Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Libretto postale giudiziario: che cos'è, chi e quando lo può aprire, come funziona, regole e servizi

di Marcello Tansini pubblicato il
Libretto postale giudiziario

Il libretto postale giudiziario rappresenta uno strumento sicuro per la gestione di somme sottoposte a provvedimenti legali. Approndiamo come funziona, apertura, gestione, regole fiscali, successioni e confronti con altri libretti.

Il libretto postale giudiziario rappresenta uno strumento finanziario utilizzato esclusivamente nell’ambito dei procedimenti giudiziari. Viene emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito tramite Poste Italiane, ma a differenza di altre forme di deposito postale non può essere liberamente aperto da cittadini o aziende. Il suo scopo principale è la custodia, in modo sicuro e trasparente, di somme sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, ad esempio a seguito di sequestri, pignoramenti o altre misure cautelative disposte da un tribunale.

La funzione – prevalentemente cautelare – di questo prodotto postale risiede nell’assicurare che le somme depositate siano facilmente identificabili, tracciabili e restino inattaccabili da soggetti non autorizzati durante lo svolgimento del procedimento. Il quadro normativo di riferimento comprende le leggi che regolano la raccolta del risparmio postale, tra cui il Decreto Ministeriale 6 giugno 2002 che disciplina le modalità di tenuta, operatività e liquidazione dei libretti postali, insieme alle recenti interpretazioni giurisprudenziali che ne orientano la gestione nei procedimenti coercitivi.

Chi può aprire e a cosa serve il libretto postale giudiziario

Nella prassi attuale, il libretto giudiziario si distingue perché non può essere aperto da persone fisiche o giuridiche di propria iniziativa. La richiesta parte unicamente da un’Autorità giudiziaria, come Tribunale o pubblici ministeri, nell’ambito di atti di sequestro, esecuzioni forzate, confische o restituzioni concordate di somme precedentemente sottoposte a vincolo giudiziale. Il suo utilizzo si verifica tipicamente nelle seguenti circostanze:

  • Custodia di denaro sequestrato: somme oggetto di procedimenti penali o civili vengono vincolate su un libretto giudiziario in attesa di sentenza o restituzione;
  • Pignoramenti presso terzi: somme che devono essere sottratte al debitore in esecuzione di provvedimenti giudiziari;
  • Amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti: tutela conservativa delle disponibilità liquide riconducibili a soggetti incapaci o deceduti senza eredi legittimi;
  • Procedure di dissequestro: restituzione di somme dopo la cessazione dei motivi che ne avevano determinato il vincolo all’Autorità giudiziaria.
La finalità principale è quindi garantire la massima trasparenza e sicurezza durante la fase di custodia, tenuta separata dal patrimonio degli uffici giudiziari e pieno controllo pubblico sull’utilizzo e movimentazione delle somme sino all’esito dei procedimenti o alla definizione delle controversie. L’emissione di questo tipo di libretto, oltre ad assicurare l’integrità dei fondi, permette una facile ricostruzione della provenienza e dei movimenti finanziari in caso di controlli o rendicontazioni giudiziarie.

Apertura del libretto giudiziario: procedura, documenti necessari e ruoli degli uffici postali abilitati

L’apertura di un libretto di carattere giudiziario segue una procedura ben precisa, riservata agli uffici postali abilitati e collegati alle sezioni giudiziarie (ad esempio sedi presso uffici di conciliazione, Tribunali o Corti d’Appello). Il processo si attiva su richiesta dell’Autorità giudiziaria, che inoltra una formale domanda all’ufficio postale competente della località dove è stato disposto il provvedimento.

Documentazione necessaria:

  • Decreto o ordinanza del giudice che giustifica l’apertura del libretto;
  • Dati identificativi dei soggetti a cui il libretto sarà intestato, se previsto dal provvedimento;
  • Eventuali ulteriori allegati, come dettagli delle somme e motivazione del vincolo.
L’ufficio postale abilitato accoglie la richiesta, effettua i controlli normativi e procede all’apertura, annotando le condizioni specifiche (ad esempio impossibilità di movimentazione autonoma, vincoli giudiziali, ecc.). L’operatore postale agisce come incaricato di pubblico servizio, seguendo stringenti regole di trasparenza e registrazione imposte dalla recente giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite, Sentenza n. 34036/2025) che qualifica la gestione del risparmio postale come attività di pubblico servizio.

Gestione, operatività e prelievi: regole, limiti e casi particolari

La gestione ordinaria delle somme depositate su un libretto di tipo giudiziario si distingue per la presenza di rigidi vincoli di operatività fissati dal provvedimento del giudice. Dal momento dell’intestazione fino alla chiusura del procedimento, le modalità di utilizzo sono strettamente regolate e soggette all’autorizzazione delle Autorità competenti.

  • Versamenti: generalmente disposti dall’ufficio giudiziario o da chi è tenuto al deposito in esecuzione di una misura cautelare. Non esiste un limite massimo o minimo di importo: la decisione compete all’organo giudiziario che stabilisce l’ammontare da custodire.
  • Prelievi: possibili solo su espressa autorizzazione dell’Autorità che ha disposto l’apertura. La liquidazione delle somme – resa obbligatoria in presenza di provvedimenti di dissequestro, restituzione o regolamento tra parti ed eredi – avviene dopo verifica dell’identità e titolarità del richiedente.
  • Operatività abilitata esclusivamente presso uffici postali designati: non sono consentite movimentazioni online, tramite sportelli ATM o servizi digitali. Ogni operazione viene annotata a registro e comunicata alle autorità laddove previsto.
  • Limiti funzionali: solo l’autorità giudiziaria o i soggetti da essa espressamente individuati possono richiedere operazioni; soggetti diversi (studi legali, privati, parti nei procedimenti), se autorizzati, devono presentare la documentazione prescritta.
Tra i casi particolari si segnala la gestione di somme in corso di successione ereditaria o in seguito a dissequestro: Equitalia Giustizia S.p.A. o soggetti analoghi possono essere coinvolti nelle fasi operative qualora occorra verificare l’effettiva spettanza e dare esecuzione alle disposizioni del giudice. In casi di pignoramento o conflitti tra eredi, si applicano le stesse tutele di legge previste per i depositi giudiziari bancari, incluse limitazioni all’accesso fino al completamento delle verifiche o delle pronunce giudiziarie definitive. Importante è anche ricordare che sul libretto giudiziario non si possono eseguire operazioni tipiche di altri prodotti, come addebiti ricorrenti, domiciliazioni o pagamenti a terzi.

Regime fiscale, costi e garanzie dello Stato sui libretti giudiziari

I profili fiscali e di costo relativi ai libretti giudiziari seguono in larga misura la disciplina comune agli altri strumenti di risparmio postale nominativi. L’apertura, gestione e chiusura sono esenti da oneri amministrativi per i soggetti su cui non grava direttamente il vincolo. Tuttavia, restano validi alcuni principi generali:

  • Imposta di bollo: applicata solo in caso di saldo medio superiore a 5.000 euro, secondo i parametri fissati per i libretti postali (34,20 euro annui per persone fisiche, 100 euro per persone giuridiche), salvo diverse disposizioni dell’Autorità giudiziaria circa l’entità delle trattenute.
  • Ritenuta fiscale sugli interessi: gli eventuali proventi derivanti dalla giacenza delle somme sono sottoposti a ritenuta secca del 26%, come previsto dalla normativa vigente per i prodotti di risparmio gestiti da Poste Italiane.
  • Garanzia statale piena: ogni somma depositata è garantita dallo Stato italiano tramite la Cassa Depositi e Prestiti, eliminando il rischio di perdita in caso di insolvenza dell’emittente.
  • Esclusione dal calcolo ISEE: le somme custodite su libretto giudiziario, in quanto sottoposte a vincolo giudiziale, generalmente non vengono considerate nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE fino a 50.000 euro, in attuazione del DPCM 14 gennaio 2025 n. 13, che disciplina l’esenzione di alcune forme di risparmio postale dal calcolo degli indicatori economici familiari.
Non sono previsti costi di gestione, pagamento canoni o spese periodiche a carico del soggetto sui cui fondi vige il provvedimento, fatta eccezione per eventuali trattenute fiscali previste ex lege e obblighi di rendicontazione imposti dal giudice. Tale struttura di costi ne rafforza l’appetibilità come strumento neutro e imparziale per la gestione di fondi sottoposti a procedimenti giudiziari, assicurando la massima trasparenza e responsabilità nell’interesse delle parti coinvolte.

Successioni, eredi e chiusura del libretto postale giudiziario

Tra le caratteristiche più sensibili del libretto giudiziario vi è la gestione dei rapporti in caso di morte dell’intestatario o all’esito del procedimento giudiziario cui era vincolato. Alla chiusura è subordinata la presenza di specifiche condizioni:

  • Restituzione somme: la liquidazione delle somme depositate avviene su ordine scritto dell’Autorità giudiziaria solo al termine del procedimento o a seguito della definizione della titolarità in caso di successioni, divisioni ereditarie o dissequestri;
  • Gestione eredi: qualora il libretto sia collegato a un’eredità giacente, la ripartizione avviene previa produzione del certificato di successione e, dove necessario, delle autorizzazioni richieste dal giudice. Eventuali contestazioni tra co-eredi vanno risolte in sede giudiziaria: la legge non consente che semplici opposizioni scritte degli eredi paralizzino il pagamento, salvo provvedimento del tribunale (come ribadito dalla recente Cassazione, Ordinanza 28935/2025);
  • Chi può chiudere il libretto: soltanto chi risulti titolare per provvedimento giudiziario, chi riceve un dissequestro o gli eredi individuati con atto notarile o sentenza. L’ufficio postale, dopo aver ricevuto l’ordine, procede alla chiusura e al pagamento, annotando le operazioni secondo gli obblighi di tracciabilità;
  • Casi speciali: in presenza di vincoli pendenti, pignoramenti in corso o opposizioni motivate, le somme rimangono bloccate fino a nuova disposizione del giudice competente.
La struttura giuridica e amministrativa del libretto garantisce certezza nella tracciabilità, rispetto degli obblighi ereditari e rapidità nelle liquidazioni, nonché un’efficace tutela in caso di contestazioni tra più aventi diritto che desiderano esercitare le loro prerogative secondo i canali formali di legge.

Differenze tra libretto giudiziario, libretto ordinario e altri strumenti di deposito postale

Il panorama dei depositi postali disponibili si articola su diverse categorie, ciascuna con finalità e regole operative distinte. Secondo la recente normativa e l’analisi delle offerte attive, sono tre le principali tipologie in distribuzione:

Tipologia Apertura Finalità Operatività
Giudiziario Solo su richiesta giudiziaria Custodia somme soggette a provvedimenti giudiziari Vincolata, solo con autorizzazione giudice
Ordinario Aperto liberamente da privati Risparmio personale, gestione liquidità Prelievi e versamenti liberi, carta Libretto
Smart/Minori Apertura fisica o digitale Ottimizzazione risparmio, funzioni aggiuntive (Supersmart) Gestione online, possibilità accantonamenti e servizi digitali

Le principali differenze includono i criteri di apertura (solo per provvedimento giudiziario nel caso del giudiziario), le funzionalità di gestione (nessuna operatività autonoma sulle somme, diversamente dagli altri libretti) e l’impossibilità di accedere ai servizi digitali o promozioni riservate alle versioni per il pubblico (come Supersmart o IO Cresco per minori). Anche i limiti operativi e la necessità del coinvolgimento dell’ente giudiziario rappresentano elementi distintivi fondamentali.



Leggi anche