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Fringe benefit auto aziendali: le nuove regole sugli optional dopo normativa aggiornata 2025

di Marianna Quatraro pubblicato il
Normativa aggiornata 2025

Il quadro normativo sui fringe benefit delle auto aziendali cambia nel 2025, coinvolgendo criteri di calcolo aggiornati, gestione degli optional, limiti di esenzione e differenze tra utilizzo aziendale, privato e promiscuo.

Il contesto delle auto aziendali, assegnate ai dipendenti come strumento di welfare aziendale, è oggetto di costante aggiornamento normativo, soprattutto in relazione al trattamento fiscale dei cosiddetti fringe benefit. I cambiamenti introdotti dalla normativa del 2025 hanno apportato una notevole revisione delle modalità di calcolo e delle condizioni applicabili ai vantaggi correlati all'uso delle vetture aziendali. L'obiettivo del legislatore è favorire la diffusione di modelli a basso impatto ambientale e una maggiore trasparenza nella quantificazione del benefit fiscale.

La corretta gestione fiscale dell'assegnazione di autovetture in uso anche personale rappresenta un aspetto essenziale sia per le imprese, chiamate ad adottare procedure conformi, sia per i lavoratori, che devono comprendere gli effetti sul reddito imponibile derivanti dai benefici accessori. Le disposizioni aggiornate focalizzano l'attenzione sulla distinzione tra opzioni a carico dei dipendenti e criteri oggettivi di determinazione dei valori imponibili, introducendo nuovi elementi interpretativi sulla natura stessa degli optional aggiuntivi.

La cornice normativa: evoluzione fino al 2025

Storicamente, la disciplina dei fringe benefit legati alle auto aziendali è stata definita dall'art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che specifica come tutti i benefici, economici o in natura, riconosciuti nell'ambito del rapporto di lavoro concorrano a formare il reddito imponibile. Originariamente, il valore del benefit era calcolato sulla base di parametri forfetari riferiti alla percorrenza annua convenzionale di 15.000 km, con costi desumibili dalle tabelle ACI e percentuali definite sulla base delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dei veicoli.

Fino al 2024, il sistema prevedeva percentuali graduate a seconda dei livelli di emissione:

  • 25% per veicoli con emissioni fino a 60g/km;
  • 30% per emissioni superiori a 60g/km e fino a 160g/km;
  • 50% per emissioni tra 160g/km e 190g/km;
  • 60% per valori superiori a 190g/km.
La Legge di bilancio 2025 e il cosiddetto “Decreto Bollette” (Dl n. 19/2025) hanno introdotto rilevanti novità: dal 1° gennaio 2025, le percentuali sono ora determinate in funzione della tipologia di alimentazione piuttosto che delle emissioni, allineando il sistema italiano agli indirizzi europei e potenziando i meccanismi di incentivazione per veicoli elettrici e ibridi.

La disciplina distingue ulteriormente tra contratti stipulati prima e dopo il 1° gennaio 2025 e valorizza le date di immatricolazione, consegna e stipula del contratto, elementi fondamentali per l'applicazione delle nuove regole. In regime transitorio, per i veicoli ordinati entro fine 2024 ma consegnati entro il 30 giugno 2025, si applicano ancora le regole precedenti secondo la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 192/2025.

Optional a carico del dipendente: regole fiscali e impatto sul benefit

Un punto di particolare attenzione riguarda la gestione degli optional e accessori richiesti dal dipendente e finanziati tramite trattenuta in busta paga. Secondo la Risposta n. 233/2025 dell'Agenzia delle Entrate, questi costi non influiscono sulla determinazione del valore del fringe benefit tassabile. In pratica:

  • Le somme trattenute ai lavoratori per optional aggiuntivi sui veicoli non possono essere dedotte dalla base imponibile del benefit, poiché gli accessori extra non sono considerati nel costo chilometrico ACI.
  • La trattenuta si configura come un mero addebito sul netto in busta paga e non modifica il valore forfetario del beneficio secondo i criteri ACI.
  • Eventuali somme addebitate per usufruire del mezzo a fini personali invece, se definite in base alle tabelle ACI, possono ridurre il valore imponibile, ma solo se direttamente collegate all'utilizzo promiscuo.
L'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria chiarisce che il legislatore intende favorire un regime di determinazione semplice, ancorato a parametri oggettivi e predeterminati, escludendo elementi soggettivi quali la scelta e la personalizzazione dell'auto tramite optional. In questo senso, la posizione è coerente con la circolare n. 326/1997 e successive prassi dell'ente.

Criteri di calcolo del fringe benefit: tabelle ACI e percentuali aggiornate

L'assegnazione delle vetture ad uso promiscui segue un criterio di determinazione forfetario che si fonda sulla percorrenza annua convenzionale (sempre 15.000 km) moltiplicata per il costo chilometrico individuato annualmente nelle tabelle ACI. La percentuale da applicare dipende ora dalla tipologia di alimentazione del veicolo, come previsto dall'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR:

  • 10% per auto esclusivamente elettriche;
  • 20% per auto ibride plug-in;
  • 50% per tutte le altre tipologie di alimentazione.
Di seguito una tabella riepilogativa dei criteri utilizzati prima e dopo il 2025:

Periodo

Percentuale fringe benefit*

Criterio di calcolo

Fino al 31/12/2024

Dal 25% al 60% (in base a emissioni CO2)

Tabella ACI (15.000 km) x percentuale emissioni

Dal 01/01/2025

10%/20%/50% (in base ad alimentazione)

Tabella ACI (15.000 km) x percentuale alimentazione

L'aggiornamento delle tabelle annuali è a cura dell'Automobile Club d'Italia, che le comunica entro il 30 novembre di ogni anno; queste diventano efficaci dal periodo d'imposta successivo, garantendo così coerenza nella determinazione del valore imponibile e riferimento oggettivo per imprese e lavoratori.

Le differenze tra uso promiscuo e utilizzo esclusivamente aziendale o privato

La differenziazione tra uso promiscuo, utilizzo esclusivo per finalità aziendali e utilizzo strettamente privato dell'autovettura impatta direttamente sul piano fiscale:

  • Uso promiscuo: il veicolo è disponibile sia per esigenze aziendali che personali del dipendente. Solo questa modalità determina la formazione di un benefit tassabile secondo i criteri forfetari sopra descritti.
  • Uso esclusivamente aziendale: il veicolo è utilizzato unicamente per attività lavorative. Non si genera alcun fringe benefit e dunque nessuna imposizione in capo al dipendente.
  • Uso esclusivamente privato: la vettura è impiegata dal lavoratore solo per scopri personali. In tal caso il valore imponibile si determina secondo il "valore normale" ex art. 9 TUIR, senza applicazione del criterio forfetario.
È necessario, per la corretta applicazione delle regole, predisporre una documentazione puntuale che certifichi la modalità di utilizzo dei veicoli come contrattualistica, lettere di assegnazione e verbali amministrativi.

Limiti di esenzione, franchigia e implicazioni pratiche per lavoratori e imprese

L'importo riconosciuto quale compenso in natura attraverso i fringe benefit auto è soggetto a specifici limiti di esenzione che, per il periodo 2024-2027, risultano pari a:

  • 1.000 euro annui per la generalità dei dipendenti;
  • 2.000 euro annui per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
L'importo, se inferiore a tali limiti, non concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore. Oltre la soglia, l'intero valore diventa sottoposto sia a tassazione Irpef sia a contribuzione previdenziale. Inoltre, la franchigia è totale: il superamento anche di un solo euro rispetto ai limiti fa sì che tutto il fringe benefit sia imponibile.

Per l'azienda, il costo sostenuto per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo è deducibile dal reddito d'impresa entro il tetto del 70% del relativo ammontare (art. 164 TUIR). In termini di IVA, la detraibilità può variare in base alla presenza o meno di un corrispettivo per l'uso personale.

Sussistono situazioni peculiari che rendono necessario un esame puntuale della normativa. Alcuni esempi applicativi sono indicativi:

  • Veicolo ordinato nel 2024, ma immatricolato e assegnato a luglio 2025: non rientrando nel regime transitorio, il benefit si calcola secondo il "valore normale" per la quota riferibile all'uso privato, escludendo il criterio forfetario.
  • Aggiunta di optional a carico del dipendente: anche se il lavoratore sostiene integralmente la spesa per accessori, non si produce alcuna riduzione del valore imponibile determinato con i parametri forfetari ACI.
  • Lavoratori con più benefit nel periodo d'imposta: la verifica della franchigia vale sulla somma totale di tutti i beni e servizi ricevuti.
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