Il legame tra uso professionale del cellulare e tumori, soffermandosi sulla storica sentenza della Cassazione che apre nuove prospettive giuridiche in tema di malattia professionale, risarcimenti.
L'uso intensivo di dispositivi mobili nell'attività lavorativa rappresenta una condizione diffusa per molte categorie di lavoratori, specie per chi, come rappresentanti e manager, trascorre ore al giorno al telefono per esigenze professionali. La riflessione scientifica e giuridica si è soffermata sull'ipotesi che un impiego prolungato del cellulare possa contribuire all'insorgenza di patologie tumorali, soprattutto se l'esposizione coinvolge aree circoscritte del corpo.
L'esempio emblematico giunge dal caso giudiziario italiano in cui un rappresentante commerciale, dopo oltre un decennio di utilizzo assiduo del telefono aziendale (circa cinque/sei ore al giorno, per oltre dodici anni) ha sviluppato un neurinoma benigno al ganglio di Gasser nell'orecchio più esposto al dispositivo. Questo caso ha avviato un dibattito nazionale sul nesso tra tecnologia di uso professionale e malattia professionale, culminando in una delle pronunce più commentate della Suprema Corte di Cassazione.
Fino all'affermarsi di queste vicende in ambito giudiziario, l'opinione prevalente tra gli scienziati e giuristi era estremamente prudente. La gran parte della letteratura internazionale si esprime ancora oggi per la non univocità delle prove di un rapporto diretto tra campi elettromagnetici emessi dai telefoni cellulari e oncogenesi in ambiente lavorativo. Tuttavia, alcune sentenze, come quella analizzata, hanno aperto uno spiraglio: in particolari condizioni di esposizione, la malattia può rientrare tra le tutele previste per tecnopatie.
Proprio la sentenza della Corte di Cassazione (n. 17438/2012) rappresenta una svolta nell'approccio al tema: per la prima volta, la giurisprudenza italiana ha ritenuto ammissibile la prova del nesso causale tra uso continuativo di cellulare e tumore, riconoscendo il diritto al risarcimento e all'indennizzo da parte dell'INAIL anche per malattie non espressamente inserite nelle tabelle ufficiali delle malattie professionali. Questo tracciato segna una nuova prospettiva tra scienza, diritto e tutela della salute del lavoratore.
L'applicazione professionale della telefonia mobile esige un'analisi che va oltre la semplice valutazione della sicurezza sul lavoro. Con il consolidarsi delle nuove tecnologie nelle pratiche aziendali, emergono rischi inediti, riconducibili a danni da esposizione a lungo termine. In ambito italiano, il concetto di malattia professionale non è più circoscritto alle patologie classiche ma si evolve, includendo situazioni dove l'origine multifattoriale delle neoplasie rende problematica la prova del nesso causale.
Nel caso del tumore dell'utente professionale di cellulare, il cuore del problema è l'onere probatorio: la deduzione che sia stato proprio l'utilizzo intensivo del dispositivo a determinare l'insorgere del tumore richiede un'attenta valutazione clinica e scientifica. Non va trascurato che i campi elettromagnetici generati da questi apparecchi, secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), sono classificati come possibilmente cancerogeni (gruppo 2B), segno di una correlazione percepita ma ancora oggetto di approfondimento scientifico.
La nuova frontiera giurisprudenziale viene tracciata dalla sentenza della Suprema Corte, che supera il rigido meccanismo della presunzione limitata alle malattie tabellate, aprendo la tutela anche a situazioni individualizzate in cui la relazione tra esercizio professionale e patologia si dimostri con elementi concreti.
Tale svolta in ambito giudiziario si pone come punto di riferimento anche per future controversie e offre un modello di approccio tanto ai lavoratori quanto ai datori che devono gestire la prevenzione e la valutazione del rischio per l'uso prolungato dei dispositivi mobili.
La sentenza n. 17438/2012 della Corte di Cassazione rappresenta il primo caso in cui il massimo organo giurisdizionale italiano ha affrontato la questione della correlazione tra uso intensivo del dispositivo cellulare e insorgenza di una patologia tumorale in ambito lavorativo.
In questa controversia, il lavoratore risultava esposto per anni a radiofrequenze sulla stessa area del corpo (orecchio sinistro), sviluppando un neurinoma del ganglio di Gasser. La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, facendo propria l'impostazione della Corte di Appello: la chiave della decisione risiede nell'utilizzo di studi epidemiologici specifici (in particolare quelli del gruppo Hardell), che sono stati considerati idonei a fornire prova, su base probabilistica qualificata, del nesso causale.
Gli studi in questione erano preferiti non in astratto, ma nel concreto delle circostanze: durata e modalità di esposizione, lateralità e assenza di altre fonti significative di rischio. L'approccio della Cassazione rimarca che ciò che rileva non è un consenso scientifico assoluto, bensì la capacità della prova epidemiologica di rispecchiare le caratteristiche individuali del caso. In questo quadro, la giurisprudenza ha stabilito che:
Nel sistema italiano delle malattie professionali, INAIL indennizza i lavoratori affetti da patologie derivanti dalla loro attività, secondo un meccanismo che distingue tra malattie tabellate e malattie non tabellate.
Le patologie tabellate sono quelle incluse in un elenco normativo (originariamente previsto dal D.P.R. n. 1124/1965), per cui il riconoscimento dell'indennizzo avviene in via presuntiva: basta dimostrare di aver lavorato in una mansione e in un ambiente indicato nella tabella, e di aver contratto la malattia corrispondente. L'onere della prova è dunque agevolato e grava sull'INAIL soltanto la dimostrazione di una causa estranea.
Diverso è il caso delle malattie non tabellate: tutte quelle non contenute nell'elenco, tra cui moltissime patologie ad eziologia incerta o multifattoriale come diversi tipi di tumore. Qui, il lavoratore deve provare l'esistenza della malattia, il tipo di esposizione professionale e soprattutto la relazione causale tra lavoro e insorgenza della patologia.
INAIL è quindi chiamato a valutare caso per caso, accogliendo la richiesta d'indennizzo se la probabilità qualificata è raggiunta sulla base di dati specifici e di congruenti valutazioni tecniche.
L'accertamento giuridico del tumore professionale da dispositivo telefonico, sulla scorta degli indirizzi della Suprema Corte, si fonda su tre parametri chiave, che il consulente tecnico e i giudici sono chiamati a valutare:
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...