La frode fiscale comprende diversi comportamenti illeciti per ridurre artificialmente la base imponibile o ottenere indebiti vantaggi fiscali.
L’utilizzo di documenti non aderenti alla realtà, come le cosiddette "fatture inesistenti", rappresenta uno dei principali strumenti adottati per ridurre il carico tributario in maniera illecita. Questo fenomeno, spesso realizzato attraverso l’emissione o la ricezione di fatture per operazioni mai effettuate o riportanti importi gonfiati, oltre a costituire una pratica diffusa tra imprese grandi e piccole, comporta rischi penalmente rilevanti e crescenti attenzioni normative e giurisprudenziali.
Le modifiche delle norme fiscali nel 2025, in particolare, hanno introdotto una rimodulazione delle sanzioni e delle soglie di punibilità, segnando nuovi orientamenti interpretativi anche da parte della Corte di Cassazione.
L'attualità del tema trova riscontro nei recenti casi giudiziari che hanno coinvolto sia multinazionali sia professionisti, richiamando l’interesse su come prevenire e contrastare questo tipo di frode.
La frode fiscale comprende diversi comportamenti illeciti posti in essere per ridurre artificialmente la base imponibile o ottenere indebiti vantaggi fiscali. La "falsa fatturazione" è una sottocategoria di frode, dove vengono prodotti documenti non corrispondenti all’effettività delle operazioni.
Una fattura si definisce "falsa" quando attesta operazioni mai avvenute, solo parzialmente realizzate o eseguite tra soggetti differenti rispetto a quelli dichiarati. Le principali tipologie sono:
Il D.Lgs. 74/2000, art. 8, punisce l’emissione di fatture (o altri documenti equipollenti) attestanti operazioni inesistenti, anche in assenza di un’effettiva evasione da parte del terzo destinatario.
Elemento oggettivo |
Emissione/rilascio di documento che attesti operazioni mai avvenute o tra soggetti diversi dalla realtà |
Elemento soggettivo |
Dolo specifico: intenzione di consentire a terzi l’evasione delle imposte |
Non è prevista una soglia minima per la punibilità penale di questo reato. Tuttavia, come da aggiornamenti 2025, se l’importo indicato è inferiore a 100.000 €, si applica una fattispecie attenuata.
Le recenti riforme fiscali e penali, introducono benefici per i contribuenti che decidono di sanare le violazioni fiscali, anche se commesse in passato.
La riforma Cartabia ha reso più semplice l’accesso alla non punibilità e abbassato la soglia di applicabilità ai reati puniti con un minimo inferiore a due anni: soglia in cui rientra anche l’utilizzo di fatture false, punito con un minimo di un anno e sei mesi.
In alternativa, se non si può applicare la causa di non punibilità, il contribuente può ottenere una riduzione della pena fino alla metà e la cancellazione delle sanzioni accessorie,. Questa attenuante speciale è concessa se il saldo integrale avviene prima della fine del dibattimento di primo grado, e si applica anche retroattivamente.
La configurazione di reato o illecito amministrativo dipende sia dalla natura dell’operazione sia dall’importo coinvolto.
Importo indicato non rispondente a verità < 100.000 € |
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni |
Importo >= 100.000 € |
Reclusione da 4 a 8 anni |
Le sanzioni accessorie comprendono interdizione dai pubblici uffici, sospensione dagli uffici direttivi e confisca anche per equivalente. Recenti novità hanno introdotto la possibilità di attenuazione della pena in caso di ravvedimento o integrale pagamento prima della sentenza (art. 13 D.Lgs. 74/2000).
La Corte di Cassazione ha confermato che, in presenza del pagamento integrale del debito tributario, anche se rateizzato, è possibile accedere a forme di non punibilità o a rilevanti attenuazioni di pena, purché si dimostri l’avvenuto versamento prima della conclusione del dibattimento penale.
In particolare, con la sentenza 19675 del 2025 la Suprema Corte ha riconosciuto che l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, se seguito da una condotta riparatoria completa, non comporta necessariamente una condanna.
Grazie alla nuova norma il pagamento del debito può rendere il fatto non punibile per particolare tenuità, purché debitamente documentato. La giurisprudenza sottolinea l’importanza dell’elemento soggettivo e della prova rigorosa dell’inesistenza delle operazioni.
La responsabilità si estende a diversi soggetti coinvolti nella catena della fatturazione.
In materia di contestazione, l’onere della prova dell’inesistenza dell’operazione grava su chi afferma la falsità.
Le riforme introdotte dal 2025 facilitano percorsi di regolarizzazione e attenuazione della pena per chi si attivi spontaneamente nel sanare il debito tributario.