La normativa italiana attribuisce attenzione al tema dell'inclusione e dell'accessibilità, specialmente mediante la Legge 104/1992, che prevede agevolazioni fiscali e contributive per le persone con disabilità. Tali misure rendono più accessibile l'acquisto e il mantenimento di autoveicoli destinati alla mobilità personale o per l'assistenza.
Nel contesto specifico del secondo veicolo, la disciplina presenta alcuni limiti e condizioni che richiedono un'attenta analisi per valutare le reali possibilità di ottenere i vantaggi fiscali sulla seconda auto. Comprendere i requisiti, la documentazione richiesta e le casistiche particolari è essenziale per massimizzare i benefici previsti e garantire il rispetto della normativa vigente.
Requisiti per ottenere le agevolazioni sull'acquisto dell'auto con Legge 104
L'accesso ai benefici fiscali e contributivi per l'acquisto di un'auto con Legge 104 è subordinato a requisiti specifici. Innanzitutto, il soggetto beneficiario deve essere titolare del riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992. In alternativa, può usufruirne un familiare che abbia a carico la persona con disabilità, a patto che il reddito di quest'ultima non superi i 2.840,51 euro annui (4.000 euro fino a 24 anni):
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La vettura deve essere utilizzata prevalentemente a beneficio della persona con disabilità.
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L'intestazione del veicolo deve avvenireal beneficiario o al familiare che lo ha a carico fiscalmente.
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I familiari possono accedere all'agevolazione soltanto nel caso in cui il disabile sia fiscalmente a carico, requisito verificabile tramite dichiarazione dei redditi e certificazione anagrafica.
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È ammesso l'acquisto agevolato di una sola vettura ogni quattro anni, salvo casi di furto o demolizione con cancellazione dal PRA.
Sono considerate valide anche le richieste per veicoli adattati o allestiti secondo prescrizioni mediche, purché risultino dalla carta di circolazione. Ulteriori dettagli operativi sono disponibili nei regolamenti applicativi e nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate.
Chi può beneficiare delle agevolazioni e a chi va intestata l'auto
Le disposizioni della Legge 104 riconoscono il diritto alle agevolazioni a diverse categorie:
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Persone in possesso di una grave disabilità riconosciuta ufficialmente dalla commissione ASL/INPS, inclusi non vedenti, non udenti, affetti da ridotte capacità deambulatorie o psichiche.
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Familiari, se la persona disabile risulta fiscalmente a carico, come stabilito dalla normativa.
L'auto può essere intestataal soggetto portatore di handicap o, in alternativa, a un familiare convivente che lo abbia a carico fiscalmente. Non è consentita l'intestazione a soggetti terzi, enti societari o cooperative. La corretta intestazione risulta indispensabile per l'applicazione delle agevolazioni; errori in questa fase possono comportare la decadenza dei benefici fiscali, con l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito:
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Nel caso di minori o incapaci, il veicolo può essere intestato al tutore o al familiare dichiarato fiscalmente responsabile.
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Le agevolazioni si estendono alla persona giuridica solo se tutore legale e responsabile della gestione del soggetto disabile.
È consigliabile conservare tutta la documentazione relativa al riconoscimento della disabilità e il verbale delle commissioni mediche, necessari per eventuali controlli futuri.
Quali veicoli si possono acquistare con le agevolazioni e limiti previsti
Il quadro normativo stabilisce con precisione i mezzi ammessi all'acquisto agevolato. Sono inclusi:
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Automobili ad uso privato, con massimo nove posti (incluso il conducente).
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Autoveicoli per trasporto promiscuo e veicoli specificamente allestiti per particolari necessità della persona disabile.
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Autocaravan (per questi vale la sola detrazione IRPEF, senza IVA agevolata).
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Motoveicoli a tre ruote e motocarrozzette.
Sono previsti dei limiti di cilindrata e potenza per applicare l'IVA ridotta, secondo la seguente tabella:
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Benzina/ibrido
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max 2.000 cc
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Diesel/ibrido
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max 2.800 cc
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Elettrico
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max 150 kW
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L'acquisto di veicoli usati è ammesso, purché non si sia già fruito delle agevolazioni nel quadriennio precedente o sia stata presentata apposita documentazione di demolizione o furto dell'auto precedente. Nel caso di veicoli adattati, le modifiche devono essere annotate sulla carta di circolazione.
Sul piano fiscale, i benefici riconosciuti includono una detrazione IRPEF del 19% sul prezzo di acquisto, l'applicazione dell'IVA ridotta al 4%, l'esenzione dal pagamento del bollo auto e dell'imposta di trascrizione al PRA. Analizziamoli più nel dettaglio:
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Detrazione IRPEF: Spetta sia per l'acquisto di auto nuove sia usate, su una spesa massima di 18.075,99 euro. È possibile ripartire la detrazione in quattro quote annuali, oppure optare per il beneficio in un'unica soluzione (es. in caso di decesso dell'intestatario).
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IVA agevolata al 4%: Applicabile solo per veicoli rientranti nei limiti di cilindrata e destinati ad uso esclusivo o prevalente della persona disabile. La richiesta deve avvenirepresso il concessionario, allegando la documentazione idonea.
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Esenzione dal bollo auto: Prevista per tutti i veicoli intestati a disabili fiscalmente a carico o ai loro familiari. L'esenzione resta valida finché sussistono i presupposti e va richiesta presso gli uffici tributi regionali.
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Esenzione imposta di trascrizione: Riguarda sia l'immatricolazione di vettura nuova sia il trasferimento di proprietà sui veicoli usati ed è applicabile a condizione che il beneficiario rispetti i criteri precedenti.
L'IVA agevolata può essere riconosciuta anche sugli optional acquistati insieme all'auto e sulle eventuali modifiche necessarie per l'adattamento del mezzo. Le condizioni di accesso a ciascun beneficio sono disciplinate da specifiche normative, consultabili nel testo della Legge 104/1992 e nei regolamenti attuativi.
Documenti necessari e procedure per accedere alle agevolazioni
Per accedere alle riduzioni fiscali occorre produrre una serie di documenti sia in fase di pre-acquisto sia al momento della registrazione. Tra i principali:
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Verbale di riconoscimento della Legge 104/1992 (art. 3, comma 3).
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il mancato acquisto, nei quattro anni precedenti, di ulteriori veicoli con analoghi benefici.
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Copia della dichiarazione dei redditi o certificazione di carico fiscale, se il veicolo è intestato a un familiare.
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Certificazioni relative agli eventuali adattamenti e, se necessario, copia della patente speciale e della carta di circolazione con annotazione delle modifiche.
La pratica viene
gestita dal venditore, che provvede a inserire in fattura l'indicazione delle agevolazioni richieste e a trasmettere le informazioni agli enti competenti. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'ACI possono fornire chiarimenti su ulteriori documenti o casistiche particolari.
Acquisto di un secondo veicolo: condizioni per beneficiare ancora delle agevolazioni e casi particolari
Il riconoscimento delle agevolazioni sull'acquisto di un secondo veicolo presenta limiti stringenti. In linea generale, la normativa prevede che il beneficio sia riconosciuto solo una volta ogni quattro anni dalla data di acquisto, a meno che il veicolo precedentemente beneficiato sia stato demolito (e quindi cancellato dal PRA) oppure rubato. In questi casi, occorre produrre il certificato di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico o copia della denuncia di furto, rispettivamente:
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Non è invece riconosciuto il beneficio se il mezzo viene esportato all'estero.
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La possibilità di ottenere lo stesso vantaggio fiscale per una seconda auto è vincolata alla dimostrazione della perdita di possesso materiale e giuridico del primo veicolo.
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Non possono coesistere più veicoli intestati alla stessa persona o allo stesso familiare avente diritto alle medesime agevolazioni.
Eccezioni e deroghe possono essere valutate previa presentazione di motivazioni specifiche agli uffici competenti, che esamineranno la conformità della domanda alla regolamentazione vigente. L'assenza di una delle condizioni citate comporta la decadenza dei benefici e il recupero delle imposte non pagate secondo il regime ordinario.
Passaggio di proprietà e agevolazioni fiscali: focus su auto usate e seconda auto
Nell'ambito delle cessioni o nell'acquisto di vetture usate, chi rientra nella disciplina della Legge 104 può accedere a specifiche agevolazioni fiscali, principalmente l'esenzione dall'imposta di trascrizione al PRA. Tale vantaggio vale sia per il primo acquisto sia in occasione del trasferimento di proprietà, purché il beneficiario abbia ancora diritto all'agevolazione e il veicolo soddisfi i requisiti previsti (destinazione d'uso, limiti di cilindrata, adattamenti se richiesti):
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L'esenzione non si applica in caso di trasferimento a persone non beneficiarie.
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Per l'esenzione è richiesta la presentazione della documentazione che attesti la situazione di disabilità e, per familiari, la convivenza fiscale.
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Se il veicolo, una volta passato di proprietà, non risulta più collegato a persona avente diritto, decade l'esenzione e possono scattare sanzioni in caso di mancata comunicazione agli enti competenti.
Tutti i benefici fiscali collegati alla detenzione del veicolo devono essere richiesti nuovamente dal nuovo intestatario, se a sua volta in possesso dei requisiti di disabilità previsti.
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