La riforma fiscale degli Enti del Terzo Settore ha raggiunto una fase determinante con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, di nuove disposizioni che interessano direttamente il non profit. Questo aggiornamento è frutto di un lungo confronto tra legislazione nazionale e diritto europeo, culminato con il via libera della Commissione UE, e mira a semplificare il quadro tributario e rafforzare la trasparenza degli enti iscritti al RUNTS. L’obiettivo è assicurare una normativa capace di distinguere tra attività commerciali e non commerciali, valorizzando la finalità solidaristica degli ETS e garantendo l’accesso a regimi fiscali più vantaggiosi. Le novità riguardano anche temi chiave come la determinazione forfettaria dei redditi, la gestione IVA e la revisione degli adempimenti, segnando una svolta per una governance moderna e sostenibile del Terzo Settore.
Il regime forfettario per gli Enti del Terzo Settore: caratteristiche, requisiti e soglie di accesso
Il regime forfettario dedicato agli ETS rappresenta oggi una delle modalità più apprezzate di determinazione del reddito per gli enti iscritti al RUNTS. A partire dal 2026, questa opzione consente una fiscalità agevolata su attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, favorendo così la sostenibilità delle organizzazioni non profit.
- Il coefficiente di redditività varia in base al volume di ricavi e alla tipologia di attività svolta, oscillando generalmente tra il 5% e il 17% per le attività ordinarie. In presenza di attività di servizi, le percentuali applicabili sono:
- Fino a 130.000 euro: 7%
- Da 130.001 a 300.000 euro: 10%
- Oltre 300.000 euro: 17%
- Per attività diverse dalle prestazioni di servizi:
- Fino a 130.000 euro: 5%
- Da 130.001 a 300.000 euro: 7%
- Oltre 300.000 euro: 14%
- ODV e APS possono applicare rispettivamente coefficienti di redditività dell’1% (OdV) e del 3% (APS) sulle attività commerciali con soglia massima dei ricavi non superiore a 85.000 euro.
- Le entrate oggetto di calcolo includono anche plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi e proventi immobiliari.
Rientrano tra i
requisiti principali:
- Iscrizione al RUNTS come ETS non commerciale
- Rispetto dei limiti di ricavi e composizione delle fonti (i ricavi non commerciali devono essere superiori a quelli commerciali per mantenere la qualifica non commerciale)
- Attività svolta nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Il regime forfettario ha una durata minima triennale e può essere esercitato all’atto della dichiarazione d’inizio attività o in quella annuale dei redditi. L’uscita o la revoca comporta il ritorno alla determinazione ordinaria dell’imposizione.
Procedure operative: come aderire al regime forfettario e ottenere la partita IVA forfettaria secondo la circolare ADE 2026
L’accesso al regime agevolato per gli Enti del Terzo Settore richiede una serie di adempimenti specifici secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare di coordinamento 2026. Gli enti collettivi e le associazioni – a differenza delle persone fisiche – devono utilizzare una procedura particolare per la richiesta di partita IVA e l’accesso al regime agevolato:
- L’opzione e la richiesta di attribuzione della partita IVA avvengono tramite la presentazione del Modello AA7/10.
- Nella compilazione va valorizzato il campo denominato “Investimenti effettuati dai costruttori” con il codice 9999999999, ovvero la sequenza di dieci nove, per segnalare l’intenzione di accedere al regime agevolato.
- Deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività commerciale (riconducibile all’inizio dell’attività, anche marginale, rilevante ai fini fiscali).
- L’ente è tenuto a conservare tutta la documentazione attestante i presupposti per l’accesso e le dichiarazioni rilasciate.
Utilizzo del Modello AA7/10: istruzioni pratiche dell’Agenzia delle Entrate
Per gli enti collettivi che intendono utilizzare il regime forfettario, è determinante un
corretto utilizzo del Modello AA7/10, sviluppato appositamente per soggetti diversi dalle persone fisiche (come ETS e associazioni). Le
istruzioni dell’Agenzia delle Entrate specificano i passaggi salienti:
- Compilazione dei dati anagrafici dell’ente, inclusa l’indicazione della sede legale e del rappresentante legale.
- Individuazione dei codici attività (ATECO) corrispondenti alle attività istituzionali e a quelle commerciali svolte dall’ente.
- Dichiarazione dell’inizio attività come soggetto passivo IVA, anche ai fini della sola fruizione del regime forfettario.
- Compilazione obbligatoria del campo “Investimenti effettuati dai costruttori” immettendo il valore "9999999999", condizione necessaria per accedere all’opzione semplificata.
- Firma del rappresentante legale su tutti i quadri previsti, garantendo la responsabilità della dichiarazione.
Il modello è strutturato per fornire tutte le informazioni richieste per la corretta profilazione dell’ente e rappresenta l’unico canale idoneo a consentire sia la richiesta della partita IVA che la manifestazione di volontà di utilizzo del regime agevolato.
Termini e modalità di invio del Modello: opzioni disponibili
Le modalità per la trasmissione del Modello AA7/10 sono state semplificate per rendere agevole l’adempimento:
- Presentazione diretta presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate.
- Invio per posta raccomandata.
- Trasmissione telematica, direttamente dall’ente tramite i servizi online dell’Agenzia o per mezzo di intermediario abilitato, ad esempio un commercialista o un CAF specializzato.
Il termine per la presentazione è di 30 giorni dall’avvio dell’attività. L’invio telematico, utilizzando le piattaforme digitali, è preferibile per ridurre i tempi e semplificare la ricezione delle conferme di attribuzione della partita IVA e dell’opzione per il regime. Tutti i canali assicurano piena validità legale della domanda e consentono di tracciare con sicurezza la data di presentazione.
Effetti fiscali e operativi della proroga IVA per gli enti associativi e le principali novità dal 2026
La proroga dell’esclusione IVA fino al 2036 per gli enti associativi rappresenta un dato rilevante nel panorama delle riforme. Il rinvio del passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione permette agli enti di prolungare l’operatività secondo lo schema pregresso, lasciando impregiudicato il trattamento delle principali operazioni verso associati, partecipanti o tesserati. In particolare:
- Le APS (Associazioni di Promozione Sociale) possono mantenere la non commercialità delle prestazioni verso associati, evitando impatti IVA anche sulle attività di somministrazione interne.
- La proroga consente agli enti di calibrare con gradualità l’adeguamento ai nuovi adempimenti richiesti dall’ordinamento europeo.
- Sul fronte delle società sportive dilettantistiche, la continuità operativa è assicurata fino al 2036 senza obbligo di apertura della partita IVA laddove le attività permangano nei limiti delle disposizioni sul non profit.
Dalla riforma fiscale 2026 derivano inoltre:
- Allineamento tra terminologia (sostituzione di ONLUS con ETS non commerciale) in tutta la disciplina IVA, al fine di evitare disparità interpretative.
- Estensione dell’aliquota del 5% a nuove fattispecie agevolate per le imprese sociali costituite in forma societaria.
- Semplificazioni nel procedimento di calcolo e rendicontazione IVA sui servizi misti, imponendo una contabilità separata tra attività istituzionali e commerciali per garantire la detraibilità proporzionale dell’imposta.
Esoneri, semplificazioni e criticità applicative nella gestione fiscale degli ETS in regime forfettario
Le organizzazioni iscritte al RUNTS che operano in regime forfettario beneficiano di una serie di esoneri e semplificazioni. Tra i più rilevanti si segnala:
- Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per ODV e APS in regime forfettario, inclusa la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati relativi.
- Eliminazione della certificazione fiscale per cessioni e prestazioni effettuate da questi soggetti a partire dal nuovo periodo di imposta.
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