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Il dipendente trasferito in sede più lontana di lavoro ha diritto a rimborso spese per raggiungerla (Cassazione sentenza 18903)

di Marcello Tansini pubblicato il
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Quali sono i casi in cui un dipendente ha diritto al rimborso spese di viaggio per raggiungere la nuova sede di lavoro lontana: cosa ha stabilito la recente sentenza della Cassazione n.18903/2025

Quando il lavoratore viene destinato in via permanente a una diversa sede di lavoro, si devono considerare specifiche tutele economiche e normative. La distanza dalla nuova sede può incidere notevolmente sulle condizioni personali e familiari, rendendo necessario regolamentare sia il trasferimento sia i relativi rimborsi.

Distinzione tra trasferimento definitivo e trasferta: quadro normativo e fiscale

Nel diritto del lavoro italiano, è fondamentale distinguere tra trasferimento definitivo e trasferta, sia per motivi organizzativi sia per effetti sulle indennità riconosciute. Il trasferimento definitivo consiste nello spostamento stabile e senza termine del luogo in cui il dipendente presta la propria attività, in altra unità produttiva della stessa azienda. Questo provvedimento deve essere sempre motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive. Se si tratta, invece, di uno spostamento temporaneo, con obbligo di rientro nella sede originale, si parla di trasferta. 

Questa distinzione produce effetti rilevanti sul piano fiscale e retributivo. Nel caso della trasferta, i dipendenti possono ricevere un’indennità giornaliera o rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Tali importi possono essere erogati in forma forfettaria, analitica o mista, secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile. Se il rimborso è puntuale e documentato per ciascuna spesa (cosiddetto rimborso analitico), tali somme non concorrono a formare reddito. 


Nel caso del trasferimento definitivo, invece, si applicano diverse regole: il rimborso delle spese riguarda costi effettivamente sostenuti, come il trasloco, il viaggio del lavoratore e dei familiari o eventuali penali per recesso da contratti di affitto. Secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), questi rimborsi, se documentati, sono esclusi dalla tassazione. L’indennità eventualmente corrisposta è invece esente per il 50% entro specifici limiti annui. 

Il trasferimento in sede lontana: criteri di legittimità e limiti di distanza

Il trasferimento del lavoratore in una sede diversa e distante è legittimo se sussistono specifiche condizioni. In particolare, il datore di lavoro può attuare il trasferimento comprovando esigenze tecniche, organizzative e produttive, come espressamente richiesto dall’ordinamento.

Inoltre, la scelta del trasferimento deve risultare proporzionata rispetto all’impatto sulla vita personale del dipendente, specialmente quando la nuova località si trova a grande distanza dalla residenza abituale. Più nel dettaglio:

  • Un parametro frequentemente richiamato dalla giurisprudenza è la distanza superiore a 50 km tra la nuova sede e la residenza.
  • Altro criterio è la tempistica del tragitto: se il trasporto pubblico impone tempi superiori a 80 minuti, il trasferimento viene considerato particolarmente gravoso.
Per il trasferimento di un lavoratore in un'altra sede, non sono considerate legittime le decisioni arbitrarie o quelle prese con finalità disciplinari mascherate, se non previste dal contratto collettivo.

Quando e quali spese devono essere rimborsate: analisi delle tipologie e condizioni

I rimborsi spese riconosciuti in caso di spostamento definitivo in altra sede variano in base a diverse condizioni oggettive e alle previsioni contrattuali. Gli importi possono essere sia forfettari sia a rimborso analitico, in relazione alla natura e alla tipologia delle spese sostenute dal dipendente e documentate al datore di lavoro. Le principali voci da considerare sono le seguenti:

  • Spese di trasloco: Copertura dei costi di trasporto di effetti personali e mobili, nella misura in cui siano documentati e direttamente collegati alla nuova assegnazione.
  • Viaggio del lavoratore e dei familiari a carico: Riconoscimento del rimborso per i biglietti e gli eventuali costi di trasporto pubblico o privato sostenuti per il trasferimento. Questi costi non formano reddito imponibile se debitamente giustificati.
  • Oneri accessori: Spese per recesso anticipato dall’affitto precedente (penali, caparre non restituite), nonché costi sostenuti per nuovi allacciamenti di utenze nella nuova abitazione, quando correlati all’effettivo trasferimento.
La documentazione delle spese costituisce condizione indispensabile per il riconoscimento del rimborso e la detrazione fiscale. È consigliabile consultare il CCNL applicato e la normativa fiscale di riferimento per comprendere l’ampiezza e i limiti del diritto al rimborso.

La sentenza 18903/2025 della Corte di Cassazione: principi e impatti concreti

La sentenza n. 18903/2025 della Corte di Cassazione ha confermato il diritto al rimborso spese per il lavoratore destinato ad altra sede lontana sottolineando i seguenti aspetti:

  • Necessità di effettività e proporzionalità: Il rimborso delle spese deve essere riconosciuto laddove il trasferimento comporti «concreti e documentati oneri aggiuntivi» per il dipendente e la distanza sia tale da incidere in modo significativo sulla sua organizzazione di vita.
  • Rigore nella prova delle spese: Solo le spese effettivamente sostenute e supportate da idonea documentazione danno diritto al rimborso da parte del datore di lavoro.
  • Limiti del diritto: Il diritto ai rimborsi non deve tradursi in un arricchimento ingiustificato per il lavoratore, ma rappresentare uno strumento di riequilibrio rispetto agli svantaggi oggettivi derivanti dal trasferimento non richiesto.
Secondo i giudici, dunque, se il dipendente viene trasferito in una sede di lavoro davvero molto lontana, per cui sono richiesti costi quotidiani elevati per raggiungerla, soprattutto nei casi di scarsi o difficoltosi collegamenti dei mezzi di trasporto pubblico, ha sempre diritto a essere risarcito per le spese di spostamento con la propria vettura.
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