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Che cos'è la pace contributiva per la pensione? Spiegazioni, chiarimenti ed esempi

di Marianna Quatraro pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
pace contributiva pensione

La pace contributiva rappresenta un'opportunità per colmare i vuoti contributivi nel proprio percorso previdenziale. Come funziona e chi può beneficiarne

La pace contributiva rappresenta una misura strategica introdotta dal legislatore che permette di riscattare periodi privi di copertura contributiva nel proprio percorso lavorativo. Questo meccanismo consente di colmare eventuali lacune previdenziali sia per calcolare correttamente l'importo del trattamento pensionistico finale, sia per raggiungere più rapidamente i requisiti contributivi necessari per l'accesso alla pensione.

La Manovra finanziaria ha rinnovato il sistema della pace contributiva, offrendo la possibilità di riscattare in maniera agevolata fino a un massimo di 5 anni non coperti da contribuzione. Si tratta di un'opportunità preziosa per chi presenta discontinuità nella propria carriera lavorativa e desidera consolidare la propria posizione previdenziale.

Chi può beneficiare della Pace Contributiva

Non tutti i lavoratori possono accedere a questo strumento. La pace contributiva è riservata esclusivamente ai cosiddetti "contributivi puri", ovvero coloro che non hanno anzianità contributiva precedente al 31 dicembre 1995 e non sono già titolari di pensione. Questa limitazione è espressamente prevista dalla normativa e rappresenta un requisito essenziale per poter fruire della misura.

Possono quindi richiedere il riscatto agevolato:

  • Lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
  • Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
  • Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
  • Lavoratori iscritti alle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria
L'INPS, nella circolare n. 69 del 29 maggio 2024, ha precisato ulteriormente che la condizione di assenza di contribuzione anteriore al 1996 deve essere verificata in tutte le gestioni previdenziali, incluse le Casse professionali e le gestioni estere.

Periodi Riscattabili con la Pace Contributiva

I periodi ammessi al riscatto tramite la pace contributiva devono possedere caratteristiche ben definite. Possono essere recuperati:

  • Periodi del corso legale di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati
  • Periodi di attività lavorativa svolta all'estero, nei paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale
  • Periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro
  • Congedi per gravi motivi familiari o anche per formazione e studio
  • Periodi di lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996
È importante sottolineare che i buchi contributivi da riscattare non devono superare complessivamente i cinque anni, che possono anche non essere consecutivi. Inoltre, questi periodi devono collocarsi tra il primo e l'ultimo contributo accreditato nella posizione previdenziale del lavoratore.

Procedura di Richiesta e Costi del Riscatto

Per accedere alla pace contributiva è necessario presentare una domanda specifica all'INPS. La richiesta può essere effettuata:

  • Direttamente online attraverso il sito dell'INPS, utilizzando le proprie credenziali di accesso
  • Tramite il contact center INPS al numero verde o al numero dedicato
  • Rivolgendosi a patronati e intermediari autorizzati
Il costo del riscatto non è fisso ma variabile in base a diversi fattori. In particolare, l'onere economico viene calcolato applicando l'aliquota contributiva in vigore nella gestione previdenziale di riferimento alla retribuzione imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.

Ad esempio, per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), l'aliquota applicata è del 33%. L'importo totale può essere versato in un'unica soluzione oppure dilazionato fino a un massimo di 120 rate mensili, senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

Novità fiscali e differenze rispetto alle precedenti edizioni

Rispetto alla precedente versione della pace contributiva, attiva nel triennio precedente, vi sono alcune modifiche sostanziali sul fronte fiscale. Come precisato nella circolare n. 5/2024 dell'Agenzia delle Entrate, per le domande presentate nell'attuale periodo, non sarà possibile beneficiare della detrazione al 50% della spesa sostenuta.

Pertanto, il contributo versato sarà esclusivamente deducibile dal reddito complessivo, secondo le ordinarie regole fiscali. Questa modifica rappresenta una significativa differenza che potrebbe influenzare la convenienza economica dell'operazione per molti contribuenti.

Per i lavoratori del settore privato, va segnalata la possibilità che la domanda di pace contributiva venga presentata anche dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso specifico, l'onere versato risulta deducibile dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo.

Limitazioni e casi particolari

Esistono diverse situazioni che possono impedire o invalidare successivamente l'accesso alla pace contributiva:

  1. Qualora si verifichi l'acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio attraverso il riscatto del servizio militare o della maternità fuori dal rapporto di lavoro), il riscatto già effettuato tramite pace contributiva verrà annullato d'ufficio
  2. La rateizzazione non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta
  3. Se i contributi riscattati sono determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, la rateizzazione non è consentita e l'eventuale somma residua dovrà essere versata in un'unica soluzione
Un altro aspetto da considerare attentamente riguarda i periodi relativi ad attività lavorativa soggetta a obbligo di versamento contributivo, anche se prescritto. In questi casi, la pace contributiva non è applicabile, e il lavoratore dovrà ricorrere ad altri istituti previsti dalla normativa, come la regolarizzazione contributiva o la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge 1338/1962.

Valutazioni sulla convenienza della Pace Contributiva

Prima di avviare la procedura di riscatto tramite pace contributiva, è fondamentale effettuare un'attenta analisi costi-benefici. La convenienza dell'operazione dipende infatti da diversi fattori personali:

  • L'età anagrafica del richiedente
  • La finalità del riscatto (anticipare il pensionamento o incrementare l'assegno)
  • L'entità dell'onere da sostenere in rapporto al beneficio atteso
  • La possibilità di dedurre fiscalmente le somme versate
  • L'eventuale confronto con strumenti alternativi di previdenza complementare
Per molti lavoratori, soprattutto quelli più giovani o con retribuzioni elevate, potrebbe essere opportuno valutare anche l'adesione a forme di previdenza complementare come alternativa o integrazione alla pace contributiva, considerando i diversi benefici fiscali e le prospettive di rendimento.
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