A partire dal primo gennaio 2026, il settore metalmeccanico industria vedrà l’implementazione di una misura che interesserà una specifica fascia di lavoratori: l’assegnazione di cinque giorni di ferie aggiuntivi annui. Questa modifica, inserita nel CCNL, rappresenta l’atto finale di un percorso avviato nel 2008 e sviluppato in più fasi, con l’obiettivo di uniformare il trattamento tra operai storici e impiegati sul tema delle ferie.
L’incremento dei giorni di riposo non interesserà indiscriminatamente tutto il personale, ma premierà chi vanta una consolidata storia lavorativa in azienda.
Chi ha diritto ai 5 giorni di ferie aggiuntivi: requisiti e condizioni
L’aumento di 5 giorni delle ferie riguarda esclusivamente i lavoratori che erano già in forza al 31 dicembre 2007 nelle aziende in cui viene applicato il CCNL Metalmeccanici-Industria. Per ottenere i cinque giorni extra dal 2026 è necessario avere maturato almeno 18 anni di anzianità aziendale a decorrere dal primo gennaio 2008, data fissata dalle disposizioni transitorie del CCNL per i cosiddetti “operai storici”.
Ciò significa che, pur contando un servizio continuativo antecedente al 2008, ai fini delle ferie aggiuntive il conteggio utile parte dal nuovo anno solare successivo a quella data. In particolare si devono soddisfare le seguenti condizioni:
- Assunzione antecedente al 1° gennaio 2008: beneficio riservato agli operai e alle figure a cui si applicava la Disciplina Speciale Parte Prima
- Anzianità senza interruzioni: il diritto scatta solo se non vi sono state interruzioni del rapporto con lo stesso datore di lavoro
- Maturazione della soglia: dal 1° gennaio 2026, chi raggiunge 18 anni di anzianità dal 2008 accede ai cinque giorni extra
L’azienda ha l’obbligo di riconoscere il nuovo ammontare di giorni di ferie sulla base delle regole dettate dal contratto collettivo e della pianificazione aziendale vigente.
Come funziona la norma transitoria e il calcolo dell’anzianità
La norma transitoria prevista dal contratto, fondamentale per la determinazione del diritto ai cinque giorni aggiuntivi, stabilisce che l’anzianità utile ai fini delle ferie supplementari si conteggi esclusivamente dal 1° gennaio 2008. In altre parole, anche se il rapporto di lavoro è anteriore a tale data, la “maturazione” contrattuale considera solo gli anni trascorsi dopo il 2007, per cui:
- 2018 – Primi effetti: dopo 10 anni dalla decorrenza (ovvero dal 2008), gli aventi diritto avevano già ottenuto un giorno di ferie in più.
- 2026 – Secondo scaglione: decorsi 18 anni dal 2008, si completa il percorso e vengono riconosciuti cinque giorni aggiuntivi all’anno.
Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2007 continua a valere la regola ordinaria: i 10 o 18 anni di servizio necessari per le ferie extra partono dalla data di assunzione. È essenziale controllare sul proprio cedolino la voce relativa alle ferie maturate e consultare l’ufficio del personale per eventuali dubbi legati a periodi di sospensione, passaggi di azienda o peculiarità individuali che possano incidere sul calcolo dell’anzianità continuativa.
Chi resta escluso dall’aumento delle ferie e cosa verificare in azienda
Non tutti i dipendenti del comparto otterranno automaticamente l’aumento di giorni di ferie dal 2026. Restano escluse alcune categorie ben definite:
- Operai e impiegati assunti dopo il 31 dicembre 2007, per i quali il conteggio parte dalla data effettiva di ingresso
- Lavoratori che hanno avuto interruzioni del rapporto di lavoro o hanno cambiato datore senza mantenere continuità di servizio
- Addetti non in forza alla data di riferimento indicata nella norma transitoria
Per evitare errori o aspettative non fondate, si raccomanda ai diretti interessati di:
- Verificare con l’ufficio HR la corrispondenza tra anzianità registrata e il periodo utile ai fini delle ferie aggiuntive
- Controllare che il CCNL Metalmeccanici – Industria sia effettivamente applicato in azienda
- Analizzare il conteggio delle ferie riportato sul cedolino paga in prossimità della chiusura dell’anno 2025
Solo in presenza di tutti i requisiti sarà possibile beneficiare pienamente di quanto previsto dalla novità contrattuale.
Le regole generali sulle ferie nel CCNL Metalmeccanici
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina dettagliatamente la materia delle ferie per i dipendenti della metalmeccanica.
- Durata minima: sono garantite quattro settimane di riposo retribuito l’anno.
- Ferie aggiuntive: ai lavoratori che superano 10 anni di anzianità spettano giorni ulteriori: un giorno oltre i 10 anni, una settimana intera oltre i 18 anni, applicando la disciplina ordinaria o transitoria a seconda della data di assunzione e della categoria.
- Ragguaglio giorni/settimane: in base al modello organizzativo, una settimana di ferie può corrispondere a 5 o 6 giorni lavorativi.
- Irrinunciabilità: non è ammessa la rinuncia alle ferie annuali e il datore di lavoro non può liquidarne in denaro il corrispettivo, salvo cessazione del rapporto.
- Rinvio e modalità di godimento: due settimane devono essere fruite entro l’anno di maturazione, le restanti possono essere rinviate nei 18 mesi successivi, tranne diversa contrattazione aziendale.
- Ferie non godute: Il lavoratore che non fruisce delle ferie per cause esclusivamente aziendali ha diritto a fruirne appena possibile. In caso di risoluzione del rapporto, spetta l’indennità sostitutiva.
- Norme specifiche: agevolazioni per lavoratori migranti, limiti alle ferie collettive, comunicazione preventiva dell’epoca di fruizione, impossibilità di sostituire ferie con permessi non retribuiti.
| Anno di maturazione |
Ferie spettanti |
| 0-10 anni |
4 settimane |
| Oltre 10 anni |
4 settimane + 1 giorno |
| Oltre 18 anni |
4 settimane + 1 settimana |
Il contratto prevede anche una tutela rafforzata per il recupero psicofisico del lavoratore e del rispetto della funzione sociale del diritto al riposo.
Modalità di fruizione delle ferie: ferie collettive e ferie individuali
La modalità di godimento delle ferie nel Ccnl Metalmeccanici è strutturata per coniugare le esigenze organizzative aziendali e i diritti individuali. Nel settore industriale, la prassi vuole che le ferie abbiano prevalente carattere collettivo, determinate generalmente dalla direzione aziendale, previo confronto con la rappresentanza sindacale (RSU).
- Il periodo di ferie collettive non può superare le tre settimane consecutive, salvo accordi diversi a livello aziendale
- La settimana aggiuntiva eccedente le quattro obbligatorie può essere fruita individualmente dal lavoratore
- I lavoratori migranti possono richiedere, secondo le regole contrattuali e i limiti percentuali, periodi continuativi di assenza anche utilizzando ferie e permessi retribuiti per ricongiungimento familiare
- La comunicazione sulle ferie deve avvenire sempre con congruo anticipo rispetto all’effettivo periodo di assenza programmata
In presenza di una mancata programmazione, o in caso di diniego ingiustificato al godimento, la giurisprudenza riconosce la facoltà del lavoratore di autodeterminare il periodo di ferie, soprattutto in prossimità della scadenza dei termini legali di fruizione.
Durante il periodo di astensione, il dipendente ha diritto alla retribuzione ordinaria, che deve essere calcolata includendo tutte le voci aventi carattere continuativo e ricorrente.
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