Il fenomeno dello smart working continua a trasformare il mondo del lavoro, portando con sé vantaggi per le aziende.
Ci pensa la circolare Inail 48 del 2 novembre 2017 a spiegare cosa succede se ci si fa male durante lo smart working.
Già, perché lo smart working promuove un approccio al lavoro focalizzato sugli obiettivi concordati tra lavoratore e datore di lavoro, piuttosto che sulle modalità per raggiungerli. Questo ha portato a una nuova concezione del tempo e dello spazio lavorativo, consentendo al dipendente di svolgere le proprie mansioni sia all'interno dell'ufficio che in altri luoghi, senza una postazione fissa assegnata.
Questa modalità lavorativa, sempre più diffusa, consente una maggiore flessibilità e autonomia, permettendo ai lavoratori di organizzare il proprio tempo e il proprio spazio in base alle esigenze personali e lavorative. La possibilità di lavorare da remoto favorisce un miglior equilibrio tra vita professionale e privata, riducendo il tempo e lo stress legati agli spostamenti quotidiani.
Per le aziende lo smart working può tradursi in una riduzione dei costi operativi, grazie alla diminuzione degli spazi fisici necessari e a una maggiore produttività dei dipendenti, incentivati dalla flessibilità concessa. Ma richiede anche un adattamento organizzativo e tecnologico, con l'implementazione di strumenti digitali adeguati e la definizione di nuove modalità di gestione e valutazione delle performance.
La normativa di riferimento per la sicurezza dei lavoratori in modalità agile è la legge 81 del 2017. L'articolo 18 impone al datore di lavoro di fornire al dipendente un'informativa che evidenzi i rischi e i pericoli associati al lavoro in modalità smart. Comprende l'intensificazione dei ritmi di lavoro, il diritto alla disconnessione e la regolamentazione degli spostamenti durante l'orario lavorativo. Il datore di lavoro è anche responsabile di stabilire le modalità di utilizzo degli strumenti assegnati al dipendente, come laptop, tablet e smartphone, e di garantire tempi di riposo adeguati e misure tecniche per la disconnessione dalle tecnologie di lavoro.
La cooperazione del lavoratore nell'attuazione delle misure di prevenzione garantisce un ambiente di lavoro sicuro anche in modalità smart. La stessa legge, all'articolo 23, estende ai lavoratori in modalità agile le tutele previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questo include i rischi connessi alla prestazione lavorativa resa fuori dai locali aziendali e disciplina anche l'infortunio in itinere, ovvero durante il percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo prescelto per svolgere il lavoro.
È previsto che la scelta di tale luogo sia motivata da esigenze connesse alla prestazione lavorativa o dalla necessità di coniugare le esigenze di vita personale e di lavoro secondo criteri di ragionevolezza.
La circolare Inail offre chiarimenti in merito alla gestione degli infortuni nel contesto del lavoro agile. L'Istituto precisa che la tutela per il lavoratore non si limita agli infortuni legati strettamente alle attività lavorative, ma si estende anche a quelli connessi alle attività prodromiche e accessorie, purché queste siano strumentali all'esecuzione delle mansioni.
La circolare sottolinea che, in assenza di indicazioni chiare riguardo agli elementi necessari per l'indennizzabilità dell'evento infortunistico, saranno condotti specifici accertamenti per verificare la sussistenza dei presupposti della tutela. In particolare, occorre stabilire se l'attività svolta dal lavoratore al momento dell'infortunio fosse strettamente collegata a quella lavorativa, ossia necessaria e funzionale all'esecuzione delle sue mansioni, anche se svolta fuori dai locali aziendali.
La copertura assicurativa viene esclusa nei casi di rischio elettivo ovvero quando il lavoratore si espone volontariamente a rischi non necessari e in contrasto con le misure di sicurezza stabilite dal datore di lavoro.