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Come si calcola la ritenuta di acconto per bonifici parlanti bonus edilizi 2025 (istruzioni ed esempi pratici)

di Marianna Quatraro pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
ritenuta acconto bonus

Come cambia la ritenuta d’acconto per bonifici parlanti per bonus edilizi 2025: nuovo aumento, calcoli ed esempi e le domande e risposte piů frequenti

La ritenuta d'acconto rappresenta un meccanismo fiscale preventivo che le banche e gli uffici postali applicano automaticamente sui pagamenti effettuati tramite bonifici parlanti per lavori edilizi agevolabili. Si tratta di un prelievo anticipato che viene trattenuto al momento dell'accredito delle somme a favore dei beneficiari (imprese e professionisti) che hanno eseguito i lavori oggetto di bonus fiscali.

Questa trattenuta preventiva rappresenta un acconto sulle imposte che il soggetto beneficiario (fornitore o professionista) dovrà versare in futuro, e viene applicata obbligatoriamente dall'istituto bancario che funge da sostituto d'imposta.

Aumento della ritenuta d'acconto per bonifici parlanti bonus edilizi 2025 tra le novità di quest'anno

Una significativa novità fiscale caratterizza il 2025 per quanto riguarda i pagamenti relativi agli interventi agevolati con bonus edilizi. L'aliquota della ritenuta d'acconto sui bonifici parlanti destinati alle detrazioni fiscali per interventi edilizi è stata incrementata in modo sostanziale, passando dall'8% all'11%.

Questa modifica rappresenta un cambiamento rilevante per i fornitori e professionisti che ricevono pagamenti relativi a lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica e altri interventi che beneficiano delle agevolazioni fiscali nel settore edilizio.

In particolare, a partire dal 1° marzo 2025, la trattenuta preventiva che le banche e Poste Italiane Spa applicano sui bonifici eseguiti per usufruire delle detrazioni previste dai bonus edilizi disponibili nel 2024 è aumentata fino all'11%, con conseguente riduzione dell'importo effettivamente accreditato ai fornitori.

Per i pagamenti effettuati entro il 29 febbraio 2025, resta invece in vigore l'aliquota precedente dell'8%.

Estensione dell'applicazione della ritenuta

Un ulteriore elemento di novità riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione della ritenuta d'acconto. Dal 1° aprile 2025, infatti, questo meccanismo fiscale si applica anche:

  • Alle provvigioni per rapporti di commissione
  • Alle provvigioni per rapporti di agenzia
  • Alle provvigioni per mediazione e rappresentanza di commercio
  • Ai compensi per procacciamento di affari
  • Alle provvigioni per agenti di assicurazione
  • Alle provvigioni per mediatori di assicurazione
La ritenuta viene applicata al momento stesso del pagamento delle provvigioni, rappresentando un significativo ampliamento del perimetro di applicazione di questo strumento fiscale.

Caratteristiche essenziali del bonifico parlante per bonus edilizi 2025

Il bonifico parlante rappresenta una modalità di pagamento indispensabile per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per i bonus edilizi. A differenza del bonifico ordinario, il bonifico parlante deve contenere specifiche informazioni che lo rendono tracciabile e identificabile dall'Agenzia delle Entrate.

Gli elementi essenziali che devono essere presenti in un bonifico parlante sono:

  • Causale del versamento con riferimento alla normativa che prevede la detrazione (ad esempio: "Intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 16-bis del DPR 917/1986")
  • Codice fiscale o Partita IVA del beneficiario del pagamento (l'impresa o il professionista che ha eseguito i lavori)
  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione (il soggetto che usufruirà del bonus fiscale)
Le banche e gli uffici postali mettono a disposizione appositi moduli predisposti per i bonifici parlanti relativi ai bonus edilizi, facilitando così la corretta compilazione da parte dei contribuenti.

Istruzioni dettagliate per il calcolo della ritenuta di acconto su bonifici parlanti 2025

Il calcolo della ritenuta d'acconto sui bonifici parlanti per bonus edilizi segue una procedura specifica che tiene conto dell'IVA applicata e dell'aliquota di ritenuta stabilita dalla normativa fiscale. Di seguito viene illustrato passo per passo il procedimento corretto:

  1. La banca o Poste Italiane, in qualità di sostituto d'imposta, riceve l'importo totale del bonifico comprensivo di IVA
  2. Per determinare la base imponibile su cui applicare la ritenuta, viene effettuato lo scorporo dell'IVA all'aliquota massima del 22% (indipendentemente dall'aliquota IVA effettivamente applicata)
  3. Sull'importo così determinato, viene calcolata la ritenuta d'acconto con l'aliquota dell'11% (in vigore dal 1° marzo 2025)
  4. L'importo della ritenuta viene trattenuto dalla banca che lo verserà direttamente all'Erario
  5. Al beneficiario viene accreditata la differenza tra l'importo totale del bonifico e la ritenuta calcolata
Questo meccanismo di calcolo comporta che il fornitore riceve un importo inferiore rispetto al valore della fattura emessa, ma potrà poi recuperare la ritenuta subita in sede di dichiarazione dei redditi, utilizzandola come credito d'imposta.

Esempi pratici di calcolo della ritenuta di acconto per bonifici parlanti

Per comprendere meglio l'impatto dell'aumento dell'aliquota della ritenuta d'acconto, esaminiamo alcuni esempi concreti di calcolo che mostrano la differenza tra la situazione precedente (aliquota 8%) e quella attuale (aliquota 11%).

Esempio 1: Fattura con IVA al 10%

Consideriamo una fattura di 20.000 euro + IVA al 10% per lavori di ristrutturazione che rientrano nel bonus:

  • Imponibile: 20.000 euro
  • IVA (10%): 2.000 euro
  • Totale fattura e bonifico: 22.000 euro
Calcolo con aliquota all'11%:
  1. Scorporo dell'IVA presunta al 22%: 22.000 ÷ 1,22 = 18.032,79 euro (base imponibile presunta)
  2. Calcolo della ritenuta all'11%: 18.032,79 × 11% = 1.983,61 euro
  3. Importo effettivamente accreditato al fornitore: 22.000 - 1.983,61 = 20.016,39 euro
Confronto con il precedente calcolo all'8%:
  1. Scorporo dell'IVA presunta al 22%: 22.000 ÷ 1,22 = 18.032,79 euro (base imponibile presunta)
  2. Calcolo della ritenuta all'8%: 18.032,79 × 8% = 1.442,62 euro
  3. Importo effettivamente accreditato al fornitore: 22.000 - 1.442,62 = 20.557,38 euro
Differenza tra i due regimi: 20.557,38 - 20.016,39 = 540,99 euro in meno accreditati al fornitore con l'aliquota all'11%.

Esempio 2: Fattura con IVA al 22%

Consideriamo ora una fattura di 10.000 euro + IVA al 22% per consulenza professionale legata a interventi agevolabili:

  • Imponibile: 10.000 euro
  • IVA (22%): 2.200 euro
  • Totale fattura e bonifico: 12.200 euro
Calcolo con aliquota all'11%:
  1. Scorporo dell'IVA presunta al 22%: 12.200 ÷ 1,22 = 10.000 euro (base imponibile presunta)
  2. Calcolo della ritenuta all'11%: 10.000 × 11% = 1.100 euro
  3. Importo effettivamente accreditato al fornitore: 12.200 - 1.100 = 11.100 euro
In questo secondo esempio, l'importo trattenuto coincide esattamente con il 11% dell'imponibile reale, poiché l'aliquota IVA effettivamente applicata è proprio quella massima del 22%.

Impatto economico dell'aumento della ritenuta sui fornitori

L'incremento dell'aliquota della ritenuta d'acconto dal precedente 8% all'attuale 11% ha un impatto significativo sulla liquidità dei fornitori e professionisti che eseguono lavori oggetto di bonus edilizi. Sebbene si tratti di un anticipo d'imposta che potrà essere recuperato in sede di dichiarazione dei redditi, nell'immediato comporta una minore disponibilità finanziaria.

In particolare, l'aumento di 3 punti percentuali della ritenuta si traduce in:

  • Una riduzione immediata della liquidità per i fornitori, con potenziali ripercussioni sulla gestione finanziaria delle imprese
  • Un maggiore credito d'imposta da recuperare in dichiarazione dei redditi
  • La necessità di rivedere i flussi di cassa e la pianificazione finanziaria, soprattutto per le piccole imprese
  • Possibili aumenti dei prezzi per compensare la ridotta liquidità immediata
Questo cambiamento rappresenta un ulteriore elemento di complessità nel contesto dei bonus edilizi, che si aggiunge alle modifiche normative riguardanti le percentuali di detrazione e le modalità di fruizione delle agevolazioni.

Come gestire correttamente la ritenuta d'acconto nella contabilità

Per i soggetti che ricevono pagamenti tramite bonifici parlanti, è fondamentale gestire correttamente la ritenuta d'acconto nella contabilità aziendale. Ecco i principali aspetti da considerare:

  1. Registrazione della fattura emessa: la fattura va registrata per l'intero importo comprensivo di IVA
  2. Rilevazione dell'incasso: al momento dell'accredito, occorre rilevare sia l'importo effettivamente ricevuto sia la ritenuta subita
  3. Certificazione della ritenuta: la banca o Poste Italiane rilascerà la certificazione della ritenuta operata, documento necessario per il recupero
  4. Compensazione in F24: la ritenuta subita potrà essere utilizzata in compensazione tramite modello F24 o recuperata in dichiarazione dei redditi
Per i contribuenti in regime forfettario, è importante ricordare che la ritenuta d'acconto rappresenta un credito d'imposta da recuperare integralmente in dichiarazione dei redditi o tramite compensazione orizzontale.

Differenze tra bonifico ordinario e bonifico parlante per bonus edilizi

Il bonifico parlante si distingue dal bonifico ordinario per caratteristiche specifiche che lo rendono idoneo a consentire la fruizione delle detrazioni fiscali previste per i bonus edilizi.

Caratteristica Bonifico Ordinario Bonifico Parlante
Causale Libera Deve contenere riferimento alla normativa del bonus
Dati fiscali Non obbligatori Obbligatori (CF del beneficiario della detrazione e CF/P.IVA del fornitore)
Applicazione ritenuta No Sì (11% dal 1° marzo 2025)
Validità per detrazioni Non valido Indispensabile per ottenere le detrazioni
Modulo Standard Specifico per bonus edilizi

È fondamentale utilizzare correttamente il bonifico parlante per non compromettere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali. In caso di errore nella compilazione o di utilizzo di un bonifico ordinario, infatti, potrebbe essere negato il diritto alla detrazione, con conseguenze economiche significative per il contribuente.

Domande e risposte sulla ritenuta d'acconto per bonifici parlanti bonus edilizi 2025

Quando entra in vigore l'aliquota dell'11% per la ritenuta d'acconto?
L'aliquota dell'11% entra in vigore a partire dal 1° marzo 2025. Per i bonifici effettuati fino al 29 febbraio 2025 si continua ad applicare l'aliquota dell'8%.

Chi applica la ritenuta d'acconto sui bonifici parlanti?
La ritenuta viene applicata automaticamente dalla banca o da Poste Italiane che agiscono in qualità di sostituti d'imposta.

Come può il fornitore recuperare la ritenuta subita?
Il fornitore può recuperare la ritenuta subita in sede di dichiarazione dei redditi o utilizzarla in compensazione nel modello F24.

È possibile evitare l'applicazione della ritenuta?
No, l'applicazione della ritenuta è obbligatoria per i bonifici parlanti relativi a bonus edilizi. L'utilizzo di bonifici ordinari, che non prevedono la ritenuta, comporterebbe la perdita del diritto alla detrazione fiscale.

La ritenuta si applica anche ai forfettari?
Sì, la ritenuta viene applicata anche ai contribuenti in regime forfettario che ricevono pagamenti tramite bonifici parlanti per lavori agevolati.

Quali sono i bonus edilizi interessati dall'applicazione della ritenuta?
La ritenuta si applica ai bonifici relativi a tutti i bonus edilizi, tra cui: bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, superbonus, bonus barriere architettoniche e bonus mobili (per la parte relativa all'installazione).

Conclusioni e considerazioni sulla ritenuta d'acconto per bonifici parlanti

L'aumento dell'aliquota della ritenuta d'acconto dall'8% all'11% rappresenta una modifica significativa nel panorama fiscale relativo ai bonus edilizi per il 2025. Questa variazione si inserisce in un contesto di progressive restrizioni e modifiche alla normativa sulle agevolazioni fiscali per interventi edilizi.

Per i fornitori e i professionisti, l'impatto immediato è una riduzione della liquidità a fronte dei lavori eseguiti, compensata solo in un secondo momento tramite la dichiarazione dei redditi o la compensazione in F24. Per i committenti, invece, rimane fondamentale l'utilizzo corretto del bonifico parlante, condizione imprescindibile per accedere alle detrazioni fiscali.

La corretta gestione della ritenuta d'acconto e la sua considerazione nella pianificazione finanziaria diventano elementi sempre più rilevanti per imprese e professionisti che operano nel settore delle ristrutturazioni e lavori per il risparmio energetico.

In un contesto normativo in continua evoluzione, è fondamentale rimanere aggiornati sulle disposizioni fiscali e valutare attentamente l'impatto delle modifiche sulla propria situazione specifica, eventualmente avvalendosi della consulenza di professionisti del settore per ottimizzare la gestione fiscale e finanziaria.

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