Spostamenti continui senza spiegazioni, disagio, poca tutela: lo straining è una forma di vessazione in azienda, diversa dal mobbing ma altrettanto dannosa, con implicazioni legali, esempi pratici e strumenti di difesa per il lavoratore
Il benessere psicologico e professionale è una componente imprescindibile per la produttività e la qualità della vita di ogni dipendente. Tuttavia, accanto alle classiche forme di pressione e disagio, negli ultimi anni si è imposta all'attenzione di giuristi e psicologi una nuova tipologia di sofferenza organizzativa: lo straining.
Il termine, spesso poco conosciuto, indica una situazione di stress forzato protratto, dove la vittima subisce almeno un comportamento ostile o discriminatorio, il cui effetto si manifesta costantemente e significativamente nel tempo. Si tratta di una dinamica relazionale che va oltre il semplice stress occupazionale, ma non richiede, a differenza di altre fattispecie più note come il mobbing, la ripetizione sistematica delle condotte.
Le conseguenze dello straining possono essere gravi e durature: ansia, isolamento sociale, incertezza, perdita di autostima e, nei casi più critici, disturbi psicofisici che compromettono sia la performance lavorativa sia la vita personale. L'assenza di interventi tempestivi trasforma questa pressione in un danno reale per il singolo e per l'organizzazione, contribuendo a peggiorare il clima aziendale e ad aumentare il turnover, con un impatto economico e umano rilevante.
Il termine fu coniato dallo psicologo Harald Ege, lo stesso studioso che portò in Italia il concetto di mobbing. Lo straining, letteralmente "tensione prolungata", descrive una situazione in cui il datore di lavoro o un superiore pone il lavoratore in condizioni stressanti in modo intenzionale, stabile nel tempo e discriminatorio rispetto agli altri colleghi. Non servono azioni continue: basta che l'effetto sia duraturo.
Il caso tipico è quello del dipendente che viene spostato a mansioni inferiori, privato di strumenti di lavoro, relegato in uffici isolati, escluso da comunicazioni e riunioni, o trasferito ripetutamente senza motivazione. L'obiettivo, spesso implicito, è indurre le dimissioni volontarie, evitando così i costi di un licenziamento.
A differenza del mobbing lo straining agisce per sottrazione. Non ci sono insulti, non ci sono rimproveri pubblici. C'è silenzio. C'è esclusione. C'è lo svuotamento progressivo di mansioni, responsabilità e relazioni. Il lavoratore viene messo in una condizione di stress permanente attraverso un'unica azione, o una serie di azioni distanziate nel tempo, che lo mantengono in uno stato cronico di tensione e inutilità percepita.
Il mobbing è riconoscibile: ha un aggressore identificabile, azioni ripetute, una escalation spesso visibile. Lo straining, invece, è nebuloso. La vittima stessa fatica a descrivere cosa le stia accadendo, perché non c'è un episodio-chiave da raccontare. C'è solo una sensazione crescente di essere di troppo, di non valere, di essere in attesa di qualcosa che non arriva mai.
Questa ambiguità ha conseguenze concrete sulla salute. La ricerca psicologica mostra che la mancanza di controllo e di senso, non sapere perché stai soffrendo, non avere un "colpevole" netto, produce livelli di cortisolo e distress comparabili o superiori a quelli generati da conflitti espliciti. L'ansia anticipatoria diventa cronica. Molti lavoratori sviluppano disturbi del sonno, stati depressivi, crisi d'identità professionale.
Straining vs mobbing: differenze principali
| Aspetto | Mobbing | Straining |
|---|---|---|
| Frequenza azioni | Ripetute, sistematiche | Anche una sola, ma duratura negli effetti |
| Visibilità | Spesso percepibile da terzi | Difficile da documentare, spesso invisibile |
| Identificazione aggressore | Generalmente chiara | Diffusa, sistemica, talvolta istituzionale |
| Effetto principale | Conflitto aperto, esclusione aggressiva | Stress cronico, limbo prolungato |
| Riconoscimento legale in Italia | Sì, giurisprudenza consolidata | Sì, dalla sentenza Cass. n. 3977/2018 |
Dal punto di vista normativo, il sistema giuridico italiano non prevede una disciplina specifica ed autonoma per lo straining. Tuttavia, tale fenomeno trova tutela attraverso una serie di norme generali e principi giurisprudenziali che sanciscono l’obbligo di garantire l’integrità psicofisica del lavoratore.
Le fonti principali sono:
In assenza di una normativa codificata ad hoc, il giudizio verte quindi sulla verifica concreta della lesione e sulla valutazione degli effetti prolungati del comportamento lesivo, senza trascurare la responsabilità diretta del datore di lavoro per gli atti commessi da superiori e colleghi all’interno dell’organizzazione.
Chi subisce straining può andare incontro a danni plurimi e articolati, variabili in base alla durata, all’intensità della condotta, e alla condizione personale e professionale.
Infine, il sostegno psicologico. Lo straining erode la percezione di sé: molte vittime finiscono per interiorizzare il messaggio implicito che non valgono, che sono il problema. Un percorso terapeutico non è un lusso, è spesso la condizione necessaria per recuperare la lucidità necessaria ad agire.
La Dott.ssa Marianna Bassetti è una consulente esperta in ambito lavoro con oltre 10 anni di esperienza nel settore delle risorse umane. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Giurisprudenza, attualmente opera a Milano e si è specializzata nell’analisi delle dinamiche lavorative dal punto di vista dei dipendenti, con particolare attenzione ai contratti collettivi e alle indennità...