiti tributari, quindi nei confronti dell’ente di riscossione per imposte e tributi.
Dal punto di vista normativo, il principio che regola tali disposizioni è tutelare il diritto all’abitazione del soggetto debitore e della sua famiglia, evitando il depauperamento sociale derivante dalla perdita del domicilio principale per debiti fiscali che non superano determinate soglie.
Da un punto di vista pratico, se ricorrono tutte le condizioni previste, l’agente della riscossione non può dare corso all’espropriazione del bene. Dunque, il pignoramento della casa è evitabile quando sussistono le seguenti condizioni:
La prima casa risulta per legge impignorabile quando si tratta di:
Nonostante la legge stabilisca l'impignorabilità dell’immobile principale, ci sono anche casi i in cui la casa è soggetta al rischio di pignoramento. I principali sono:
L’unico elemento richiesto è la presenza di un titolo esecutivo valido e la notifica dell’atto di precetto.
Infine, l’iscrizione di un’ipoteca rappresenta una forma di tutela per il creditore, che può avvenire anche sulla casa principale (per debiti superiori a 20.000 euro). Tuttavia, la differenza principale sta nel fatto che l’ipoteca, di per sé, non dà diritto automatico all’espropriazione: sono necessari ulteriori passaggi e notifiche, oltre al rispetto della soglia di debito di 120.000 euro in caso di Agenzia della Riscossione.
L’orientamento della Giurisprudenza, consolidato con pronunce della Corte di Cassazione come l’ordinanza n. 32759/2024, ha rafforzato il principio per cui la casa destinata a residenza anagrafica e unica proprietà del debitore non può essere pignorata per debiti tributari inferiori a 120.000 euro.
La Suprema Corte ha chiarito inoltre che tale tutela si estende anche a procedure esecutive già avviate, a patto che le condizioni siano rispettate al momento della decisione.
Altre sentenze hanno distinto efficacemente tra atti di pignoramento e iscrizione ipotecaria, specificando che la seconda è sempre possibile sopra i 20.000 euro, ma non equivale a rischio immediato di vendita dell’immobile se non si superano le soglie previste. In casi come la presenza di altri immobili, anche parziali, oppure per crediti di origine privatistica, la protezione decade completamente.