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Gps su auto e furgoni aziendali è permesso per il controllo dei dipendenti ma entro certi limiti per Cassazione

di Chiara Compagnucci pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
Controlli a distanza

La Corte di Cassazione ha affrontato più volte la questione del controllo a distanza dei dipendenti tramite Gps, delineando i confini entro cui tale pratica è legittima.

L'implementazione di dispositivi di localizzazione geografica (GPS) sui mezzi di trasporto aziendali rappresenta una prassi sempre più frequente tra le imprese che desiderano razionalizzare la gestione del parco veicoli, incrementare l'efficienza operativa e salvaguardare i propri beni strumentali e il personale. In alcuni casi, questi sistemi vengono adottati semplicemente per monitorare l'attività lavorativa. Tuttavia, l'utilizzo di tali tecnologie solleva interrogativi significativi riguardo alla protezione della riservatezza dei collaboratori e ai vincoli giuridici che il datore di lavoro deve rispettare nel supervisionare le attività dei propri dipendenti.

Riferimenti normativi sui sistemi di monitoraggio da remoto

La regolamentazione relativa al monitoraggio a distanza dei lavoratori è disciplinata dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, successivamente modificato con le riforme del mercato del lavoro. Questa disposizione stabilisce che l'installazione di apparecchiature che possano consentire un controllo remoto dell'attività lavorativa è ammessa esclusivamente per necessità organizzative, produttive, per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro o per tutelare il patrimonio aziendale.

L'implementazione di tali tecnologie richiede un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza di questo, l'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro. È importante sottolineare che le informazioni raccolte attraverso questi strumenti possono essere utilizzate per fini disciplinari solo se il dipendente è stato preventivamente informato sulle modalità di utilizzo dei dispositivi e sulle procedure di controllo.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) impone ulteriori requisiti per il trattamento dei dati personali raccolti mediante sistemi di geolocalizzazione, richiedendo che tale trattamento rispetti i principi di liceità, correttezza e trasparenza, oltre a limitare la raccolta dei dati allo stretto necessario rispetto alle finalità dichiarate.

Interpretazioni giurisprudenziali e sentenze della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha esaminato ripetutamente la questione del monitoraggio a distanza dei collaboratori tramite dispositivi GPS, definendo i limiti entro cui tale pratica può considerarsi legittima. I giudici di legittimità hanno evidenziato che l'utilizzo di sistemi di localizzazione geografica è consentito solo se rispetta i principi di proporzionalità e necessità, evitando un tracciamento continuo e invasivo che potrebbe compromettere la dignità e la privacy del lavoratore.

In diverse pronunce, la Cassazione ha sottolineato l'importanza di trovare un equilibrio tra le esigenze aziendali di organizzazione e controllo e il diritto alla riservatezza del dipendente. Ad esempio, in una recente sentenza, i giudici hanno stabilito che l'uso del GPS per verificare l'effettiva presenza del lavoratore sul luogo di lavoro assegnato è legittimo, purché tale controllo sia proporzionato e non costante.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che i dati di localizzazione raccolti non possono essere utilizzati per valutare la produttività o l'efficienza del lavoratore, ma solo per le finalità espressamente indicate e comunicate al dipendente.

Il ruolo del Garante Privacy nella regolamentazione dei dispositivi GPS aziendali

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha emanato diversi provvedimenti riguardanti l'impiego dei localizzatori GPS sui veicoli aziendali. In un caso significativo, ha sanzionato un'impresa di autotrasporto per aver condotto un monitoraggio non autorizzato delle attività lavorative di circa 50 dipendenti mediante sistemi di geolocalizzazione, violando i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla normativa sulla protezione dei dati.

Il Garante ha ribadito che l'adozione di tecnologie avanzate per il monitoraggio deve avvenire nel rispetto delle normative sulla privacy, prevenendo sanzioni e assicurando un'adeguata protezione delle informazioni personali. Le aziende devono quindi:

  • Informare chiaramente i dipendenti sull'installazione dei dispositivi GPS
  • Specificare le finalità precise del trattamento dei dati
  • Limitare la raccolta ai soli dati necessari per raggiungere tali finalità
  • Implementare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati raccolti
  • Rispettare i tempi di conservazione, eliminando i dati quando non più necessari

Giurisprudenza europea sul monitoraggio tramite GPS

A livello europeo, una pronuncia di particolare rilevanza è stata emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Gramaxo contro Portogallo. La Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente basato sulle informazioni ottenute tramite il GPS installato sul veicolo aziendale, sottolineando che l'interferenza nella sfera privata del lavoratore è stata limitata e proporzionata all'obiettivo perseguito, ovvero il controllo delle spese aziendali.

Tuttavia, la Corte ha anche evidenziato l'importanza di informare adeguatamente i dipendenti sull'installazione e sull'utilizzo di tali dispositivi. Questa decisione si allinea con i principi generali del diritto europeo, che richiede un bilanciamento tra gli interessi legittimi del datore di lavoro e i diritti fondamentali dei lavoratori.

Limiti pratici all'utilizzo dei sistemi GPS sui veicoli aziendali

L'implementazione di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi aziendali deve rispettare alcuni limiti ben definiti per essere conforme alla normativa vigente:

  1. Temporalità del controllo: il monitoraggio dovrebbe essere limitato all'orario di lavoro e disattivato durante le pause o al termine dell'attività lavorativa
  2. Precisione della localizzazione: i sistemi non dovrebbero consentire un tracciamento eccessivamente dettagliato che potrebbe rivelare aspetti della vita privata del dipendente
  3. Accesso ai dati: solo il personale specificamente autorizzato dovrebbe poter accedere alle informazioni di localizzazione
  4. Finalità del controllo: i dati raccolti possono essere utilizzati solo per gli scopi dichiarati e comunicati ai lavoratori
Un aspetto particolarmente delicato riguarda i veicoli a uso promiscuo, cioè quelli che il dipendente può utilizzare anche per scopi personali al di fuori dell'orario di lavoro. In questi casi, è indispensabile che il sistema di geolocalizzazione possa essere disattivato dal lavoratore durante l'uso privato del mezzo.

Conseguenze del monitoraggio illecito e tutele per i lavoratori

L'installazione e l'utilizzo di dispositivi di localizzazione in violazione delle norme può comportare diverse conseguenze negative per il datore di lavoro:

  • Sanzioni amministrative da parte del Garante della Privacy, che possono essere particolarmente gravose in caso di violazioni del GDPR
  • Inutilizzabilità dei dati raccolti in sede disciplinare o giudiziaria
  • Risarcimento danni ai dipendenti per violazione della privacy
  • Sanzioni penali nei casi più gravi di violazione dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
I lavoratori che ritengono di essere sottoposti a un controllo illegittimo possono rivolgersi alle rappresentanze sindacali, presentare un reclamo al Garante della Privacy o, nei casi più gravi, adire le vie legali per ottenere la cessazione della condotta illecita e il risarcimento del danno subito.
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