Nel 2025 cambiano le regole fiscali per le auto aziendali ad uso promiscuo. L'articolo analizza disciplina, nuovi regimi di tassazione, scelta delle soluzioni piů favorevoli, scadenze, implicazioni e prospettive future.
Nel 2025, il legislatore italiano ha introdotto un'importante revisione della disciplina fiscale relativa alle auto aziendali ad uso promiscuo, con l'obiettivo di promuovere scelte più sostenibili e garantire una maggiore equità nel trattamento tributario di questa tipologia di fringe benefit. L'intervento normativo trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 51, comma 4, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e nelle successive modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), ulteriormente integrate dal Decreto Legge 19/2025 e chiarite circostanziatamente dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 10/2025.
Il rinnovato quadro regolamentare si inserisce all'interno delle strategie italiane di transizione ecologica e di miglioramento dell'efficienza del sistema dei benefit aziendali, al fine di incentivare l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e rendere più omogenee le regole di tassazione applicabili.
Le nuove disposizioni, incentrate sul principio di equità e sostenibilità, prevedono l'identificazione di tre distinti regimi fiscali applicabili in funzione della data di assegnazione, immatricolazione e ordine del veicolo. Questa innovazione normativa risponde anche all'esigenza di superare interpretazioni difformi e incertezze operative che fino al 2024 avevano creato situazioni di disomogeneità tra aziende e lavoratori. È in questo contesto che assume rilievo l'aggiornamento delle aliquote e dei criteri di calcolo del benefit, nonché l'introduzione di una disciplina transitoria con esplicite clausole di salvaguardia.
La nozione di veicolo aziendale ad uso promiscuo si riferisce a quei mezzi messi a disposizione di dipendenti e collaboratori da parte dell'impresa, affinché possano essere utilizzati sia nel contesto lavorativo, sia per esigenze di carattere personale. Tali veicoli costituiscono una leva gestionale significativa, oltre a rappresentare uno dei benefit più strategici nei moderni sistemi di remunerazione e welfare aziendale.
La disciplina fiscale prevede che, qualora un'autovettura venga attribuita con possibilità di utilizzo extraprofessionale, il valore corrispondente a tale uso venga computato come fringe benefit e pertanto assoggettato a tassazione. Il contratto di assegnazione (che formalizza il diritto del dipendente all'utilizzo del veicolo) deve essere sottoscritto da entrambe le parti e definisce, spesso, anche le condizioni di utilizzo da parte di familiari conviventi. Sono esclusi dal regime promiscuità i veicoli destinati esclusivamente a scopi aziendali, quelli impiegati solo per esigenze private e le auto adibite esclusivamente a car pooling.
L'assegnazione di auto aziendali ad uso promiscuo consente, dal lato aziendale, una deducibilità fino al 70% delle spese sostenute, mentre per il dipendente il valore dell'uso privato è considerato reddito imponibile, calcolato secondo regole che dal 2025 si differenziano in modo ancora più marcato rispetto al passato.
A partire dal 2025, la fiscalità dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti si articola in tre regimi:
Dal 2025, per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo con contratto sottoscritto e assegnazione a partire dal 1° gennaio, la tassazione viene determinata esclusivamente in base alla tipologia di alimentazione, secondo quanto previsto dalla riforma inserita nella Legge di Bilancio. Il criterio forfetario si fonda su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, con il valore calcolato secondo la tabella dei costi chilometrici fornita da ACI e aggiornato annualmente.
Per garantire una transizione agevole e la tutela delle posizioni già avviate nei periodi precedenti, il DL Bollette ha introdotto uno specifico regime transitorio, recepito nel nuovo comma 48-bis all'art. 1 della L. 207/2024. Tale disciplina si applica nei seguenti casi:
Emissioni CO₂ (g/km) |
Percentuale fringe benefit |
Fino a 60 |
25% |
Da 61 a 160 |
30% |
Da 161 a 190 |
50% |
Oltre 190 |
60% |
La disciplina transitoria garantisce l'applicazione continuativa del vecchio regime anche in caso di proroga del contratto sullo stesso soggetto e oggetto, mentre ogni nuova assegnazione a differente dipendente fa scattare l'applicazione della normativa vigente alla data della nuova concessione. Questo regime fornisce certezza alle aziende e ai lavoratori che avevano programmato assegnazioni prima dell'entrata in vigore della riforma.
Le situazioni non coperte dai regimi sopra descritti sono soggette al criterio di tassazione basato sul valore normale, ai sensi degli artt. 51, comma 3 e 9 TUIR. Tale approccio riguarda, ad esempio, veicoli ordinati entro il 2024 ma consegnati dopo il 30 giugno 2025, oppure assegnazioni e immatricolazioni che non soddisfano i requisiti congiunti dei regimi precedenti.
In questi casi, la determinazione del fringe benefit imponibile prende a riferimento il valore di mercato dell'auto, ovvero il costo di noleggio o leasing maggiorato delle spese di gestione (carburante, manutenzione se a carico dell'azienda), al netto del rimborso chilometrico per viaggi aziendali debitamente documentati. Questo metodo è ritenuto il più gravoso per il dipendente, in quanto privo delle agevolazioni percentuali fissate dalle norme speciali, e richiede una documentazione dettagliata delle trasferte lavorative per ridurre l'imponibile riferibile all'uso privato.
L'applicazione del regime ordinario comporta spesso un incremento significativo del fringe benefit, penalizzando economicamente aziende e collaboratori nelle ipotesi di gestione fuori tempo rispetto alle scadenze normative.
La presenza di periodi e condizioni potenzialmente sovrapposte tra nuove e vecchie regole può dar luogo a situazioni in cui sia tecnicamente possibile applicare più di un regime fiscale. In tali ipotesi, la circolare n. 10/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate ha previsto la facoltà di adottare la disciplina più conveniente per il soggetto beneficiario, con una logica di tutela della buona fede e della programmazione già avviata prima delle modifiche.
La normativa individua specifiche soglie di esenzione per il valore complessivo dei fringe benefit, che comprende anche quello relativo alle auto ad uso promiscuo. Tale valore non concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente fino ai seguenti limiti nel triennio 2025-2027: