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Come evitare pignoramenti grazie alla legge sul sovraindebitamento (anche se è già stato avviato)

di Marianna Quatraro pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
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Cosa fare se si è soggetti a procedure di pignoramento e come fare ad evitarlo grazie alla legge sul sovraindebitamento

Il pignoramento rappresenta una procedura esecutiva che viene attivata quando un creditore deve recuperare un credito non saldato. Questa misura può colpire diversi beni del debitore, dai beni immobili ai conti correnti bancari e postali, fino ad altri beni e oggetti posseduti che possono essere pignorati. Affinché il pignoramento diventi effettivo, il creditore deve seguire un preciso iter procedurale, notificando al debitore il titolo esecutivo, l'atto di precetto e l'atto di pignoramento.

Tuttavia, chi si trova soggetto a un'azione di recupero crediti può difendersi attraverso diversi strumenti legali. In particolare, la normativa sul sovraindebitamento offre soluzioni concrete per affrontare situazioni di difficoltà economica e prevenire o gestire le procedure esecutive.

Come funziona la normativa sul sovraindebitamento

La disciplina sul sovraindebitamento costituisce un importante strumento normativo che ha potenziato e migliorato le possibilità per imprenditori commerciali, professionisti e consumatori di liberarsi da situazioni di indebitamento eccessivo, prevenendo così l'avvio di procedure esecutive come i pignoramenti.

Questa normativa rappresenta una vera e propria ancora di salvezza per chi ha accumulato troppi debiti, permettendo di evitare il rischio di subire un'esecuzione forzata sui propri beni. Le disposizioni sul sovraindebitamento offrono protezione a diverse categorie di soggetti:

  • Cittadini privati e consumatori
  • Liberi professionisti con partita IVA
  • Imprenditori commerciali
  • Piccoli imprenditori non assoggettabili a procedure fallimentarie
  • Soci di società di persone (come Snc e Sas)
  • Familiari conviventi dei sovraindebitati, in particolare parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado del debitore principale, quando conviventi o quando il debito ha origine comune
  • Coniugi e membri di unioni civili del debitore principale
La normativa offre una concreta possibilità di ristrutturare i propri debiti e ottenere un nuovo inizio finanziario, evitando le conseguenze drammatiche delle azioni esecutive sui propri beni.

La procedura per accedere alla protezione dal sovraindebitamento

Per beneficiare della protezione offerta dalla normativa sul sovraindebitamento è necessario seguire un iter procedurale ben definito che si articola in diverse fasi:

  1. Presentazione della domanda: il debitore deve presentare un'apposita istanza di esdebitazione al giudice del tribunale civile territorialmente competente. Questa rappresenta il primo passo formale per avviare la procedura.
  2. Valutazione preliminare: in questa fase la segreteria del tribunale esamina l'istanza e verifica se il debitore possiede effettivamente tutti i requisiti necessari per accedere alla procedura di esdebitazione.
  3. Accettazione del preventivo: se la valutazione risulta positiva, la segreteria trasmette al debitore un preventivo dei costi procedurali, che include il compenso del gestore della crisi da sovraindebitamento.
  4. Nomina del gestore della crisi: viene designato un professionista che assume il compito di verificare approfonditamente la situazione di sovraindebitamento del debitore.
  5. Incontri con il gestore della crisi: il debitore ha la possibilità di incontrare, anche più volte se necessario, il gestore per descrivere personalmente la propria situazione economica e le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento.
  6. Elaborazione del piano di soluzione della crisi: il gestore, dopo aver analizzato tutta la documentazione, suggerisce al debitore la soluzione più adatta per la ristrutturazione dei debiti.
  7. Omologazione del piano: il gestore attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano di risoluzione del debito e lo trasmette al giudice per l'omologa giudiziale.
Una volta ottenuta l'omologazione, il debitore può procedere al pagamento dei propri debiti secondo modalità e tempistiche agevolate, definite nel piano di soluzione della crisi. Questo consente di evitare l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive come il pignoramento.

Strumenti di difesa se il pignoramento è già stato avviato

Sebbene la normativa sul sovraindebitamento offra soluzioni preventive, esistono situazioni in cui il pignoramento è già stato avviato. In questi casi, il sistema giuridico prevede comunque strumenti di tutela per il debitore.

Quando sussistono validi motivi, in caso di pignoramento di beni immobili o mobili, il giudice dell'esecuzione può autorizzare il debitore a pagare ratealmente il debito:

  • Per beni mobili e immobili: pagamento rateale fino a un massimo di 48 mesi (4 anni), con distribuzione semestrale delle somme tra i creditori
  • Per i soli beni immobili: possibilità di autorizzare pagamenti rateali mensili nel termine massimo di 18 mesi
È importante sottolineare che questa istanza di rateizzazione può essere presentata una sola volta nel corso della procedura esecutiva.

Tutele contro clausole vessatorie nei contratti bancari

Un'importante tutela è stata stabilita dalla Corte di Cassazione, che ha pronunciato un orientamento significativo in materia di pignoramenti immobiliari. Secondo tale giurisprudenza, se un contratto bancario contiene clausole vessatorie e abusive, il debitore può opporsi al pignoramento immobiliare anche se non ha agito tempestivamente in passato, lasciando scadere i termini e permettendo al decreto ingiuntivo di diventare definitivo.

Affinché possa applicarsi questa tutela, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • Il debitore deve rientrare nella categoria dei consumatori
  • Il contratto bancario deve contenere almeno una clausola qualificabile come vessatoria
  • La procedura di vendita all'asta non deve essersi conclusa con l'aggiudicazione definitiva dell'immobile
Per effetto di questo orientamento giurisprudenziale, il giudice a cui la banca presenta richiesta di decreto ingiuntivo deve richiedere preventivamente al creditore di esibire il contratto di credito originario. Successivamente, il giudice competente della procedura esecutiva può riesaminare l'intero procedimento e, qualora emergano effettive violazioni delle norme europee a tutela del consumatore, può disporre il blocco dell'asta giudiziaria.

Questo significa che, per decidere sull'effettiva legittimità di una vendita all'asta o sulla possibilità che il debitore possa riacquisire l'immobile, il giudice deve preliminarmente valutare se il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di clausole abusive contrarie ai diritti del consumatore.

La posizione della Corte di Giustizia Europea sui pignoramenti immobiliari

Anche la Corte di Giustizia Europea si è espressa in materia di pignoramenti immobiliari, stabilendo un importante principio di tutela: se il contratto stipulato tra banca e cliente contiene clausole abusive, il cliente ha diritto di fare ricorso anche quando la procedura di pignoramento è già stata avviata, con la possibilità di bloccare un pignoramento pagando solo 50 euro e accedendo a rateizzazione.

Secondo la giurisprudenza europea, vengono considerate abusive quelle clausole contrattuali che violano i principi di buona fede ed equità, quali:

  • Clausole occulte: disposizioni vincolanti per i clienti che non erano chiaramente specificate prima della sottoscrizione del contratto
  • Risarcimento unilaterale per annullamento: clausole che consentono alla banca di trattenere gli anticipi in caso di recesso del consumatore
  • Risarcimento per inadempienza contrattuale a carico dell'istituto di credito
  • Proroghe automatiche dei contratti a tempo determinato, che obbligano il cliente a comunicare preventivamente l'intenzione di risolvere il contratto per evitarne il rinnovo automatico
  • Annullamento con breve preavviso: possibilità per l'istituto di credito di risolvere un contratto senza termine fisso di scadenza con brevissimo preavviso
  • Risoluzione unilaterale del contratto da parte della banca in determinate circostanze
  • Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, che permettono all'istituto di apportare cambiamenti senza fornire giustificazioni
  • Limitazioni o esclusioni di responsabilità della banca in caso di danni alla persona del consumatore derivanti da atti od omissioni dell'istituto

Il ruolo degli organismi di composizione della crisi

Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) svolgono un ruolo determinante nelle procedure di sovraindebitamento. Si tratta di enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro ministeriale, che offrono assistenza professionale ai debitori in difficoltà.

Gli OCC hanno diverse funzioni chiave:

  • Fornire consulenza preliminare al debitore sulla sua situazione economica
  • Assistere nella predisposizione della proposta di piano del consumatore o accordo di ristrutturazione
  • Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta
  • Attestare la fattibilità del piano
  • Vigilare sull'esecuzione dell'accordo o del piano omologato
Il supporto di questi organismi risulta fondamentale per navigare efficacemente attraverso le procedure di sovraindebitamento e massimizzare le possibilità di evitare o bloccare pignoramenti già in corso.

Differenze tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

La normativa sul sovraindebitamento prevede soluzioni differenziate in base alla tipologia di debitore. Due strumenti principali sono il piano del consumatore e l'accordo di ristrutturazione:

Piano del consumatore:

  • È riservato esclusivamente ai consumatori, cioè persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
  • Non richiede l'approvazione dei creditori
  • È sottoposto direttamente all'omologazione del giudice
  • Il giudice valuta la meritevolezza del debitore e l'assenza di colpa nel sovraindebitamento
Accordo di ristrutturazione:
  • È accessibile sia ai consumatori che ai soggetti che svolgono attività d'impresa
  • Richiede l'approvazione della maggioranza qualificata dei creditori (60% dei crediti)
  • Dopo l'approvazione, viene sottoposto all'omologazione del giudice
  • Non prevede una valutazione di meritevolezza del debitore
Entrambi gli strumenti consentono di bloccare le azioni esecutive in corso, inclusi i pignoramenti, dal momento della presentazione della domanda fino all'eventuale omologazione.
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