La recente sentenza T-689/24 ribalta le regole sulla detrazione IVA, ridefinendo oneri probatori, limiti e casi pratici tra immobili, fatture e operazioni inesistenti alla luce delle novità giurisprudenziali UE
La disciplina della detrazione dell’IVA rappresenta uno dei temi più delicati del sistema tributario italiano ed europeo. Nel corso degli ultimi anni, l’evoluzione normativa e, soprattutto, l’intervento della giurisprudenza nazionale e comunitaria hanno rimodellato prassi interpretative e modalità operative per imprese, professionisti e operatori economici. Uno dei criteri cardine rimane il principio di neutralità: l’IVA non può trasformarsi in un onere finanziario indebito per chi effettivamente svolge attività economiche rilevanti ai fini dell’imposta.
Recenti sentenze della Corte di Cassazione e del Tribunale dell’Unione Europea hanno chiarito ambiti prima controversi, tra cui la validità della detrazione sulla sola base della fattura, il ruolo dell’intestazione catastale degli immobili rispetto all’attività d’impresa e il delicato rapporto tra inerenza, prova documentale e regole di decadenza nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti o società considerate non operative.
Il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente introdotto un principio di assoluta rilevanza per la disciplina della detrazione IVA, destinato a incidere fortemente sulla prassi degli operatori. La sentenza T-689/24 ha stabilito che il possesso della fattura regolare è condizione sufficiente per esercitare il diritto alla detrazione, anche qualora la stessa pervenga successivamente rispetto all’acquisto rilevante ai fini IVA.
In concreto, il soggetto passivo può detrarre l'IVA con riferimento al periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile, purché sia in possesso di una valida fattura, anche se ricevuta in un momento successivo. Ciò significa, in termini pratici, che per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva riferito al periodo di esigibilità dell’imposta, basta essere in possesso della fattura relativa all’operazione.
Ne deriva che, nella dichiarazione annuale relativa al 2025 (da presentare entro il 30 aprile 2026), l’operatore potrà legittimamente includere nella detrazione l’Iva relativa a beni o servizi acquistati nel 2025, anche se la fattura è stata materialmente ricevuta successivamente all’effettuazione dell’operazione, purché entro la presentazione della dichiarazione stessa.
La decisione si basa sul principio di neutralità dell’IVA sancito dalla Direttiva 2006/112/CE. La Corte di Giustizia, anche in precedenti decisioni, ha ribadito che i requisiti formali per la detrazione non possono essere interpretati in modo da ostacolare il pieno esercizio del diritto, a meno che non siano in gioco esigenze imperative di prevenzione dell’abuso e della frode.
I punti qualificanti della sentenza T-689/24:
Come ribadito nella recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12227/2025, l’onere della prova dell’inerenza grava sul contribuente. Non basta prospettare una generica utilità, ma occorre dimostrare, attraverso documentazione adeguata, che il costo sia riferibile all’attività impresa e sia strumentale alla sua realizzazione:
La prova documentale rappresenta il fulcro per il riconoscimento della detrazione. Le pronunce più recenti confermano che è sufficiente la disponibilità della fattura regolarmente registrata e un’adeguata annotazione contabile per far valere la detrazione dell'IVA, anche nonostante la mancanza della prova di pagamento.
La buona fede del contribuente viene riconosciuta se egli dimostra di aver agito diligenza, dotandosi di tutta la documentazione necessaria, come contratti, ordini, e-mail, manuali d’uso e fatture, in grado di attestare la realtà e la riferibilità dell’operazione rispetto all’attività esercitata. La sostanza economica e la tracciabilità dello scambio prevalgono su eventuali difetti formali che non incidono sulla veridicità dell’operazione.
Il riconoscimento del diritto alla detrazione IVA è precluso in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti: la Cassazione ha chiarito che, in tali circostanze, non è necessario provare la partecipazione dolosa alla frode; è sufficiente che l’imprenditore non abbia adottato la diligenza esigibile.
L’Amministrazione deve fornire indizi della frode, mentre il contribuente è chiamato a dimostrare di aver agito in buona fede e con la dovuta attenzione nella scelta dei propri fornitori, monitorando l’effettiva esistenza e la regolarità della controparte. Presunzioni e anomalie nei rapporti commerciali impongono un’accurata attenzione, pena la perdita della detrazione anche in assenza di dolo.
Il diritto alla detrazione IVA può decadere in presenza di operazioni inesistenti o di status di “non operatività” della società (cd. società di comodo). Tuttavia, la Cassazione (Sent. n. 1967/2026, n. 4151/2025 e seguenti) e la Corte di Giustizia UE (C-341/22) hanno stabilito che non è legittimo negare a priori la detrazione solo perché la società non supera il test di operatività annuale previsto dalla legge nazionale. Il diritto sussiste se l’attività economica è effettivamente svolta e non risultano prove di frode o abuso.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e Scienze dalla Comunicazione, giornalista pubblicista dal 2008, collaboratrice presso testate locali e nazionali, con ottime competenze linguistiche straniere, specializzata in campo letterario ed economico, collabora con la testata online Businessonline trattando in particolar modo il mondo delle pensioni, argomento di cui si occupa ormai da circa 20 an...