Negli ultimi anni, il dibattito politico ed economico italiano si è concentrato su diverse misure di regolarizzazione amministrativa e fiscale, tra cui spiccano le sanatorie e i condoni edilizi. Il tema ha assunto una rinnovata centralità nell’ambito della Manovra Finanziaria 2026, dove sono stati presentati emendamenti per la riapertura delle pratiche di condono edilizio riferite al 2003.
L’obiettivo non è introdurre uno strumento inedito, ma offrire una finestra per la definizione di migliaia di pratiche rimaste pendenti e consentire la regolarizzazione degli abusi edilizi minori, anche per alleggerire il peso amministrativo sugli enti locali.
Il ritorno dello strumento: riapertura della sanatoria 2003 e pratiche precedenti
La misura inserita nella Manovra Finanziaria riguarda la riapertura dei termini per la definizione delle pratiche del condono edilizio avviate nel 2003. Non si tratta di un condono ex novo ma di una misura che, in linea di continuità con i precedenti interventi (1985, 1994 e 2003), mira a consentire la chiusura di procedimenti irrisolti e di errori procedurali che avevano impedito la regolarizzazione delle opere pur in presenza della domanda e del pagamento dell’oblazione.
Le disposizioni al vaglio si rivolgono non solo ai procedimenti 2003, ma anche alle pratiche pendenti dei precedenti condoni, fissando una scadenza certa per la conclusione delle istruttorie: le amministrazioni locali dovranno pronunciarsi entro il termine predefinito, aggiornando lo stato di migliaia di immobili.
Particolare attenzione è rivolta a casi come quelli della Campania, dove la percentuale di abusi irrisolti resta molto elevata. Parallelamente viene prefigurata una finestra per la sanatoria straordinaria di piccoli abusi edilizi realizzati entro il 30 settembre 2025, per evitare che queste questioni restino indefinite a tempo indeterminato.
L’approccio complessivo non modifica il perimetro della normativa vigente, ma piuttosto riattiva strumenti già esistenti, secondo precise restrizioni rispetto a volumetrie e tipologie di opere ammissibili.
Quali abusi edilizi sono sanabili: criteri, limiti e casi pratici
La misura 2026 riprende in gran parte i criteri fissati nelle precedenti edizioni del condono, limitando la regolarizzazione alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 (per i dossier pendenti) o al 30 settembre 2025 (per la nuova sanatoria “light”). Sono considerate sanabili solo quelle modifiche edilizie che rispettano le prescrizioni urbanistiche e tecniche vigenti al momento della realizzazione e, nei casi più recenti, che non abbiano comportato incrementi di volumetria rilevanti o trasformazioni urbanistiche invasive.
- Ampliamenti volumetrici limitati fino al 30% della sagoma o entro 750 m³
- Nuovi volumi residenziali per singola domanda non superiori a 750 m³ e con limite massimo di accumulo
- Chiusura di verande, portici o tettoie, purché non abbiano sostanzialmente alterato l’assetto urbanistico
- Opere interne di riadattamento o cambi d’uso conformi agli indici urbanistici e alle distanze di legge
- Costruzioni prive di titolo edilizio comunque compatibili con gli strumenti urbanistici municipali
Per la platea delle
pratiche che possono essere riattivate, il legislatore prevede la possibilità di sanatoria anche in presenza di errori formali o imprecisioni nella domanda pregressa, a condizione che la situazione edilizia sia comunque suscettibile di regolarizzazione in base agli strumenti giuridici attuali.
Sono numerosi i casi pratici di modeste irregolarità che potranno essere sanate:
- ad esempio, la chiusura di una veranda con vetrate effettuata nei primi anni Duemila, o la realizzazione di piccole opere accessorie come logge o porticati
- casi di ristrutturazione interna senza variazione della cubatura, sempre che l’intervento sia in linea con i regolamenti urbanistici vigenti.
Chi sono gli esclusi dalla sanatoria e i vincoli previsti
Non tutte le opere potranno rientrare nel
nuovo condono edilizio. Rimangono
esclusi dal perimetro applicativo tutti gli interventi che violano limiti tassativi posti a tutela di interessi pubblici primari. Non risultano ammissibili:
- Realizzazioni abusive in aree demaniali, cioè su suolo pubblico
- Costruzioni in zone soggette a vincoli ambientali, paesaggistici, storici o rischio idrogeologico e sismico
- Edifici non conformi alle normative antisismiche o realizzati con materiale e tecnica non rispondenti ai requisiti di sicurezza strutturale
- Immobili dichiarati di interesse storico, monumentale o archeologico
- Interventi che hanno già beneficiato di precedenti sanatorie.
Inoltre, il condono non si applica agli abusi edilizi che hanno carattere speculativo, ovvero interventi orientati a creare nuovi organismi edilizi senza sostanziale esigenza residenziale.
Ruolo di Regioni e Comuni: margini di discrezionalità nell’ammissione delle pratiche
Un elemento distintivo dell’attuale assetto normativo è l’attribuzione alle Regioni e ai Comuni della facoltà di dettagliare i criteri tecnico-amministrativi per l’ammissione delle pratiche di sanatoria. In sostanza, le amministrazioni locali:
- Possono definire parametri aggiuntivi, restringendo o ampliando il perimetro delle opere regolarizzabili
- Devono assicurare la coerenza tra la disciplina statale e le specificità dei piani urbanistici regionali e comunali
- Gestiscono l’iter procedurale e la verifica della completezza e conformità dei documenti presentati dai richiedenti
Questo margine di discrezionalità permette di rispondere alle
diverse esigenze territoriali. Ad esempio, territori ad alto rischio sismico o idrogeologico oppure aree di particolare pregio paesaggistico possono essere oggetto di restrizioni supplementari. Al contrario, nei centri urbani con forti ritardi amministrativi possono essere semplificate alcune fasi procedurali per agevolare la chiusura delle pratiche pendenti.
Procedura per la presentazione della domanda: scadenze, documentazione e tempistiche
La procedura operativa per la regolarizzazione degli abusi mantiene l’impianto dei precedenti condoni, richiedendo la presentazione dell’istanza con allegata:
- Relazione tecnica e fotografica dell’intervento abusivo
- Dichiarazione di conformità urbanistica e rispetto degli indici previsti
- Ricevuta dell’oblazione, ossia del pagamento previsto dalla legge
- Eventuali pareri integrativi per immobili situati in zone soggette a vincoli paesaggistici, storici o ambientali
Tutti i documenti devono essere consegnati presso il Comune competente o, nei casi previsti, l’ente regionale.
Per quanto riguarda le pratiche relative a condoni passati, la domanda dovrà fare riferimento alla documentazione storica integrata entro i termini previsti dalla riapertura. Per le nuove istanze, il termine per la presentazione coincide con la finestra straordinaria indicata dalla legge di bilancio.
Le amministrazioni sono tenute a fornire risposta entro i tempi stabiliti, e per quelle dei condoni 1985, 1994 e 2003 è fissata al 31 marzo 2026 la data ultima per la chiusura delle istruttorie.
Implicazioni economiche, sociali e giuridiche della riapertura delle sanatorie edilizie
Il rilancio del condono edilizio in Manovra Finanziaria 2026 comporta una molteplicità di effetti su vari piani:
- Economico: Contribuisce all’emersione del valore immobiliare non registrato, favorisce la vendita e accesso al credito, e accresce il gettito di tributi locali e statali
- Sociale: Fornisce certezza giuridica a famiglie e imprese interessate da interventi rimasti irrisolti, specialmente nelle aree a maggiore incidenza di abusivismo
- Giuridico: Riduce contenziosi e ricorsi, ristabilisce il principio della legalità, stabilisce un quadro di regole più trasparente
Tuttavia, alcune criticità permangono, come le
difficoltà di esecuzione delle ordinanze di demolizione (eseguite solo in minima parte, ad esempio il 3% in Campania) e il rischio di generare aspettative di ulteriori sanatorie in futuro. Nel complesso, la misura si inserisce nella tradizione amministrativa italiana quale strumento di riequilibrio tra legalità e pragmatismo amministrativo, con effetti tangibili anche sulla trasparenza dei mercati immobiliari e la risoluzione delle cosiddette “case fantasma”.
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