L'utilizzo e l'emissione di documenti contabili non veritieri rappresentano una delle questioni più delicate nel panorama fiscale e penale italiano. Il tema della falsa fatturazione responsabilità coinvolge non solo chi genera questi atti fraudolenti, ma anche chi li riceve o vi partecipa indirettamente, come intermediari e consulenti. Negli ultimi anni, la giurisprudenza, compresa l'ordinanza 29299/2023 della Cassazione, ha progressivamente chiarito gli ambiti di responsabilità e rafforzato le misure sanzionatorie, al fine di tutelare l'erario e la leale concorrenza.
Cos'è una fattura falsa: definizioni, tipologie e riferimenti normativi
Nel contesto normativo italiano, una fattura è definita falsa quando attesta operazioni mai avvenute o riporta dati alterati rispetto alla realtà economica sottostante. Si distinguono principalmente due categorie di falsità:
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Fatture oggettivamente false: relative a beni o servizi mai effettivamente forniti.
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Fatture soggettivamente false: attestanti operazioni effettive, ma documentate come eseguite da soggetti diversi da quelli realmente coinvolti.
Altre forme includono la sovrafatturazione, dove sono gonfiati i valori di beni o servizi, e la manipolazione parziale dei dati (quantità, descrizioni, identificativi fiscali errati). Il riferimento normativo principale è il
D.Lgs. 74/2000, in particolare gli articoli 2 e 8, che disciplinano rispettivamente l'uso e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Il quadro normativo sottolinea che la mera emersione di errori formali o involontari (senza dolo) può comportare sanzioni amministrative, ma non sempre rilevanza penale. Tuttavia, qualsiasi condotta destinata a conseguire indebiti vantaggi fiscali è penalmente rilevante, anche per valori esigui. La recente evoluzione normativa e le decisioni della Cassazione ribadiscono la centralità della diligenza e della trasparenza nelle operazioni documentate da fattura.
Differenze tra chi emette e chi riceve: responsabilità e rischi secondo la legge
L'ordinamento distingue tra la figura di chi genera una fattura falsa e quella di chi la riceve o la utilizza nei propri adempimenti fiscali:
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Emittente: Il soggetto che origina il documento può rispondere penalmente per l'intento fraudolento. Il reato si consuma con la sola emissione del documento mendace, indipendentemente dal fatto che la fattura venga effettivamente utilizzata successivamente da terzi.
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Utilizzatore: Può essere ritenuto penalmente responsabile solo se impiega la fattura nella propria contabilità, con la consapevolezza o l'obbligo di conoscenza dell'irrealità dell'operazione documentata. L'ordinanza 29299/2023 sottolinea l'importanza della valutazione del dolo: l'utilizzatore sanzionabile penalmente è quello che agisce in modo consapevole e intenzionale.
La responsabilità, quindi, non si limita all'autore materiale del documento. Ad esempio, amministratori, soci, delegati e chi esercita ruoli di controllo nelle società possono essere chiamati a rispondere in concorso se autorizzano, favoriscono o omettono di impedire la falsa fatturazione. In merito alla “soglia”, anche una singola fattura dal valore modesto può essere penalmente rilevante.
La falsa fatturazione responsabilità non è vincolata solo alla forma, ma si basa sull'effettivo comportamento illecito e sull'intenzionalità della condotta. Le ultime sentenze hanno confermato che i ruoli non sono comunicanti: l'emittente e l'utilizzatore rispondono per fatti penalmente distinti, tranne i casi in cui le funzioni coincidano, come approfondito nelle sezioni successive.
Fatture false: profili di reato e cosa si rischia alla luce delle ultime sentenze e ordinanze della Cassazione
Sul piano penale, la disciplina dei reati legati a documentazione contabile fittizia si basa sugli articoli 2 e 8 del D.Lgs. 74/2000. La Cassazione, con ordinanza 29299/2023 e sentenze recenti, ha sottolineato l'autonomia delle due fattispecie:
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Emissione di documenti falsi (art. 8): riguarda chiunque formi e immetta nel ciclo economico fatture che attestino operazioni inesistenti, punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (pena innalzata a 8 in casi aggravati).
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Utilizzo di documenti falsi in dichiarazione (art. 2): relativo a chi inserisce tali fatture nelle proprie scritture contabili o dichiarazioni, con pene di eguale gravità.
Non esistono soglie minime di rilevanza, ed entrambe le condotte sono autonome: la responsabilità per emissione non esclude la punibilità per l'uso, e viceversa. La giurisprudenza chiarisce che l'omessa conoscenza da parte dell'utilizzatore deve essere supportata da elementi oggettivi (es. buona fede dimostrabile) per poter escludere la responsabilità penale.
La Corte ha inoltre stabilito che la prescrizione decorre:
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dalla data di emissione per chi genera la fattura;
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dalla presentazione della dichiarazione fiscale per chi la utilizza.
Le pene accessorie possono includere sanzioni pecuniarie, confisca dei beni e interdizione temporanea da attività commerciali. Alcuni meccanismi (come il pagamento integrale del debito tributario prima del dibattimento) possono condurre a riduzioni della pena o a non punibilità in caso di particolare tenuità del fatto, secondo le più recenti interpretazioni della giurisprudenza.
Il ruolo e le responsabilità del commercialista e degli altri intermediari coinvolti
I professionisti che gestiscono la contabilità, come i commercialisti, rivestono un ulteriore aspetto di responsabilità in materia di falsa fatturazione. La Corte di Cassazione attribuisce loro obblighi stringenti di vigilanza e diligenza. Il coinvolgimento può essere sia diretto, con la consapevolezza dell'illecito (dolo), che indiretto, per mancato controllo o sottovalutazione di anomalie evidenti (colpa grave).
Anche i professionisti cessati dall'incarico sono ritenuti responsabili se le operazioni fraudolente si sono verificate nel periodo sotto la loro gestione e non sono state segnalate alle autorità. Omissioni o controlli parziali, soprattutto di fronte a indizi chiari di irregolarità, portano a configurare il concorso nel reato. L'intermediario deve quindi segnalare sospette irregolarità ed esercitare un controllo approfondito sulla documentazione gestita.
Due reati per chi emette e utilizza fatture false: casi di autofattura e giurisprudenza recente
Un tema centrale, su cui la Cassazione e l'ordinanza 29299/2023 si sono espresse con chiarezza, riguarda la posizione di chi assume la doppia veste di emittente e utilizzatore della medesima fattura falsa, tipico nelle ipotesi di autofattura mendace:
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Soggetto
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Condotta
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Configurazione penale
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Terzo emittente
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Emissione
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Art. 8 D.Lgs. 74/2000
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Terzo utilizzatore
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Utilizzo
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Art. 2 D.Lgs. 74/2000
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Stesso soggetto
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Emissione e utilizzo
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Entrambi i reati (art. 2 e 8)
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A differenza della disciplina del concorso che esclude il cumulo se emittente e utilizzatore sono soggetti distinti, l'unicità del soggetto implica la responsabilità per due illeciti distinti: la volontà di creare documenti falsi e il loro impiego in dichiarazione sono viste come due comportamenti autonomamente punibili. Tale approccio è stato ribadito in recenti sentenze, soprattutto in casi di autofatturazione dove la stessa persona redige e immette nella propria contabilità la fattura mendace, rispondendo penalmente sia per l'emissione sia per l'uso.
La capacità di individuare elementi sospetti in una fattura consente di ridurre i rischi di essere coinvolti in controversie fiscali o penali. È consigliabile considerare i seguenti aspetti:
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Verifica puntuale di codice fiscale, partita IVA e dati anagrafici dei fornitori attraverso i registri ufficiali
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Analisi accurata della descrizione dei servizi o beni: deve essere dettagliata e coerente, evitando terminologie generiche o importi fuori mercato
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Controllo incrociato dei dati nel Sistema di Interscambio (SDI), nei DURC e nelle Camere di Commercio per accertare la reale esistenza dei soggetti
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Sospensione del pagamento e verifica approfondita se si ricevono fatture da soggetti mai contattati
L'adozione di sistemi di controllo interno e una formazione mirata del personale possono ridurre drasticamente i rischi di incorrere in violazioni.
Le conseguenze fiscali e penali di fatture false su imprese e professionisti
La scoperta di fatture falsificate determina impatti su vari piani:
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Indeducibilità dei costi e impossibilità di detrazione IVA per chi utilizza il documento fittizio
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Aumento delle imposte dovute, con recupero degli importi evasi e sanzioni fiscali elevate, anche accessorie
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Revisione e rettifica dei bilanci aziendali e potenziali controlli patrimoniali e personali approfonditi
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Applicazione di pene detentive, confisca di beni e interdizioni temporanee in caso di responsabilità penale accertata
La progressiva digitalizzazione dei controlli e lo scambio di dati rendono oggi più difficile occultare documentazione irregolare, con sanzioni che spesso si estendono anche ai rappresentanti legali e ai consulenti coinvolti nell'illecito.
Quando si viene coinvolti in procedimenti penali legati a operazioni fittizie, la difesa si fonda su una serie di strategie, la cui efficacia dipende dalla tempestività e dalla qualità delle argomentazioni e delle prove fornite. Tra le principali opzioni:
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Dimostrazione della buona fede e dell'assenza di dolo, spesso grazie a documentazione che attesta affidamento incolpevole verso consulenti o fornitori
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Esibizione di evidenze oggettive che provano l'effettività dell'operazione contestata (contratti, ordini, DDT, pagamenti tracciabili)
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Valutazione della definizione agevolata o del patteggiamento, per ridurre la sanzione in caso di evidenze sfavorevoli
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Collaborazione con professionisti esperti in reati tributari per la costruzione di una difesa robusta e integrata
L'avvocato penalista specializzato garantisce la corretta impostazione della difesa, dalla fase investigativa all'eventuale impugnazione, tenendo conto delle novità normative e giurisprudenziali, anche sulla scorta delle recenti ordinanze della Cassazione.
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