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I 3 regimi fiscali per le auto aziendali ad uso promiscuo in vigore nel 2025: regole, tassazione e funzionamento differenti

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Regole, tassazione e funzionamento diffe

Nel 2025 cambiano le regole fiscali per le auto aziendali ad uso promiscuo. L'articolo analizza disciplina, nuovi regimi di tassazione, scelta delle soluzioni piů favorevoli, scadenze, implicazioni e prospettive future.

Nel 2025, il legislatore italiano ha introdotto un'importante revisione della disciplina fiscale relativa alle auto aziendali ad uso promiscuo, con l'obiettivo di promuovere scelte più sostenibili e garantire una maggiore equità nel trattamento tributario di questa tipologia di fringe benefit. L'intervento normativo trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 51, comma 4, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e nelle successive modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), ulteriormente integrate dal Decreto Legge 19/2025 e chiarite circostanziatamente dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 10/2025.

Il rinnovato quadro regolamentare si inserisce all'interno delle strategie italiane di transizione ecologica e di miglioramento dell'efficienza del sistema dei benefit aziendali, al fine di incentivare l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e rendere più omogenee le regole di tassazione applicabili.

Le nuove disposizioni, incentrate sul principio di equità e sostenibilità, prevedono l'identificazione di tre distinti regimi fiscali applicabili in funzione della data di assegnazione, immatricolazione e ordine del veicolo. Questa innovazione normativa risponde anche all'esigenza di superare interpretazioni difformi e incertezze operative che fino al 2024 avevano creato situazioni di disomogeneità tra aziende e lavoratori. È in questo contesto che assume rilievo l'aggiornamento delle aliquote e dei criteri di calcolo del benefit, nonché l'introduzione di una disciplina transitoria con esplicite clausole di salvaguardia.

La definizione e la disciplina dell'auto aziendale ad uso promiscuo

La nozione di veicolo aziendale ad uso promiscuo si riferisce a quei mezzi messi a disposizione di dipendenti e collaboratori da parte dell'impresa, affinché possano essere utilizzati sia nel contesto lavorativo, sia per esigenze di carattere personale. Tali veicoli costituiscono una leva gestionale significativa, oltre a rappresentare uno dei benefit più strategici nei moderni sistemi di remunerazione e welfare aziendale.

La disciplina fiscale prevede che, qualora un'autovettura venga attribuita con possibilità di utilizzo extraprofessionale, il valore corrispondente a tale uso venga computato come fringe benefit e pertanto assoggettato a tassazione. Il contratto di assegnazione (che formalizza il diritto del dipendente all'utilizzo del veicolo) deve essere sottoscritto da entrambe le parti e definisce, spesso, anche le condizioni di utilizzo da parte di familiari conviventi. Sono esclusi dal regime promiscuità i veicoli destinati esclusivamente a scopi aziendali, quelli impiegati solo per esigenze private e le auto adibite esclusivamente a car pooling.

L'assegnazione di auto aziendali ad uso promiscuo consente, dal lato aziendale, una deducibilità fino al 70% delle spese sostenute, mentre per il dipendente il valore dell'uso privato è considerato reddito imponibile, calcolato secondo regole che dal 2025 si differenziano in modo ancora più marcato rispetto al passato.

I tre regimi fiscali in vigore dal 2025: nuovi criteri di tassazione e funzionamento

A partire dal 2025, la fiscalità dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti si articola in tre regimi:

  • Nuovo regime applicabile per i veicoli di nuova immatricolazione e assegnati con contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2025;
  • Regime transitorio valido per auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e concesse tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025;
  • Regime ordinario di tassazione sul valore normale per tutti i casi residui non rientranti nelle precedenti fattispecie.
Ciascun regime definisce aliquote, criteri di calcolo e tempistiche operative differenti, ponendo molta attenzione agli aspetti temporali relativi a immatricolazione, ordine e concessione del veicolo.

Nuovo regime fiscale: veicoli concessi dal 1° gennaio 2025

Dal 2025, per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo con contratto sottoscritto e assegnazione a partire dal 1° gennaio, la tassazione viene determinata esclusivamente in base alla tipologia di alimentazione, secondo quanto previsto dalla riforma inserita nella Legge di Bilancio. Il criterio forfetario si fonda su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, con il valore calcolato secondo la tabella dei costi chilometrici fornita da ACI e aggiornato annualmente.

  • Veicoli elettrici a batteria: imponibile calcolato sul 10% del valore convenzionale annuo;
  • Veicoli elettrici ibridi plug-in: 20%;
  • Veicoli con altre alimentazioni (benzina, diesel, metano, GPL, ibridi HEV): 50%.
L'applicazione di queste nuove aliquote è subordinata a tre condizioni che devono essere soddisfatte contemporaneamente:
  • Nuova immatricolazione del veicolo avvenuta dopo il 1° gennaio 2025;
  • Contratto di concessione sottoscritto dal dipendente e dal datore di lavoro successivamente alla stessa data;
  • Assegnazione effettiva (cioè consegna) al dipendente decorso il 1° gennaio 2025.
Eventuali somme trattenute in busta paga dal dipendente, a titolo di partecipazione ai costi, sono dedotte dal valore del fringe benefit. Questa impostazione, orientata a favorire l'adozione di veicoli “green”, risponde sia a strategie di decarbonizzazione sia all'esigenza di trasparenza operativa per le aziende.

Regime transitorio: auto ordinate o concesse fra il 2020 e il 30 giugno 2025

Per garantire una transizione agevole e la tutela delle posizioni già avviate nei periodi precedenti, il DL Bollette ha introdotto uno specifico regime transitorio, recepito nel nuovo comma 48-bis all'art. 1 della L. 207/2024. Tale disciplina si applica nei seguenti casi:

  • Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
  • Auto ordinate dal datore di lavoro (ordine di acquisto o noleggio) entro il 31 dicembre 2024 e consegnate in uso promiscuo al dipendente entro il 30 giugno 2025.
In tali situazioni, resta in vigore il sistema di tassazione precedente, che si basa sulle emissioni di CO₂:

Emissioni CO₂ (g/km)

Percentuale fringe benefit

Fino a 60

25%

Da 61 a 160

30%

Da 161 a 190

50%

Oltre 190

60%

La disciplina transitoria garantisce l'applicazione continuativa del vecchio regime anche in caso di proroga del contratto sullo stesso soggetto e oggetto, mentre ogni nuova assegnazione a differente dipendente fa scattare l'applicazione della normativa vigente alla data della nuova concessione. Questo regime fornisce certezza alle aziende e ai lavoratori che avevano programmato assegnazioni prima dell'entrata in vigore della riforma.

Regime ordinario: tassazione sul valore normale per casi residui

Le situazioni non coperte dai regimi sopra descritti sono soggette al criterio di tassazione basato sul valore normale, ai sensi degli artt. 51, comma 3 e 9 TUIR. Tale approccio riguarda, ad esempio, veicoli ordinati entro il 2024 ma consegnati dopo il 30 giugno 2025, oppure assegnazioni e immatricolazioni che non soddisfano i requisiti congiunti dei regimi precedenti.

In questi casi, la determinazione del fringe benefit imponibile prende a riferimento il valore di mercato dell'auto, ovvero il costo di noleggio o leasing maggiorato delle spese di gestione (carburante, manutenzione se a carico dell'azienda), al netto del rimborso chilometrico per viaggi aziendali debitamente documentati. Questo metodo è ritenuto il più gravoso per il dipendente, in quanto privo delle agevolazioni percentuali fissate dalle norme speciali, e richiede una documentazione dettagliata delle trasferte lavorative per ridurre l'imponibile riferibile all'uso privato.

L'applicazione del regime ordinario comporta spesso un incremento significativo del fringe benefit, penalizzando economicamente aziende e collaboratori nelle ipotesi di gestione fuori tempo rispetto alle scadenze normative.

Scelta del regime fiscale più favorevole in situazioni di sovrapposizione

La presenza di periodi e condizioni potenzialmente sovrapposte tra nuove e vecchie regole può dar luogo a situazioni in cui sia tecnicamente possibile applicare più di un regime fiscale. In tali ipotesi, la circolare n. 10/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate ha previsto la facoltà di adottare la disciplina più conveniente per il soggetto beneficiario, con una logica di tutela della buona fede e della programmazione già avviata prima delle modifiche.

  • Se un'auto ordinata prima del 31 dicembre 2024 viene concessa e consegnata tra gennaio e giugno 2025, il datore di lavoro e il dipendente possono scegliere se applicare le aliquote sulle emissioni (regime transitorio) o adottare il nuovo sistema legato alla tipologia di alimentazione, valutando quale delle due risulta fiscalmente più vantaggiosa.
  • Anche nelle situazioni limite (esempio: veicolo elettrico ordinato entro la scadenza ma immatricolato e assegnato a cavallo del 2025) prevale il criterio di convenienza per il contribuente.
L'orientamento restrittivo scatta solo per le assegnazioni effettuate dopo il 30 giugno 2025, che escono dal perimetro di protezione della clausola di salvaguardia.

Soglie di esenzione del fringe benefit e gestione delle scadenze (2025–2027)

La normativa individua specifiche soglie di esenzione per il valore complessivo dei fringe benefit, che comprende anche quello relativo alle auto ad uso promiscuo. Tale valore non concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente fino ai seguenti limiti nel triennio 2025-2027:

  • 1.000 euro annui per tutti i lavoratori;
  • 2.000 euro annui per chi ha figli fiscalmente a carico;
  • 5.000 euro a titolo di esenzione fiscale per i neoassunti (solo ai fini fiscali).
Il superamento di tali soglie comporta la tassazione dell'intero importo del fringe benefit percepito. È, pertanto, raccomandato mantenere un costante monitoraggio delle valorizzazioni in busta paga durante l'anno e adottare idonei strumenti di documentazione. Le scadenze chiave da presidiare restano il 31 dicembre 2024 e il 30 giugno 2025, che delimitano rispettivamente la chiusura dei termini per la disciplina transitoria e l'ingresso a regime delle nuove regole di tassazione agevolata legata all'alimentazione.
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