Il quadro normativo sui fringe benefit delle auto aziendali cambia nel 2025, coinvolgendo criteri di calcolo aggiornati, gestione degli optional, limiti di esenzione e differenze tra utilizzo aziendale, privato e promiscuo.
Il contesto delle auto aziendali, assegnate ai dipendenti come strumento di welfare aziendale, è oggetto di costante aggiornamento normativo, soprattutto in relazione al trattamento fiscale dei cosiddetti fringe benefit. I cambiamenti introdotti dalla normativa del 2025 hanno apportato una notevole revisione delle modalità di calcolo e delle condizioni applicabili ai vantaggi correlati all'uso delle vetture aziendali. L'obiettivo del legislatore è favorire la diffusione di modelli a basso impatto ambientale e una maggiore trasparenza nella quantificazione del benefit fiscale.
La corretta gestione fiscale dell'assegnazione di autovetture in uso anche personale rappresenta un aspetto essenziale sia per le imprese, chiamate ad adottare procedure conformi, sia per i lavoratori, che devono comprendere gli effetti sul reddito imponibile derivanti dai benefici accessori. Le disposizioni aggiornate focalizzano l'attenzione sulla distinzione tra opzioni a carico dei dipendenti e criteri oggettivi di determinazione dei valori imponibili, introducendo nuovi elementi interpretativi sulla natura stessa degli optional aggiuntivi.
Storicamente, la disciplina dei fringe benefit legati alle auto aziendali è stata definita dall'art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che specifica come tutti i benefici, economici o in natura, riconosciuti nell'ambito del rapporto di lavoro concorrano a formare il reddito imponibile. Originariamente, il valore del benefit era calcolato sulla base di parametri forfetari riferiti alla percorrenza annua convenzionale di 15.000 km, con costi desumibili dalle tabelle ACI e percentuali definite sulla base delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dei veicoli.
Fino al 2024, il sistema prevedeva percentuali graduate a seconda dei livelli di emissione:
La disciplina distingue ulteriormente tra contratti stipulati prima e dopo il 1° gennaio 2025 e valorizza le date di immatricolazione, consegna e stipula del contratto, elementi fondamentali per l'applicazione delle nuove regole. In regime transitorio, per i veicoli ordinati entro fine 2024 ma consegnati entro il 30 giugno 2025, si applicano ancora le regole precedenti secondo la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 192/2025.
Un punto di particolare attenzione riguarda la gestione degli optional e accessori richiesti dal dipendente e finanziati tramite trattenuta in busta paga. Secondo la Risposta n. 233/2025 dell'Agenzia delle Entrate, questi costi non influiscono sulla determinazione del valore del fringe benefit tassabile. In pratica:
L'assegnazione delle vetture ad uso promiscui segue un criterio di determinazione forfetario che si fonda sulla percorrenza annua convenzionale (sempre 15.000 km) moltiplicata per il costo chilometrico individuato annualmente nelle tabelle ACI. La percentuale da applicare dipende ora dalla tipologia di alimentazione del veicolo, come previsto dall'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR:
Periodo |
Percentuale fringe benefit* |
Criterio di calcolo |
Fino al 31/12/2024 |
Dal 25% al 60% (in base a emissioni CO2) |
Tabella ACI (15.000 km) x percentuale emissioni |
Dal 01/01/2025 |
10%/20%/50% (in base ad alimentazione) |
Tabella ACI (15.000 km) x percentuale alimentazione |
L'aggiornamento delle tabelle annuali è a cura dell'Automobile Club d'Italia, che le comunica entro il 30 novembre di ogni anno; queste diventano efficaci dal periodo d'imposta successivo, garantendo così coerenza nella determinazione del valore imponibile e riferimento oggettivo per imprese e lavoratori.
La differenziazione tra uso promiscuo, utilizzo esclusivo per finalità aziendali e utilizzo strettamente privato dell'autovettura impatta direttamente sul piano fiscale:
L'importo riconosciuto quale compenso in natura attraverso i fringe benefit auto è soggetto a specifici limiti di esenzione che, per il periodo 2024-2027, risultano pari a:
Per l'azienda, il costo sostenuto per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo è deducibile dal reddito d'impresa entro il tetto del 70% del relativo ammontare (art. 164 TUIR). In termini di IVA, la detraibilità può variare in base alla presenza o meno di un corrispettivo per l'uso personale.
Sussistono situazioni peculiari che rendono necessario un esame puntuale della normativa. Alcuni esempi applicativi sono indicativi: